XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2224




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Princìpi generali).

        1. La presente legge stabilisce princìpi e norme generali in ordine all'organizzazione e alle funzioni delle Autorità preposte a compiti di garanzia e tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, di regolazione e di controllo del mercato, ovvero di vigilanza e di controllo sugli intermediari finanziari e sul mercato di borsa, di seguito denominate "Autorità".
        2. Le Autorità sono organi costituiti e disciplinati dalla legge. Le Autorità sono dotate di autonomia organizzativa, funzionale, contabile e gestionale e perseguono le finalità stabilite dalla legge istitutiva con indipendenza di giudizio e di valutazione.
        3. Restano ferme, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le discipline di settore relative a ciascuna delle Autorità già istituite alla data di entrata in vigore della medesima legge. Resta altresì ferma la disciplina vigente per la Banca d'Italia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4.


Art. 2.

(Autorità di garanzia e tutela di diritti
costituzionalmente riconosciuti).

        1. Ai fini della presente legge, sono Autorità di garanzia e tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, di seguito denominate "Autorità di garanzia":

            a) la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero, istituita dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni;

            b) l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni;
            c) il Garante per la protezione dei dati personali, istituito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;

            d) l'Autorità per le garanzie nell'informazione, che svolge le funzioni già attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge.


Art. 3.

(Autorità di regolazione
dei servizi pubblici a rete).

        1. E' istituita l'Autorità di regolazione dei servizi pubblici a rete, di seguito denominata "Autorità di regolazione", cui sono trasferite le competenze già attribuite:


            a) all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni;

            b) all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, relativamente alle competenze di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) e lettera c), numeri 1), 3), 4), 11) e 14), della medesima legge n. 249 del 1997.

        2. All'Autorità di regolazione sono altresì trasferite le funzioni statali di regolamentazione e di controllo sui servizi idrici previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni, attualmente attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
        3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità di regolazione. Con il medesimo decreto è altresì disciplinato il trasferimento alla predetta Autorità delle risorse strumentali, finanziarie e di personale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, relativamente alle funzioni di cui al comma 2, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) garantire l'esercizio coordinato delle competenze attualmente spettanti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a) e lettera c), numeri 1), 3), 4), 11) e 14), della legge 31 luglio 1997, n. 249, ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione alle funzioni statali di regolamentazione e di controllo sui servizi idrici previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni;

            b) prevedere la istituzione, nell'ambito dell'Autorità di regolazione, di due commissioni alle quali è devoluto l'esercizio delle competenze di cui alla lettera a), con riferimento, rispettivamente, alle competenze in materia di energia elettrica, gas ed acqua ed a quelle in materia di comunicazioni;

            c) individuare le risorse strumentali, finanziarie e di personale attualmente necessarie all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per lo svolgimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) e lettera c), numeri 1), 3), 4), 11) e 14), della legge 31 luglio 1997, n. 249, prevedendo il loro trasferimento all'Autorità di regolazione;

            d) individuare le risorse strumentali, finanziarie e di personale attualmente necessarie al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento delle funzioni statali di regolamentazione e di controllo sui servizi idrici previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni, prevedendo il loro trasferimento all'Autorità di regolazione;

            e) prevedere il trasferimento all'Autorità di regolazione delle risorse strumentali, finanziarie e di personale attualmente assegnate all'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

            f) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, l'armonizzazione del trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferito all'autorità di regolazione;

            g) rispettare i criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

            h) prevedere che il trasferimento delle competenze all'Autorità di regolazione avvenga con modalità tali da garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni.


Art. 4.

(Autorità di vigilanza e di controllo sugli intermediari
finanziari e sul mercato di borsa).

        1. Ai fini della presente legge sono Autorità di vigilanza e di controllo sugli intermediari finanziari e sul mercato di borsa, di seguito denominate "Autorità di vigilanza e di controllo":

            a) la Commissione nazionale per le società e la borsa, istituita dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216;

            b) l'Autorità di vigilanza sugli intermediari finanziari, di cui al comma 2.

        2. E' istituita l'Autorità di vigilanza sugli intermediari finanziari, cui sono trasferite le competenze già attribuite:

            a) alla Banca d'Italia, relativamente alle competenze ad essa attribuite ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

            b) all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, istituito dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni;

            c) alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

            d) alla Commissione nazionale per le società e la borsa, relativamente alle funzioni in materia di vigilanza sugli intermediari finanziari, ai sensi degli articoli da 5 a 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

        3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità di vigilanza sugli intermediari finanziari, di cui al comma 2. Con il medesimo decreto è altresì disciplinato il trasferimento alla predetta Autorità delle risorse strumentali, finanziarie e di personale della Banca d'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, e della Commissione nazionale per le società e la borsa. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) garantire l'esercizio coordinato delle competenze attualmente spettanti alla Banca d'Italia, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione ed alla Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi degli articoli da 5 a 12 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
            b) individuare le risorse strumentali, finanziarie e di personale attualmente necessarie alla Banca d'Italia per lo svolgimento delle competenze previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, prevedendo il loro trasferimento all'Autorità di vigilanza sugli intermediari finanziari;

            c) individuare le risorse strumentali, finanziarie e di personale attualmente necessarie alla Commissione nazionale per le società e la borsa per lo svolgimento delle competenze previste dagli articoli da 5 a 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo il loro trasferimento all'Autorità di vigilanza sugli intermediari finanziari;

            d) prevedere il trasferimento all'Autorità di vigilanza sugli intermediari finanziari delle risorse strumentali, finanziarie e di personale attualmente assegnate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione;

            e) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, l'armonizzazione del trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale della Banca d'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione nazionale per le società e la borsa trasferito all'Autorità di vigilanza sugli intermediari finanziari;

            f) rispettare i criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

            g) prevedere che il trasferimento delle competenze all'Autorità di vigilanza sugli intermediari finanziari avvenga con modalità tali da garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni.

Art. 5.

(Composizione del collegio).

        1. Ciascuna Autorità di garanzia, di cui all'articolo 2, è organo collegiale, composto dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuare tra personalità dotate di alta e riconosciuta professionalità nelle materie di competenza dell'Autorità medesima.
        2. L'Autorità di regolazione, di cui all'articolo 3, è organo collegiale, composto dal presidente e da sei membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle comunicazioni. I componenti dell'Autorità sono scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità nei settori di competenza dell'Autorità medesima.
        3. Ciascuna Autorità di vigilanza e di controllo, di cui all'articolo 4, è organo collegiale, composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti delle Autorità sono scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità nei settori di competenza delle Autorità medesime.
        4. Le designazioni del Governo relative alle nomine di cui ai commi 2 e 3 sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate.
        5. I componenti delle Autorità sono nominati per un periodo di cinque anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro delle Autorità, si procede alla sostituzione secondo le procedure ordinarie previste per la nomina dei componenti delle medesime Autorità; il componente così nominato resta in carica per un periodo di cinque anni e non può essere confermato.
        6. Il curriculum dei componenti delle Autorità è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in allegato al decreto di nomina.
        7. Fatte salve le Autorità di nuova istituzione e quanto previsto dai commi 8 e 9, le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di scadenza del mandato del presidente e dei componenti delle Autorità in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
        8. In sede di prima attuazione della presente legge e fino alla data di scadenza del mandato dei componenti, l'Autorità per le garanzie nell'informazione è composta dai membri della commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, e presieduta dal presidente della medesima Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
        9. In sede di prima attuazione della presente legge e fino alla data di scadenza del mandato dei componenti, l'Autorità di regolazione è composta dai membri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dai membri della commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, e presieduta dal presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.


Art. 6.

(Stato giuridico ed economico
dei componenti delle Autorità).

        1. Per tutta la durata dell'incarico i componenti delle Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi nelle imprese operanti nei settori di competenza delle Autorità medesime.
        2. All'atto di accettazione della nomina i componenti delle Autorità sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni, magistrati in attività di servizio o professori universitari di ruolo.
        3. Nell'anno successivo alla cessazione dall'incarico, i componenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese operanti nel settore di competenza dell'Autorità, né esercitarvi funzioni societarie. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione di tale divieto è punita con una sanzione pecuniaria compresa tra 25.000 e 250.000 euro.
        4. Le indennità spettanti al presidente e ai componenti delle Autorità sono pari all'80 per cento dei compensi spettanti al presidente e ai giudici della Corte costituzionale.
        5. I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio.
        6. Con apposito regolamento, approvato dalla maggioranza dei componenti, le Autorità adottano il proprio codice deontologico, che stabilisce le modalità comportamentali dei componenti, dei dirigenti e del personale.


Art. 7.

(Organizzazione delle Autorità).

        1. Le Autorità hanno autonomia organizzativa, contabile e amministrativa.
        2. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le disposizioni fondamentali comuni alle Autorità in materia di organizzazione, contabilità e trattamento giuridico ed economico del personale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) l'organizzazione interna delle Autorità è basata sul principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e funzioni di gestione, attribuite ai dirigenti, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; al funzionamento dei servizi e degli uffici di ciascuna Autorità sovrintende il segretario generale, che è nominato dall'Autorità, su proposta del presidente dell'Autorità medesima, e resta in carica per un periodo di sette anni;

            b) l'organizzazione interna assicura altresì che nell'esercizio delle funzioni di controllo e sanzionatorie vi sia separazione tra l'attività istruttoria, svolta dagli uffici, e l'attività decisoria, di competenza del collegio;

            c) per provvedere alle spese di funzionamento di ciascuna Autorità è istituito nel bilancio dello Stato un fondo, iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; al fondo affluiscono anche i contributi a carico degli utenti previsti dalle leggi istitutive delle Autorità;

            d) le Autorità provvedono all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo di cui alla lettera c); il rendiconto della gestione è soggetto al controllo della Corte dei conti;

            e) alle dipendenze di ciascuna Autorità è posto un ufficio composto da personale di ruolo, il cui organico iniziale è stabilito dalla legge istitutiva delle singole Autorità e può essere successivamente variato con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, sulla base della rilevazione dei carichi di lavoro e nei limiti posti dagli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il suo funzionamento; al fine di favorire l'arricchimento e l'integrazione delle rispettive professionalità sono previste opportune forme di mobilità del personale tra le diverse Autorità, nel rispetto delle specificità tecniche di ciascuna di esse;

            f) l'accesso al ruolo organico di ciascuna Autorità avviene per pubblico concorso, le cui modalità di svolgimento devono tenere conto delle competenze e delle caratteristiche dell'Autorità medesima;

            g) ciascuna Autorità può inoltre avvalersi, entro i limiti e con le modalità definiti dal decreto legislativo di:

                1) un contingente di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche collocati in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni; tale contingente non può in ogni caso essere superiore al 10 per cento dei dipendenti previsti dalla pianta organica dell'Autorità;

                2) personale specializzato ed esperti, assunti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato e sottoposti alle norme in materia di incompatibilità previste dall'articolo 6;

            h) i parametri di riferimento per la determinazione del trattamento giuridico ed economico del personale e per l'ordinamento delle relative carriere sono individuati in maniera uniforme per le diverse Autorità.

        3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, ciascuna Autorità adotta, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti e nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo decreto legislativo, i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 8.

(Poteri regolamentari).

        1. Le Autorità adottano atti regolamentari per gli oggetti e secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla rispettiva legge istitutiva e dalla presente legge.
        2. Gli atti regolamentari delle Autorità sono adottati, previo parere, per i profili di carattere tecnico-giuridico, del Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
        3. Nel preambolo dei regolamenti delle Autorità sono indicate la disposizione della presente legge e la corrispondente disposizione della legge istitutiva della singola Autorità sulla cui base il potere è esercitato.
        4. I regolamenti delle Autorità sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'Autorità, e sono resi disponibili anche per via informatica. Ciascuna Autorità redige annualmente una raccolta degli atti di cui al comma 1, nonché delle norme legislative e regolamentari dello Stato oggetto di attuazione da parte della stessa Autorità. Di tale raccolta, che ha funzione notiziale, devono essere garantite adeguata pubblicità e la disponibilità per l'acquisizione in copia da parte di chiunque ne faccia richiesta.


Art. 9.

(Procedimenti generali).

        1. I procedimenti volti all'adozione di atti regolamentari e generali delle Autorità, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono garantire la partecipazione all'attività istruttoria di organismi che siano espressione degli operatori di settore e dei destinatari delle singole norme, nonché dei soggetti rappresentativi di interessi collettivi e diffusi. In particolare, l'adozione degli atti deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, dalla diffusione di schemi e di versioni preliminari dell'atto da adottare al fine di acquisire osservazioni scritte, nonché dalla convocazione dei soggetti di cui al presente comma al fine di esaminare congiuntamente il contenuto degli schemi e le osservazioni presentate.
        2. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità si ispirano al principio di proporzionalità, inteso come principio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine e comportante il minore sacrificio degli interessi destinatari. Le Autorità sottopongono a revisione periodica il contenuto degli atti di regolazione adottati al fine di adeguarli all'evoluzione delle condizioni di mercato.
        3. Le Autorità disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei princìpi di cui al presente articolo.


Art. 10.

(Procedimenti individuali).

        1. Ai procedimenti volti all'emanazione di atti individuali delle Autorità si applicano i princìpi sulla partecipazione al procedimento, sull'accesso agli atti amministrativi, sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
        2. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei princìpi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio orale e della verbalizzazione.
        3. L'organizzazione dei procedimenti di cui al comma 2 si conforma al principio della separazione tra funzioni istruttorie e funzioni giudicanti.
        4. Ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie, le Autorità possono effettuare ispezioni, nonché richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni. Tale facoltà è estesa anche alle altre fasi dell'attività istituzionale per l'Autorità di vigilanza sugli intermediari finanziari, di cui all'articolo 4, comma 2.
        5. Le Autorità disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei princìpi di cui al presente articolo.
        6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.


Art. 11.

(Poteri sanzionatori).

        1. Le Autorità possono irrogare sanzioni amministrative, anche di carattere pecuniario, nei seguenti casi:

            a) compimento di atti o di comportamenti in contrasto con la disciplina del settore di competenza;

            b) inottemperanza o inosservanza dei propri provvedimenti da parte dei soggetti vigilati.

        2. Le sanzioni irrogabili sono definite dalle leggi istitutive delle singole Autorità e sono irrogate secondo le modalità stabilite dalle medesime Autorità con propri regolamenti.
        3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle Autorità si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.


Art. 12.

(Norme sul controllo giurisdizionale:
delega al Governo).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nuove norme volte ad assicurare, in attuazione del principio di ragionevole durata dei processi sancito dall'articolo 111 della Costituzione, una rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari nelle materie devolute alla competenza delle Autorità, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) prevedere, in relazione alle controversie tra privati riguardanti l'applicazione di disposizioni che regolano il settore di competenza di ciascuna Autorità, l'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo modalità e termini da definire con regolamenti delle singole Autorità interessate;

            b) prevedere che il ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti delle Autorità di garanzia consenta l'esperimento di un doppio grado di giudizio di merito, fermi restando, per l'individuazione del giudice competente, i criteri fissati dalle leggi istitutive, in base alla natura delle situazioni giuridiche soggettive tutelate;

            c) prevedere che il ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti dell'Autorità di regolazione e delle Autorità di vigilanza e di controllo avvenga con un unico grado di giudizio di merito e con riduzione dei relativi termini processuali, quando esso abbia ad oggetto un atto regolamentare e generale;

            d) prevedere che il ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti dell'Autorità di regolazione e delle Autorità di vigilanza e di controllo consenta l'esperimento di un doppio grado di giudizio di merito, quando esso abbia ad oggetto un atto individuale.


Art. 13.

(Rapporti istituzionali).

        1. Entro il 30 aprile di ogni anno, le Autorità presentano alle Camere una relazione sui risultati dell'attività svolta nell'anno precedente e sul grado di efficienza ed efficacia della medesima attività.
        2. Le Autorità possono presentare al Parlamento e al Governo pareri e segnalazioni in ordine alle iniziative legislative o regolamentari attinenti la materia di loro competenza, ovvero alle modifiche legislative e regolamentari necessarie alla promozione della concorrenza e della efficace regolazione economica del mercato.
        3. Le Autorità collaborano con le Autorità e con le amministrazioni competenti dell'Unione europea e degli Stati esteri, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
        4. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria per l'adempimento delle loro funzioni.
        5. La legge istitutiva stabilisce i casi e i modi in cui ciascuna Autorità, nell'esercizio dei propri compiti, può avvalersi di organi delle pubbliche amministrazioni.


Art. 14.

(Indirizzi del Governo).

        1. Il Governo, nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria, indica all'Autorità di regolazione il quadro di riferimento e di sviluppo dei servizi di pubblica utilità corrispondente agli interessi generali del Paese.
        2. L'Autorità di regolazione, in occasione della relazione annuale di cui all'articolo 13, comma 1, riferisce circa le modalità con le quali ha tenuto conto degli indirizzi del Governo di cui al comma 1 del presente articolo.


Art. 15.

(Disposizioni finali).

        1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, è soppressa.
        2. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, istituito dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, sono soppressi.
        3. L'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), istituita dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, è soppressa. Le competenze attribuite all'AIPA dal citato decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive modificazioni, sono trasferite ad una Agenzia istituita ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro per la funzione pubblica. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Il regolamento indica, altresì, le disposizioni, anche di rango legislativo, da considerare abrogate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
        4. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, istituita dagli articoli 4 e 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è soppressa. Le competenze attribuite all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dal citato articolo 4 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, sono trasferite ad una Agenzia istituita ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Il regolamento indica, altresì, le disposizioni, anche di rango legislativo, da considerare abrogate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
        5. L'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, è abrogato. I procedimenti in materia di concorrenza nel settore bancario aperti alla dati di entrata in vigore della presente legge presso la Banca d'Italia sono trasferiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.



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