XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2224
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. La presente legge stabilisce princìpi e norme generali
in ordine all'organizzazione e alle funzioni delle Autorità
preposte a compiti di garanzia e tutela di diritti
costituzionalmente riconosciuti, di regolazione e di controllo
del mercato, ovvero di vigilanza e di controllo sugli
intermediari finanziari e sul mercato di borsa, di seguito
denominate "Autorità".
2. Le Autorità sono organi costituiti e disciplinati dalla
legge. Le Autorità sono dotate di autonomia organizzativa,
funzionale, contabile e gestionale e perseguono le finalità
stabilite dalla legge istitutiva con indipendenza di giudizio
e di valutazione.
3. Restano ferme, in quanto compatibili con le
disposizioni della presente legge, le discipline di settore
relative a ciascuna delle Autorità già istituite alla data di
entrata in vigore della medesima legge. Resta altresì ferma la
disciplina vigente per la Banca d'Italia, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 4.
Art. 2.
(Autorità di garanzia e tutela di diritti
costituzionalmente riconosciuti).
1. Ai fini della presente legge, sono Autorità di garanzia
e tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, di
seguito denominate "Autorità di garanzia":
a) la Commissione di garanzia dell'attuazione
della legge sull'esercizio del diritto di sciopero, istituita
dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive
modificazioni;
b) l'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, istituita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e
successive modificazioni;
c) il Garante per la protezione dei dati
personali, istituito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni;
d) l'Autorità per le garanzie nell'informazione,
che svolge le funzioni già attribuite all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni dalla legge 31 luglio 1997, n.
249, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 3 della presente legge.
Art. 3.
(Autorità di regolazione
dei servizi pubblici a rete).
1. E' istituita l'Autorità di regolazione dei servizi
pubblici a rete, di seguito denominata "Autorità di
regolazione", cui sono trasferite le competenze già
attribuite:
a) all'Autorità per l'energia elettrica e il gas,
istituita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive
modificazioni;
b) all'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e
successive modificazioni, relativamente alle competenze di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera a) e lettera c),
numeri 1), 3), 4), 11) e 14), della medesima legge n. 249
del 1997.
2. All'Autorità di regolazione sono altresì trasferite le
funzioni statali di regolamentazione e di controllo sui
servizi idrici previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e
successive modificazioni, attualmente attribuite al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per disciplinare l'organizzazione e il
funzionamento dell'Autorità di regolazione. Con il medesimo
decreto è altresì disciplinato il trasferimento alla predetta
Autorità delle risorse strumentali, finanziarie e di personale
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e, relativamente alle
funzioni di cui al comma 2, del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. Nell'esercizio della delega il Governo si
attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire l'esercizio coordinato delle
competenze attualmente spettanti all'Autorità per l'energia
elettrica e il gas, all'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera
a) e lettera c), numeri 1), 3), 4), 11) e 14),
della legge 31 luglio 1997, n. 249, ed al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in relazione alle funzioni
statali di regolamentazione e di controllo sui servizi idrici
previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive
modificazioni;
b) prevedere la istituzione, nell'ambito
dell'Autorità di regolazione, di due commissioni alle quali è
devoluto l'esercizio delle competenze di cui alla lettera
a), con riferimento, rispettivamente, alle competenze in
materia di energia elettrica, gas ed acqua ed a quelle in
materia di comunicazioni;
c) individuare le risorse strumentali, finanziarie
e di personale attualmente necessarie all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni per lo svolgimento delle
competenze di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) e
lettera c), numeri 1), 3), 4), 11) e 14), della legge 31
luglio 1997, n. 249, prevedendo il loro trasferimento
all'Autorità di regolazione;
d) individuare le risorse strumentali, finanziarie
e di personale attualmente necessarie al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento delle
funzioni statali di regolamentazione e di controllo sui
servizi idrici previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e
successive modificazioni, prevedendo il loro trasferimento
all'Autorità di regolazione;
e) prevedere il trasferimento all'Autorità di
regolazione delle risorse strumentali, finanziarie e di
personale attualmente assegnate all'Autorità per l'energia
elettrica e il gas;
f) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, l'armonizzazione del
trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, trasferito all'autorità di
regolazione;
g) rispettare i criteri stabiliti dall'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
h) prevedere che il trasferimento delle competenze
all'Autorità di regolazione avvenga con modalità tali da
garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni.
Art. 4.
(Autorità di vigilanza e di controllo sugli intermediari
finanziari e sul mercato di borsa).
1. Ai fini della presente legge sono Autorità di vigilanza
e di controllo sugli intermediari finanziari e sul mercato di
borsa, di seguito denominate "Autorità di vigilanza e di
controllo":
a) la Commissione nazionale per le società e la
borsa, istituita dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n.
216;
b) l'Autorità di vigilanza sugli intermediari
finanziari, di cui al comma 2.
2. E' istituita l'Autorità di vigilanza sugli intermediari
finanziari, cui sono trasferite le competenze già
attribuite:
a) alla Banca d'Italia, relativamente alle
competenze ad essa attribuite ai sensi del testo unico di cui
al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, e del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
b) all'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo, istituito
dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive
modificazioni;
c) alla Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, istituita dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni;
d) alla Commissione nazionale per le società e la
borsa, relativamente alle funzioni in materia di vigilanza
sugli intermediari finanziari, ai sensi degli articoli da 5 a
12 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58;
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per disciplinare l'organizzazione e il
funzionamento dell'Autorità di vigilanza sugli intermediari
finanziari, di cui al comma 2. Con il medesimo decreto è
altresì disciplinato il trasferimento alla predetta Autorità
delle risorse strumentali, finanziarie e di personale della
Banca d'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo, della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, e della
Commissione nazionale per le società e la borsa.
Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) garantire l'esercizio coordinato delle
competenze attualmente spettanti alla Banca d'Italia, ai sensi
del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, e del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, all'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo, alla
Commissione di vigilanza sui fondi pensione ed alla
Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi
degli articoli da 5 a 12 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998;
b) individuare le risorse strumentali, finanziarie
e di personale attualmente necessarie alla Banca d'Italia per
lo svolgimento delle competenze previste dal testo unico di
cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, e dal testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, prevedendo il loro trasferimento all'Autorità
di vigilanza sugli intermediari finanziari;
c) individuare le risorse strumentali, finanziarie
e di personale attualmente necessarie alla Commissione
nazionale per le società e la borsa per lo svolgimento delle
competenze previste dagli articoli da 5 a 12 del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
prevedendo il loro trasferimento all'Autorità di vigilanza
sugli intermediari finanziari;
d) prevedere il trasferimento all'Autorità di
vigilanza sugli intermediari finanziari delle risorse
strumentali, finanziarie e di personale attualmente assegnate
all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo ed alla Commissione di vigilanza sui
fondi pensione;
e) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, l'armonizzazione del
trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale
della Banca d'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo, della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della
Commissione nazionale per le società e la borsa trasferito
all'Autorità di vigilanza sugli intermediari finanziari;
f) rispettare i criteri stabiliti dall'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
g) prevedere che il trasferimento delle competenze
all'Autorità di vigilanza sugli intermediari finanziari
avvenga con modalità tali da garantire la continuità
dell'esercizio delle funzioni.
Art. 5.
(Composizione del collegio).
1. Ciascuna Autorità di garanzia, di cui all'articolo 2, è
organo collegiale, composto dal presidente e da quattro
membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria
indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di
grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti
tra persone di notoria indipendenza da individuare tra
personalità dotate di alta e riconosciuta professionalità
nelle materie di competenza dell'Autorità medesima.
2. L'Autorità di regolazione, di cui all'articolo 3, è
organo collegiale, composto dal presidente e da sei membri,
nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro delle comunicazioni. I componenti dell'Autorità sono
scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta
professionalità nei settori di competenza dell'Autorità
medesima.
3. Ciascuna Autorità di vigilanza e di controllo, di cui
all'articolo 4, è organo collegiale, composto dal presidente e
da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. I
componenti delle Autorità sono scelti tra persone dotate di
alta e riconosciuta professionalità nei settori di competenza
delle Autorità medesime.
4. Le designazioni del Governo relative alle nomine di cui
ai commi 2 e 3 sono previamente sottoposte al parere delle
competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine
possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole
espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due
terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono
procedere all'audizione delle persone designate.
5. I componenti delle Autorità sono nominati per un
periodo di cinque anni e non possono essere confermati nella
carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente
o di un membro delle Autorità, si procede alla sostituzione
secondo le procedure ordinarie previste per la nomina dei
componenti delle medesime Autorità; il componente così
nominato resta in carica per un periodo di cinque anni e non
può essere confermato.
6. Il curriculum dei componenti delle Autorità è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in allegato al
decreto di nomina.
7. Fatte salve le Autorità di nuova istituzione e quanto
previsto dai commi 8 e 9, le disposizioni del presente
articolo si applicano a decorrere dalla data di scadenza del
mandato del presidente e dei componenti delle Autorità in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e fino
alla data di scadenza del mandato dei componenti, l'Autorità
per le garanzie nell'informazione è composta dai membri della
commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni in carica alla data di entrata in
vigore della presente legge, e presieduta dal presidente della
medesima Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
9. In sede di prima attuazione della presente legge e fino
alla data di scadenza del mandato dei componenti, l'Autorità
di regolazione è composta dai membri dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas e dai membri della commissione
per le infrastrutture e le reti dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge, e presieduta dal presidente
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Art. 6.
(Stato giuridico ed economico
dei componenti delle Autorità).
1. Per tutta la durata dell'incarico i componenti delle
Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attività professionale o di consulenza, essere amministratori
o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli
incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici,
né avere interessi nelle imprese operanti nei settori di
competenza delle Autorità medesime.
2. All'atto di accettazione della nomina i componenti
delle Autorità sono collocati fuori ruolo se dipendenti di
pubbliche amministrazioni, magistrati in attività di servizio
o professori universitari di ruolo.
3. Nell'anno successivo alla cessazione dall'incarico, i
componenti delle Autorità non possono intrattenere,
direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di
consulenza o di impiego con imprese operanti nel settore di
competenza dell'Autorità, né esercitarvi funzioni societarie.
Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione di tale
divieto è punita con una sanzione pecuniaria compresa tra
25.000 e 250.000 euro.
4. Le indennità spettanti al presidente e ai componenti
delle Autorità sono pari all'80 per cento dei compensi
spettanti al presidente e ai giudici della Corte
costituzionale.
5. I componenti e i funzionari delle Autorità,
nell'esercizio delle proprie funzioni, sono pubblici ufficiali
e sono tenuti al segreto d'ufficio.
6. Con apposito regolamento, approvato dalla maggioranza
dei componenti, le Autorità adottano il proprio codice
deontologico, che stabilisce le modalità comportamentali dei
componenti, dei dirigenti e del personale.
Art. 7.
(Organizzazione delle Autorità).
1. Le Autorità hanno autonomia organizzativa, contabile e
amministrativa.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante le disposizioni fondamentali comuni alle
Autorità in materia di organizzazione, contabilità e
trattamento giuridico ed economico del personale, sulla base
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) l'organizzazione interna delle Autorità è
basata sul principio della distinzione tra funzioni di
indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e
funzioni di gestione, attribuite ai dirigenti, ai sensi del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; al funzionamento
dei servizi e degli uffici di ciascuna Autorità sovrintende il
segretario generale, che è nominato dall'Autorità, su proposta
del presidente dell'Autorità medesima, e resta in carica per
un periodo di sette anni;
b) l'organizzazione interna assicura altresì che
nell'esercizio delle funzioni di controllo e sanzionatorie vi
sia separazione tra l'attività istruttoria, svolta dagli
uffici, e l'attività decisoria, di competenza del collegio;
c) per provvedere alle spese di funzionamento di
ciascuna Autorità è istituito nel bilancio dello Stato un
fondo, iscritto in apposita unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze; al fondo affluiscono anche i contributi a carico
degli utenti previsti dalle leggi istitutive delle
Autorità;
d) le Autorità provvedono all'autonoma gestione
delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo
di cui alla lettera c); il rendiconto della gestione è
soggetto al controllo della Corte dei conti;
e) alle dipendenze di ciascuna Autorità è posto un
ufficio composto da personale di ruolo, il cui organico
iniziale è stabilito dalla legge istitutiva delle singole
Autorità e può essere successivamente variato con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica, sulla base della rilevazione dei carichi di lavoro e
nei limiti posti dagli stanziamenti ordinari di bilancio
previsti per il suo funzionamento; al fine di favorire
l'arricchimento e l'integrazione delle rispettive
professionalità sono previste opportune forme di mobilità del
personale tra le diverse Autorità, nel rispetto delle
specificità tecniche di ciascuna di esse;
f) l'accesso al ruolo organico di ciascuna
Autorità avviene per pubblico concorso, le cui modalità di
svolgimento devono tenere conto delle competenze e delle
caratteristiche dell'Autorità medesima;
g) ciascuna Autorità può inoltre avvalersi, entro
i limiti e con le modalità definiti dal decreto legislativo
di:
1) un contingente di dipendenti dello Stato o di altre
amministrazioni pubbliche collocati in posizione di comando o
di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni; tale contingente non può in
ogni caso essere superiore al 10 per cento dei dipendenti
previsti dalla pianta organica dell'Autorità;
2) personale specializzato ed esperti, assunti con
contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di
diritto privato e sottoposti alle norme in materia di
incompatibilità previste dall'articolo 6;
h) i parametri di riferimento per la
determinazione del trattamento giuridico ed economico del
personale e per l'ordinamento delle relative carriere sono
individuati in maniera uniforme per le diverse Autorità.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 2, ciascuna Autorità
adotta, con il voto favorevole della maggioranza dei propri
componenti e nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo
decreto legislativo, i regolamenti concernenti
l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e
la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni
vigenti sulla contabilità generale dello Stato.
Art. 8.
(Poteri regolamentari).
1. Le Autorità adottano atti regolamentari per gli oggetti
e secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla
rispettiva legge istitutiva e dalla presente legge.
2. Gli atti regolamentari delle Autorità sono adottati,
previo parere, per i profili di carattere tecnico-giuridico,
del Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 25,
della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Nel preambolo dei regolamenti delle Autorità sono
indicate la disposizione della presente legge e la
corrispondente disposizione della legge istitutiva della
singola Autorità sulla cui base il potere è esercitato.
4. I regolamenti delle Autorità sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale, nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana e nel Bollettino
dell'Autorità, e sono resi disponibili anche per via
informatica. Ciascuna Autorità redige annualmente una raccolta
degli atti di cui al comma 1, nonché delle norme legislative e
regolamentari dello Stato oggetto di attuazione da parte della
stessa Autorità. Di tale raccolta, che ha funzione notiziale,
devono essere garantite adeguata pubblicità e la disponibilità
per l'acquisizione in copia da parte di chiunque ne faccia
richiesta.
Art. 9.
(Procedimenti generali).
1. I procedimenti volti all'adozione di atti regolamentari
e generali delle Autorità, esclusi quelli attinenti
all'organizzazione interna, devono garantire la partecipazione
all'attività istruttoria di organismi che siano espressione
degli operatori di settore e dei destinatari delle singole
norme, nonché dei soggetti rappresentativi di interessi
collettivi e diffusi. In particolare, l'adozione degli atti
deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del
procedimento, dalla diffusione di schemi e di versioni
preliminari dell'atto da adottare al fine di acquisire
osservazioni scritte, nonché dalla convocazione dei soggetti
di cui al presente comma al fine di esaminare congiuntamente
il contenuto degli schemi e le osservazioni presentate.
2. Nella definizione del contenuto degli atti di
regolazione generale, le Autorità si ispirano al principio di
proporzionalità, inteso come principio di esercizio del potere
adeguato al raggiungimento del fine e comportante il minore
sacrificio degli interessi destinatari. Le Autorità
sottopongono a revisione periodica il contenuto degli atti di
regolazione adottati al fine di adeguarli all'evoluzione delle
condizioni di mercato.
3. Le Autorità disciplinano con propri regolamenti
l'applicazione dei princìpi di cui al presente articolo.
Art. 10.
(Procedimenti individuali).
1. Ai procedimenti volti all'emanazione di atti
individuali delle Autorità si applicano i princìpi sulla
partecipazione al procedimento, sull'accesso agli atti
amministrativi, sull'individuazione e sulle funzioni del
responsabile del procedimento, stabiliti dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i
procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei
princìpi della piena conoscenza degli atti istruttori, del
contraddittorio orale e della verbalizzazione.
3. L'organizzazione dei procedimenti di cui al comma 2 si
conforma al principio della separazione tra funzioni
istruttorie e funzioni giudicanti.
4. Ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie,
le Autorità possono effettuare ispezioni, nonché richiedere
l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti
necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni. Tale
facoltà è estesa anche alle altre fasi dell'attività
istituzionale per l'Autorità di vigilanza sugli intermediari
finanziari, di cui all'articolo 4, comma 2.
5. Le Autorità disciplinano con propri regolamenti
l'applicazione dei princìpi di cui al presente articolo.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
Art. 11.
(Poteri sanzionatori).
1. Le Autorità possono irrogare sanzioni amministrative,
anche di carattere pecuniario, nei seguenti casi:
a) compimento di atti o di comportamenti in
contrasto con la disciplina del settore di competenza;
b) inottemperanza o inosservanza dei propri
provvedimenti da parte dei soggetti vigilati.
2. Le sanzioni irrogabili sono definite dalle leggi
istitutive delle singole Autorità e sono irrogate secondo le
modalità stabilite dalle medesime Autorità con propri
regolamenti.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie da parte delle Autorità si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni di cui al Capo I, sezioni I e II,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
Art. 12.
(Norme sul controllo giurisdizionale:
delega al Governo).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nuove norme
volte ad assicurare, in attuazione del principio di
ragionevole durata dei processi sancito dall'articolo 111
della Costituzione, una rapida ed efficace definizione dei
procedimenti giudiziari nelle materie devolute alla competenza
delle Autorità, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere, in relazione alle controversie tra
privati riguardanti l'applicazione di disposizioni che
regolano il settore di competenza di ciascuna Autorità,
l'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione,
secondo modalità e termini da definire con regolamenti delle
singole Autorità interessate;
b) prevedere che il ricorso giurisdizionale
avverso i provvedimenti delle Autorità di garanzia consenta
l'esperimento di un doppio grado di giudizio di merito, fermi
restando, per l'individuazione del giudice competente, i
criteri fissati dalle leggi istitutive, in base alla natura
delle situazioni giuridiche soggettive tutelate;
c) prevedere che il ricorso giurisdizionale
avverso i provvedimenti dell'Autorità di regolazione e delle
Autorità di vigilanza e di controllo avvenga con un unico
grado di giudizio di merito e con riduzione dei relativi
termini processuali, quando esso abbia ad oggetto un atto
regolamentare e generale;
d) prevedere che il ricorso giurisdizionale
avverso i provvedimenti dell'Autorità di regolazione e delle
Autorità di vigilanza e di controllo consenta l'esperimento di
un doppio grado di giudizio di merito, quando esso abbia ad
oggetto un atto individuale.
Art. 13.
(Rapporti istituzionali).
1. Entro il 30 aprile di ogni anno, le Autorità presentano
alle Camere una relazione sui risultati dell'attività svolta
nell'anno precedente e sul grado di efficienza ed efficacia
della medesima attività.
2. Le Autorità possono presentare al Parlamento e al
Governo pareri e segnalazioni in ordine alle iniziative
legislative o regolamentari attinenti la materia di loro
competenza, ovvero alle modifiche legislative e regolamentari
necessarie alla promozione della concorrenza e della efficace
regolazione economica del mercato.
3. Le Autorità collaborano con le Autorità e con le
amministrazioni competenti dell'Unione europea e degli Stati
esteri, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
4. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alle
Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione
necessaria per l'adempimento delle loro funzioni.
5. La legge istitutiva stabilisce i casi e i modi in cui
ciascuna Autorità, nell'esercizio dei propri compiti, può
avvalersi di organi delle pubbliche amministrazioni.
Art. 14.
(Indirizzi del Governo).
1. Il Governo, nell'ambito del Documento di programmazione
economico-finanziaria, indica all'Autorità di regolazione il
quadro di riferimento e di sviluppo dei servizi di pubblica
utilità corrispondente agli interessi generali del Paese.
2. L'Autorità di regolazione, in occasione della relazione
annuale di cui all'articolo 13, comma 1, riferisce circa le
modalità con le quali ha tenuto conto degli indirizzi del
Governo di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 15.
(Disposizioni finali).
1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita
dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive
modificazioni, è soppressa.
2. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo, istituito dalla legge 12 agosto
1982, n. 576, e successive modificazioni, e la Commissione di
vigilanza sui fondi pensione, istituita dal decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, sono soppressi.
3. L'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione (AIPA), istituita dal decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, è soppressa.
Le competenze attribuite all'AIPA dal citato decreto
legislativo n. 39 del 1993, e successive modificazioni, sono
trasferite ad una Agenzia istituita ai sensi degli articoli 8
e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro
per la funzione pubblica. Le norme concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia sono
stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni. Il regolamento indica, altresì, le
disposizioni, anche di rango legislativo, da considerare
abrogate a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore.
4. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,
istituita dagli articoli 4 e 5 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, è soppressa. Le competenze
attribuite all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
dal citato articolo 4 della legge n. 109 del 1994, e
successive modificazioni, sono trasferite ad una Agenzia
istituita ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e sottoposta ai poteri di
indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti. Le norme concernenti l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia sono stabilite con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Il
regolamento indica, altresì, le disposizioni, anche di rango
legislativo, da considerare abrogate a decorrere dalla data
della sua entrata in vigore.
5. L'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e
successive modificazioni, è abrogato. I procedimenti in
materia di concorrenza nel settore bancario aperti alla dati
di entrata in vigore della presente legge presso la Banca
d'Italia sono trasferiti all'Autorità garante della
concorrenza e del mercato.