XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2222
Onorevoli Colleghi! - Molto tempo è ormai trascorso dal
20 febbraio 1958 quando la "legge Merlin" decretò la chiusura
delle "case di tolleranza", un atto di grandissimo rilievo che
ha inciso profondamente sul costume e sulla mentalità degli
italiani.
Tuttavia, allo sfruttamento all'interno delle "case
chiuse" si è sostituito lo sfruttamento, altrettanto
inammissibile e ben più insidioso, della malavita organizzata
nella gestione del business della prostituzione.
Migliaia di donne, spinte dalle condizioni di indigenza
sopportate nei loro Paesi d'origine o desiderose di trovare in
occidente una collocazione umana, sociale e lavorativa
migliore o, più in generale, di realizzare le proprie
aspirazioni di libertà, si affidano, loro malgrado, a
organizzazioni criminali in grado di gestire le catene
migratorie e di orientare attraverso il governo dei flussi i
destini individuali di ognuna di esse, collocandole nel
mercato sommerso del sesso. Ricattabili per la loro condizione
di clandestinità, esse sono di fatto prive di diritti e di
tutela e le uniche forme di solidarietà attiva nei loro
confronti sono spesso quelle messe in campo dalle
organizzazioni di volontariato e dalle équipe di
operatori sociali. Con la presente proposta di legge si
intende restituire ai soggetti che esercitano la
prostituzione, donne, uomini e transessuali, lo status
di cittadine e cittadini, assicurando loro l'uguaglianza ed
il rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti e
disciplinando una materia che ha subìto, nel tempo, profonde e
sostanziali modificazioni. Chi si prostituisce è, dal 1958, di
fatto, senza identità e garanzia alcuna, preda della più
totale deregulation legislativa e delle più disparate
interpretazioni soggettive della normativa prevista in materia
dal codice penale.
Anche se prostituirsi oggi non è una attività vietata
esplicitamente, essa è ugualmente perseguita e resa insicura
da una serie di contraddittorie disposizioni legislative,
dalla mancanza di strumenti giuridici a tutela dei diritti
delle persone che esercitano la prostituzione, e
paradossalmente, da alcune di quelle norme volte a scoraggiare
lo sfruttamento della prostituzione previste dalla stessa
"legge Merlin", norme che a distanza di anni si stanno
rivelando costrittive per chi liberamente voglia esercitare
tale attività con una maggiore attenzione alla propria salute
e sicurezza; come nel caso del reato di adescamento e del
reato di favoreggiamento che la "legge Merlin" prevede per
coloro che decidono di mettere a disposizione locali a chi si
prostituisca.
La "legge Merlin", in altre parole, se ha segnato, con la
chiusura delle cosiddette "case di tolleranza", la fine dello
sfruttamento "regolamentato" della prostituzione su licenza
dell'autorità di pubblica sicurezza, non ha fornito nel
contempo altri efficaci strumenti legislativi e di tutela
civile, così che oggi la legislazione in vigore da una parte
finge di ignorare giuridicamente la prostituzione, e,
dall'altra, ne relega l'esercizio in un regime di
clandestinità, di emarginazione e di accentuato pericolo.
E' tempo, dunque, di ripensare in profondità questa
tematica, sforzandosi di perseguire un duplice obiettivo:
introdurre nuovi strumenti di tutela delle vittime del
traffico a fine di sfruttamento sessuale e assicurare garanzie
e protezione sociale a chi consapevolmente trovi nella
prostituzione il modo di vivere liberamente la propria
sessualità, salvaguardando, in entrambi i casi, il rispetto
delle norme del vivere civile.
Sul primo versante passi importanti sono stati compiuti
con l'entrata in vigore del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina sull'immigrazione di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del relativo regolamento
di attuazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonché con la legge 3
agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento
della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale.
In particolare, l'articolo 18 del citato testo unico ha
inaugurato una serie di programmi finalizzati alla
realizzazione di misure di accoglienza, inserimento
socio-lavorativo, formazione, orientamento, informazione,
destinati a stranieri che si trovino in situazioni di grave
disagio, in particolare donne e minori che intendano sottrarsi
alla violenza ed ai condizionamenti di soggetti dediti al
traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale. Essi si
articolano in progetti territoriali gestiti da regioni,
province, comuni, comunità montane e loro consorzi o da
soggetti privati convenzionati con l'ente territoriale,
iscritti nell'apposita sezione del registro delle associazioni
e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri
immigrati di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c),
del citato regolamento di attuazione del testo unico.
Sulla scorta di questa importante innovazione legislativa
sono state sperimentate in alcuni comuni nuove politiche di
intervento capaci di dare frutti significativi nella lotta a
questa moderna tratta degli schiavi. La costituzione di unità
di strada e di servizi contro la marginalità urbana ha
dimostrato che è possibile contrastare e controllare il
fenomeno per mezzo di una costante attività di outreach
(contatto di strada e attività di formazione e prevenzione
sanitaria svolte da team di assistenza sociale,
distribuzione di materiale informativo multilingue sui servizi
socio-sanitari presenti nel territorio e di materiale di
profilassi, sensibilizzazione delle persone che si
prostituiscono al rispetto delle regole civiche al fine di
ridurre la conflittualità con la cittadinanza, disincentivando
l'esercizio della prostituzione in prossimità di luoghi di
culto, scuole, ospedali, parchi cittadini, e individuando, in
comune accordo con le associazioni per i diritti delle
prostitute, le associazioni di volontariato e i comitati dei
cittadini, aree appositamente riservate a questo scopo), e
grazie all'attività dei drop-in center, strutture nelle
quali è possibile allestire un'accoglienza di base volta a
fornire informazioni, accompagnamenti, assistenza e aiuto
immediato, oltre a programmare cicli di counseling,
workshop e momenti di intermediazione culturale.
Tali misure tendono ad implementare politiche di
accoglienza e mirano al reinserimento sociale delle persone
che esercitano la prostituzione; esse possono avere pieno
successo solo se incentivate con stanziamenti economici di
gran lunga superiori a quelli attuali e se inserite in uno
sforzo più generale di sottrazione della gestione dei flussi
migratori alle organizzazioni malavitose, predisponendo, oltre
a strutture di accoglienza organizzate secondo i princìpi
della solidarietà, attività di intelligence e di
monitoraggio costante del fenomeno, operando secondo la logica
della prevenzione piuttosto che servendosi ottusamente della
repressione indiscriminata, fatta salva la necessità di
perseguire chiunque gestisca, controlli, organizzi o sfrutti,
traendone profitto, la prostituzione altrui.
Sull'altro versante, che potremmo definire delle libertà e
dei diritti civili, pare preliminarmente opportuno volgere lo
sguardo al panorama legislativo europeo che negli ultimi anni
ha visto affermarsi, e spesso contrapporsi, diversi indirizzi
di pensiero e di cui sono illustrati, di seguito, alcuni
esempi:
il modello svedese che, con l'obiettivo di tutelare la
dignità e la salvaguardia del corpo femminile dalla violenza
esercitata dal maschio attraverso il denaro, introduce la
punizione del cliente, attribuendo così allo Stato la funzione
etico-pedagogica di sanzionare un comportamento sessuale. Tale
dottrina rovescia il presupposto storico del proibizionismo,
che ha sempre sanzionato il comportamento della prostituta in
quanto comportamento sessuale femminile fuori del matrimonio,
ma non elude una malcelata vocazione criminalizzatrice, tesa
comunque a individuare un reo in base a un metro di giudizio
di tipo morale;
il modello olandese, teso a regolamentare giuridicamente
ed economicamente l'esercizio della prostituzione attraverso
l'imposizione di tasse e restrizioni da parte dello Stato. Con
la legge n. 464 del 28 ottobre 1999 (entrata in vigore il 1^
ottobre 2000) di fatto viene sancita la legalizzazione della
prostituzione non senza alcuni margini di ambiguità, come
quelli che "ottundono" il confine dello sfruttamento nel caso
delle prostitute che lavorano in club privati
(inquadrate come dipendenti dal datore di lavoro o quelli
riguardanti l'intrusione nella sfera privata nel caso delle
lavoratrici autonome (sottoposte a controlli molto rigidi che
ne pregiudicano in alcuni casi la mobilità e il pieno
godimento dei tempi di vita). Non è secondario ricordare che i
continui controlli sanitari obbligatori a cui è formalmente
sottoposto chi si prostituisce per usufruire della "licenza di
esercizio" e della copertura previdenziale, si sono rivelati,
secondo le più recenti statistiche, del tutto inefficaci -
perché non supportati da un'adeguata politica di prevenzione -
al fine del contenimento delle malattie veneree, alcune delle
quali, come la sifilide, sono addirittura in aumento, in linea
con quanto accadeva in Italia prima della "legge Merlin";
il modello tedesco, tra i più fortemente innovativi
grazie all'introduzione della "Gesetz zur Regelung der
Rechtsverhaltnisse von Prostituierten" (Legge di
regolamentazione della condizione giuridica delle prostitute),
entrata in vigore il 1^ gennaio 2002, che ha modificato gli
articoli 180a 181a del codice penale introducendo nel contempo
disposizioni volte a migliorare la situazione giuridica e
sociale di chi si prostituisce. In particolare l'articolo 1
dispone che l'accordo in base al quale viene concordato un
compenso in cambio di prestazioni sessuali giustifica una
pretesa giuridicamente efficace e, di conseguenza,
l'attuazione in giudizio di un diritto. Tale principio è
esteso, in particolare, nel quadro di un rapporto di
occupazione, laddove il soggetto erogante la prestazione si
tiene a disposizione temporaneamente per tale scopo e dunque
la contrattazione tra prostituta e cliente non viene più
ritenuta contraria al buon costume;
il modello spagnolo, fortemente modificato in seguito
all'approvazione della Ley organica 11/99, che
depenalizza completamente la prostituzione e rivoluziona il
titolo VIII del codice penale, laddove, all'articolo 188
individua il bene giuridicamente protetto nella "libertà
sessuale" dell'individuo.
Più in generale, la tendenza che va affermandosi in Europa
è quella di ancorare al lavoro i diritti di cittadinanza
attraverso il riconoscimento statuale della prostituzione come
attività lavorativa a pieno titolo, come lavoro autonomo di
terza generazione (l'adozione in più di un testo legislativo
di termini come sex workers, la possibilità di versare
contributi previdenziali e di adottare tariffari sono
indicatori inequivocabili), creando, però, un'ulteriore forma
di discriminazione delle donne immigrate - la stragrande
maggioranza di coloro che si prostituiscono - visto che il
nuovo status conferisce visibilità e diritti
tendenzialmente solo alle prostitute autoctone e relega le
straniere in un mercato parallelo controllato dalle mafie.
Questo sintetico excursus ci conforta nella
convinzione che, in sintonia con gli orientamenti prevalenti a
livello europeo, anche nel nostro Paese sia improrogabile
avviare una politica di decriminalizzazione della
prostituzione quando essa sia frutto della libera scelta
individuale, ma che altrettanto irrinunciabile sia fornire
tutela allo sterminato popolo degli immigrati e delle
immigrate, conferendo permessi di soggiorno a chi intenda
esercitare la prostituzione nel nostro Paese e predisponendo
una politica di inclusione per quote nei flussi migratori. Già
nel 1990 la Commissione delle donne del Parlamento europeo
chiedeva agli Stati membri di depenalizzare l'esercizio della
prostituzione a tutela della salute e della sicurezza delle
prostitute, sottolineando che la condizione di semi-illegalità
nella quale generalmente esse operano incoraggia gli abusi, la
costrizione, le condizioni di lavoro degradanti, i
maltrattamenti e i delitti.
La normativa in vigore, al contrario, risulta
caratterizzata da un'evidente mancanza di chiarezza sugli
obiettivi della repressione e sull'individuazione dei confini
esatti delle fattispecie di reato, tanto da porre sullo stesso
piano comportamenti che meriterebbero considerazioni e
trattamenti assai diversificati. Sancire la liceità della
prostituzione non coatta e non minorile, la sua attinenza alla
sfera privata dei rapporti tra persone, non perseguibile né
per chi la esercita, né per chi la utilizza, dunque,
garantirebbe il diritto alla autodeterminazione sessuale, la
piena libertà di movimento e di comportamento e contrasterebbe
il business criminale alimentato dalla clandestinità.
Soprattutto, consentirebbe di porre l'accento sulla necessità
di fornire diritti e dignità giuridica a chi fino ad oggi ne è
stato privo.
La presente proposta di legge punta dunque a garantire
strumenti idonei ad espandere sul territorio nazionale le
politiche di accoglienza mirate al reinserimento sociale delle
persone che si prostituiscono e necessita di essere supportata
da interventi che favoriscano un mutamento di orizzonte
culturale sul tema della sessualità e dei rapporti tra i sessi
e da investimenti adeguati nell'allestimento di campagne di
informazione e nella formazione di operatrici e operatori
sociali.