XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2222
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' vietata qualsiasi forma di discriminazione nei
confronti dei soggetti che esercitano la prostituzione. Non è
punibile né sanzionabile chi esercita la prostituzione e chi
per esercitarla utilizza una privata dimora di cui ha la
legittima disponibilità.
Art. 2.
1. La prostituzione può essere esercitata esclusivamente
da soggetti che abbiano compiuto la maggiore età. I cittadini
stranieri possono esercitare la prostituzione se muniti di
regolare permesso di soggiorno.
Art. 3.
1. Chi, in piena libertà e autonomia, decide di esercitare
la prostituzione può svolgere tale attività presso la propria
abitazione o altri luoghi chiusi, ovvero costituire forme
cooperative per la gestione di tale attività ed è tenuto al
versamento delle imposte sul reddito. Gli enti locali, in
collaborazione con le associazioni di cittadini e delle
prostitute, possono individuare luoghi pubblici nei quali è
consentito l'esercizio della prostituzione.
Art. 4.
1. Le regioni, in collaborazione con gli enti locali e con
le organizzazioni della società civile, promuovono politiche
di contrasto allo sfruttamento della prostituzione.
2. Al fine di cui al comma 1, i comuni attuano politiche
di assistenza e di integrazione sociale, di prevenzione e di
contenimento del danno sanitario e sociale, destinate in
particolare a donne e minori soggetti al traffico di persone a
scopi di sfruttamento sessuale; promuovono, altresì,
interventi di formazione delle operatrici e degli operatori
pubblici a contatto con la prostituzione per sostenere tutti
quei soggetti che vivendo nell'emarginazione giungono alla
prostituzione spinti dalle proprie necessità di sopravvivenza,
garantendo sostegno a coloro che manifestano la volontà di
cessare tale attività.
3. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche
sociali il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro per le
pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
determina annualmente la quota da riservare agli interventi di
cui ai commi 1 e 2.
Art. 5.
1. Chiunque gestisce, controlla, organizza, sfrutta,
traendone profitto, la prostituzione altrui è punito con
l'arresto da tre a dieci anni e con l'ammenda da 1.000 euro a
7.750 euro. La condanna comporta, altresì, l'interdizione dai
pubblici uffici per una durata di due anni e la sospensione
della patente di guida per cinque anni.
2. Alla pena di cui al comma 1 soggiace, altresì, chi
impedisce o tenti di impedire a chiunque eserciti la
prostituzione, di desistere dal prostituirsi.
3. La pena è aumentata di un terzo se i reati di cui ai
commi 1 e 2 sono commessi con violenza e minacce o ai danni di
minorenni o di soggetti in stato di accertata
tossicodipendenza o di handicap fisico o psichico. Alla
stessa pena soggiace anche chi commette il reato nei confronti
di persona della quale sia stato nominato tutore o qualora il
colpevole rivesta funzioni di pubblico ufficiale o abusi della
propria autorità.
4. Le aggravanti di cui al comma 3 si applicano anche nei
confronti di chi organizza, partecipa o sfrutta l'immigrazione
clandestina al fine della prostituzione.
Art. 6.
1. La legge 20 febbraio 1958, n. 75, è abrogata.