XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2217




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende provvedere ad adeguare alcune norme del codice di procedura penale ai princìpi del giusto processo introdotti con la modifica all'articolo 111 della Costituzione dalla legge costituzionale n. 2 del 1999.
        Essa mira a rendere compatibili regole che allo stato non garantiscono adeguatamente diritti fondamentali tutelati dal sistema e che l'intervento legislativo ha inteso compiutamente proteggere.
        Si tratta, in particolare, di garantire il diritto fondamentale alla libertà personale prima della condanna, di assicurare nella misura più piena il diritto alla difesa, di raggiungere una ragionevole durata del processo.


Notizia di reato e polizia giudiziaria.

        Come è noto il nostro sistema processuale prevede una fase preliminare a quella del giudizio vero e proprio nella quale il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, svolgono tutte le indagini utili per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Tale fase è sottoposta ad una rigorosa disciplina che ne regolamenta i tempi proprio al fine di sottrarre l'inquisito al protrarsi incontrollato di indagini a suo carico.
        L'articolo 335 del codice di procedura penale, in tema di registro delle notizie di reato è voluto proprio a garanzia della puntuale osservanza dei tempi di svolgimento delle indagini preliminari stabiliti dall'articolo 405 del medesimo codice, nonché dell'obbligo di promuovere l'azione penale e di proporre l'archiviazione a seconda degli esiti dell'attività investigativa. Ed è proprio per una effettiva applicazione dei princìpi del giusto processo che si è ritenuto opportuno imporre al pubblico ministero la "immediata" iscrizione nell'apposito registro, utilizzando, quindi, una espressione più rigorosa rispetto alla vecchia formulazione.
        L'esigenza è quella di legare il dies a quo, quindi la iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro, ad un momento ben individuabile, non suscettibile di subire le oscillazioni che un comportamento discrezionale inevitabilmente comporterebbe. Essa nasce proprio dalla necessità di assicurare il rispetto della norma che pretende la conclusione delle attività investigative entro precisi limiti di tempo, inderogabili nella logica del sistema e sottratti a qualsiasi forma di potere dispositivo dell'organo dell'accusa.
        D'altra parte, la previsione di specifici limiti cronologici per lo svolgimento delle indagini preliminari "costituisce il frutto di una precisa scelta operata dal legislatore delegante al fine di soddisfare, da un lato la necessità di imprimere tempestività alle investigazioni e dall'altro di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini è assoggettato" (Corte Costituzionale 15 aprile 1992 n. 174).
        Sicché, riconoscere ambiti di discrezionalità al pubblico ministero circa i tempi dell'iscrizione significherebbe attribuirgli poteri di valutazione discrezionale sui tempi di svolgimento delle indagini, che egli potrebbe allungare ad libitum manovrando proprio sulla data dell'iscrizione. E questo è certamente contro la logica del sistema.
        Si è inteso essere maggiormente incisivi prevedendo la sanzione della inutilizzabilità di ogni attività compiuta dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria prima che la notizia di reato venisse iscritta nel registro delle notizie di reato (articolo 335, comma 1-bis del codice di procedura penale nel testo da noi proposto).
        Ma la disciplina relativa ai tempi di svolgimento delle indagini preliminari rischia di essere aggirata anche attraverso l'uso strumentale di quell'altro registro, di origine ministeriale, istituito presso ogni ufficio della procura: il registro degli atti non costituenti notizia di reato, il cosiddetto "modello 45", non soggetto ad alcun limite cronologico, la cui funzione è stata chiarita dalla circolare ministeriale n. 533 del 18 ottobre 1989. In essa, infatti, da un lato, venivano indicati specificatamente tutti gli atti e le informative che avrebbero dovuto essere iscritti in tale registro, e cioè tutti quegli atti e informative "privi di rilevanza penale", le cosiddette "pseudo notizie di reato": esposti o ricorsi in materia civile o amministrativa; esposti privi di senso ovvero di contenuto abnorme o assurdo; atti riguardanti eventi accidentali, eccetera, e dall'altro, veniva precisato come l'iscrizione dell'informativa pervenuta nell'uno o nell'altro registro dipendesse dalla valutazione che ne avrebbe fatto il pubblico ministero a norma dell'articolo 109 delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
        Di fronte a tale significativo margine di discrezionalità concesso al pubblico ministero nel tracciare il discrimine tra la notizia di reato e la pseudo notizia di reato, è apparso opportuno intervenire sensibilmente sia attraverso l'introduzione di una puntuale definizione della notizia di reato, che ne sottolinei la necessità che essa contenga una concreta ipotesi di reato (articolo 330, comma 2, del codice di procedura penale nel testo da noi presentato all'articolo 20 della presente proposta di legge), sia precludendo al pubblico ministero alcun uso di altra notizia comunque ricevuta (articolo 330, comma 3).
        In linea, poi, con la riforma in materia di indagini difensive, oltre che con il nuovo principio costituzionale del giusto processo, (articolo 111, terzo comma della Costituzione) si è ritenuto indispensabile prevedere la comunicazione immediata dell'avvenuta iscrizione della notitia criminis all'indagato e alla persona offesa, ferme restando le eccezioni già previste rispetto alle quali, però, si è voluto introdurre l'intervento del giudice per le indagini preliminari, chiamato a valutare, su richiesta del pubblico ministero, se autorizzare o meno lo svolgimento segreto delle indagini.
        Ma la immediata iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro dipende anche da una tempestiva comunicazione della stessa all'autorità inquirente da parte della polizia giudiziaria, ecco perché è apparso opportuno ritornare alla vecchia formulazione dell'articolo 347 del codice di procedura penale (articolo 24 della proposta di legge) prevedendo che la polizia giudiziaria riferisca la notizia di reato al pubblico ministero "entro quarantotto ore". Ciò nonostante, tale modifica esula da una logica che intenda comprimere l'autonomia della polizia giudiziaria nello svolgimento delle indagini successivamente all'intervento del pubblico ministero, rientrando essa tra quelle volte a soddisfare la predetta esigenza di fissare un momento ben preciso nel quale effettuare l'iscrizione della notizia di reato, sottraendolo alle fluttuazioni di decisioni discrezionalmente adottate dal titolare del procedimento di indagine. La polizia giudiziaria, infatti, resta in ogni caso svincolata dalle direzioni impartite dall'organo investigativo, potendo la stessa svolgere le funzioni previste dall'articolo 55 del codice di procedura penale (articolo 1 della proposta di legge) anche diverse da quelle richieste dalla autorità giudiziaria. "Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alle dipendenze e con il coordinamento dell'autorità giudiziaria" (articolo 56 del codice di procedura penale nel testo da noi formulato) significa che la dipendenza della polizia giudiziaria rispetto alle procure è una dipendenza funzionale (articolo 59 del codice di procedura penale nel testo da noi formulato), nel senso che queste ultime possono servirsi della cooperazione degli organi di polizia giudiziaria per lo svolgimento delle indagini, e ciò in linea, del resto, con il dettato costituzionale che fissa il principio secondo il quale l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria (articolo 109 della Costituzione e 327 del codice di procedura penale).


Misure cautelari.

        La privazione o la limitazione della libertà personale nel corso del procedimento penale è situazione che, sul piano dei princìpi fondamentali dell'ordinamento, si pone in contrasto ideologico con quello della presunzione di non colpevolezza e della inviolabilità della stessa libertà personale garantiti dalla Carta costituzionale e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
        Gli istituti che prevedono, nell'ambito del procedimento penale, provvedimenti limitativi di tale fondamentale diritto, assumono, quindi, carattere eccezionale e devono pertanto essere adottati in via del tutto straordinaria solamente nei casi nei quali essi siano funzionali ad esigenze essenziali ed inderogabili a tutela della sicurezza pubblica e del regolare svolgimento del processo.
        D'altra parte, il passaggio processuale che porta all'applicazione delle misure cautelari coercitive, in particolare a quelle che determinano la materiale privazione della libertà personale, assumono, nella maggiore parte dei casi, rilevanza fondamentale non solo diretta, ma anche per le conseguenze che esse determinano per la immagine e la posizione sociale, economica e lavorativa della persona che ad esse viene sottoposta, tali da lasciare, a prescindere dagli sviluppi e dalla conclusione del procedimento, segni indelebili e spesso irreparabili.
        Peraltro, la esperienza giudiziaria ci presenta una situazione storica che sottolinea la frequente infondatezza o inutilità delle misure cautelari, sia sotto il profilo della loro irrilevanza procedimentale sia ancora più significativamente, dall'accertamento finale della non colpevolezza della persona sottoposta a procedimento penale che ne subisce la applicazione.
        Appare, quindi, evidente come la applicazione di una misura cautelare possa produrre effetti traumatici e talora devastanti nella vita delle persone che la subiscono spesso ingiustamente e come, pertanto, debba essere compiuto ogni sforzo per evitarli.
        Ma un ulteriore aspetto va sottolineato, ed è quello relativo al danno rilevante di carattere erariale che ormai viene in misura sempre maggiore sopportato dallo Stato, costretto a provvedere alla riparazione di danni per ingiusta detenzione.
        Né irrilevante risulta, in relazione alle misure cautelari detentive, il forte impatto che i provvedimenti coercitivi personali assumono sulla situazione carceraria.
        Appare, dunque, indispensabile ormai intervenire sulle norme che regolano l'istituto delle "misure cautelari personali" in maniera rigorosa per limitarne la applicazione in via del tutto eccezionale, sia con riferimento alla natura ed alla rilevanza restrittiva dei provvedimenti, che rispetto alla necessità di una rigorosa motivazione del provvedimento applicativo che ne giustifichi il carattere straordinario ed i presupposti di assoluta necessità.
        Si è, quindi, ritenuto di graduare in maniera più precisa e significativa la possibilità di applicazione delle misure cautelari personali e delimitarne espressamente e con precisa determinazione l'ambito di riferimento in relazione alla natura delle esigenze, alla misura della pena prevista per il reato contestato ed, in casi particolari, alla tipologia di alcune fattispecie particolarmente allarmanti ed a situazioni significative rispetto alla sensibilità dei cittadini ed alla esigenza di tutela della loro sicurezza.
        In tale senso si è ritenuto di adottare un criterio di maggiore rigore nei casi di significativa pericolosità sintomatica della persona perseguita, in relazione alla recidiva (la cui rilevanza nei casi più gravi viene reintrodotta ai fini della determinazione della pena edittale dall'articolo 8 della proposta di legge che modifica l'articolo 278 del codice di procedura penale).
        Una ulteriore esigenza di tutela si pone in tema di misure cautelari, in relazione al procedimento di applicazione che, sempre con riferimento alle garanzie costituzionali del giusto processo, merita di essere rivisto affidando il compito ad un organo collegiale che meglio garantisca una riflessione ed un approfondimento sulle ragioni della loro richiesta.
        Tale organo collegiale si è ritenuto di individuarlo in una sezione del tribunale.
        Conseguentemente è stata attribuita alla competenza della corte di appello la decisione delle richiese di riesame e quella dell'appello previste dagli articoli 309 e 310 del codice di procedura penale; ciò consentirà di riparare all'attuale anomalia secondo la quale la competenza per la verifica dei provvedimenti della libertà personale adottati dai giudici di appello riporta ad un organo di livello inferiore.
        E' stato inoltre previsto di attribuire ai termini previsti per i vari passaggi nel procedimento incidentale valore perentorio, sentenziandone le violazioni con la decadenza della efficacia del provvedimento cautelare.


Indagini preliminari.

        Il sistema processuale attuale nella forma in cui si configura mantiene nella fase delle indagini preliminari un carattere essenzialmente inquisitorio all'interno del quale i diritti e le garanzie della difesa, ma anche di quelli delle persone offese dal reato, non trovano adeguate tutele.
        Pertanto la linea di indirizzo complessivo delle modifiche proposte tende a superare tale situazione consentendo, nella misura massima possibile, il contraddittorio sin dall'inizio della fase delle indagini preliminari.
        Viene, quindi, ripristinato l'istituto delle informazioni di garanzia nel rispetto delle previsioni costituzionali, ma anche per consentire alla persona sottoposta alle indagini di svolgere in tutta la sua estensione il riconosciuto diritto a difendersi attivamente attraverso l'esercizio della attività investigativa.
        La esigenza dell'apertura delle indagini preliminari al contraddittorio, e quindi, la sua caratterizzazione accusatoria, deve essere riconosciuta in considerazione della esigenza di incentivare il ricorso ai riti alternativi ed in particolare al giudizio abbreviato che per la pienezza del carattere giurisdizionale esige il rispetto delle garanzie difensive e del ruolo pieno del contributo delle parti a costituire il quadro processuale di riferimento per la decisione del giudice.


Udienza preliminare.

        Anche per questa fase del procedimento si è inteso rimodulare le regole da applicare orientandole verso il rispetto dei diritti della difesa in modo che essi trovino piena applicazione sia con riferimento al contributo attivo da riconoscere all'imputato che per le garanzie relative all'eventuale insorgenza nel corso dell'udienza preliminare di nuove evenienze accusatorie.




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