XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2217
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 55 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"2. Svolge anche ogni indagine ed attività richiesta
dalla autorità giudiziaria".
Art. 2.
1. Al comma 1 dell'articolo 56 del codice di procedura
penale l'alinea è sostituito dal seguente:
"1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte
alla dipendenza e con il coordinamento dell'autorità
giudiziaria:".
Art. 3.
1. All'articolo 59 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 , dopo la parola: "dipendono" è
inserita la seguente: "funzionalmente";
b) al comma 2 , dopo la parola: "responsabile" è
inserita la seguente: "funzionalmente";
c) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola:
"dipendono" è inserita la seguente: "funzionalmente" e dopo le
parole: "del comma 1" sono aggiunte le seguenti: ", previo
concerto con il superiore da cui gerarchicamente
dipendono".
Art. 4.
1. Al comma 2 dell'articolo 273 del codice di procedura
penale le parole: "che si ritiene possa essere irrogata" sono
sostituite dalle seguenti: "che il giudice, con adeguata
motivazione, ritiene possa essere irrogata".
Art. 5.
1. Al comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura
penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla
seguente:
"b) quando l'imputato si è dato alla fuga o
sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga
fondato su circostanze di fatto espressamente indicate nel
provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio,
sempre che il giudice ritenga, con motivazione adeguata, che
possa essere irrogata una pena superiore a tre anni di
reclusione";
b) alla lettera c), secondo periodo, le
parole: "non inferiore nel massimo a quattro anni" sono
sostituite dalle seguenti: "non inferiore nel massimo ad otto
anni nel caso della custodia cautelare in carcere e superiore
nel massimo a quattro anni nel caso degli arresti
domiciliari".
Art. 6.
1. All'articolo 275 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità
del fatto ed alla sanzione che il giudice ritiene, con
adeguata motivazione, possa essere irrogata";
b) al comma 2-bis, dopo le parole: "della
custodia cautelare" sono inserite le seguenti: "o degli
arresti domiciliari", e dopo le parole: "se il giudice
ritiene" sono inserite le seguenti: ", con adeguata
motivazione,";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La custodia cautelare in carcere può essere
disposta soltanto quando ogni altra misura risulti
assolutamente inadeguata";
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Quando sussistano gravi indizi di
colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo
416-bis del codice penale o ai delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
416-bis ovvero al fine di agevolare le attività delle
associazioni previste dal medesimo articolo o si tratti di
soggetti nei confronti dei quali ricorrano le ipotesi di cui
agli articoli 102 e 103 del codice penale sono applicate,
anche in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3
dell'articolo 280 del presente codice le misure della custodia
cautelare in carcere o quelle degli arresti domiciliari, salvo
che non siano acquisiti elementi dai quali risulti che non
sussistano esigenze cautelari";
e) al comma 4 dopo le parole: "esigenze cautelari
di eccezionale rilevanza", sono inserite le seguenti: "fondate
su circostanze di fatto espressamente indicate nel
provvedimento a pena di nullità rilevabile anche
d'ufficio";
f) al comma 4-ter dopo le parole: "esigenze
cautelari di eccezionale rilevanza" sono inserite le seguenti:
"fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel
provvedimento a pena di nullità rilevabile anche
d'ufficio".
Art. 7.
1. Al comma 1-ter dell'articolo 276 del codice di
procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 280".
Art. 8.
1. Al comma 1 dell'articolo 278 del codice di procedura
penale dopo le parole: "recidiva" sono aggiunte le seguenti:
", ad eccezione delle ipotesi di cui ai commi secondo, terzo e
quarto dell'articolo 99 del codice penale,".
Art. 9.
1. L'articolo 279 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
Art. 279. (Giudice competente). 1. Sull'applicazione
e sulla revoca delle misure nonchè sulle modifiche delle loro
modalità esecutive, provvede il giudice che procede.
2. Prima dell'esercizio dell'azione penale il
giudice per le indagini preliminari provvede alla applicazione
delle misure coercitive di cui agli articoli 281, 282,
282-bis e 283 nonchè di quelle interdittive di cui al
capo III del presente titolo.
3. Alla applicazione delle misure coercitive di cui
agli articoli 284, 285 e 286 provvede, in composizione
collegiale, una sezione appositamente costituita presso il
tribunale del luogo nel quale ha sede la corte d'appello o una
sezione distaccata della corte d'appello nella cui
circoscrizione è compreso l'ufficio del pubblico ministero che
ha richiesto la applicazione della misura".
Art. 10.
1. All'articolo 280 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La custodia cautelare in carcere può essere
disposta, quando ogni altra misura risulti assolutamente
inadeguata a garantire le esigenze cautelari solo per delitti,
consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a otto anni. Tuttavia la
misura può essere disposta per delitti, consumati o tentati,
puniti con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni
qualora si tratti di persona nei confronti della quale ricorra
la ipotesi della recidiva ai sensi dei commi secondo e quarto
dell'articolo 99 del codice penale";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La misura degli arresti domiciliari può essere
disposta, quando ogni altra misura sia ritenuta assolutamente
inidonea a garantire le esigenze cautelari per delitti
consumati o tentati, puniti con la reclusione non inferiore
nel massimo a quattro anni. Tuttavia, la misura può essere
disposta per delitti consumati o tentati, puniti con la
reclusione superiore nel massimo a tre anni qualora si tratti
di persona nei confronti della quale ricorra la ipotesi della
recidiva ai sensi dei commi secondo e quarto dell'articolo 99
del codice penale".
Art. 11.
1. All'articolo 284 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Con il provvedimento che applica gli arresti
domiciliari o con quello che li dispone in sostituzione della
custodia cautelare in carcere il giudice prescrive
all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da
altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di
cura o di assistenza";
b) il comma 5-bis è sostituito dal
seguente:
"5-bis. Gli arresti domiciliari non possono essere
applicati o comunque concessi in sostituzione della custodia
cautelare in carcere a chi sia stato condannato per il reato
di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per cui si
procede".
Art. 12.
1. Il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"1. Le misure cautelari sono disposte su richiesta
nel pubblico ministero che presenta al giudice competente ai
sensi dell'articolo 279 commi 1 e 3, gli elementi su cui la
richiesta si fonda, nonchè tutti gli elementi a favore della
persona sottoposta alle indagini di cui all'articolo 358,
quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 327-bis già
eventualmente prodotti nonchè deduzioni e memorie difensive
già depositate".
Art. 13.
1. Alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 292
del codice di procedura penale dopo le parole: "della custodia
cautelare in carcere" sono inserite le seguenti: "e degli
arresti domiciliari", e dopo le parole: "essere soddisfatte
con altre misure" sono aggiunte le seguenti: "meno gravi".
Art. 14.
1. Al comma 3 dell'articolo 293 del codice di procedura
penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che ha
facoltà di estrarne copia entro dieci giorni".
Art. 15.
1. All'articolo 309 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituto dal seguente:
"4. La richiesta di riesame è presentata nella
cancelleria della corte d'appello indicata nel comma 7. Si
osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583";
b) al comma 5 le parole: "trasmette al tribunale"
sono sostituite dalle seguenti: "trasmette alla corte
d'appello";
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Sulla richiesta di riesame decide la corte
d'appello o la sezione distaccata della corte d'appello nel
cui distretto si trova l'ufficio del giudice che ha applicato
la misura";
d) al comma 8, primo periodo, le parole: "davanti
al tribunale" sono sostituite dalle seguenti: "davanti la
corte d'appello"; nel secondo periodo, le parole: "al pubblico
ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se
diverso, a quello che ha richiesto la applicazione della
misura" sono sostituite dalle seguenti: "al procuratore
generale presso la corte d'appello indicato, nel comma 7";
e) il comma 8-bis è abrogato;
f) al comma 9 le parole: "entro dieci giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "entro venti giorni" e le parole:
"il tribunale" sono sostituite dalla seguenti: "la corte
d'appello";
g) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
"9-bis. La decisione adottata deve essere depositata
nel termine previsto dal comma 9 e deve essere notificata
all'imputato, ai suoi difensori ed al procuratore generale
entro dieci giorni dal suo deposito";
h) il comma 10 e sostituito dal seguente:
"10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei
termini di cui al comma 5 e se la decisione sulla richiesta di
riesame non viene depositata e la notificazione non avviene
nei termini prescritti dal comma 9-bis la ordinanza che
dispone la misura coercitiva perde efficacia".
Art. 16.
1. All'articolo 310 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "il tribunale", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "la Corte d'appello";
b) al comma 2 le parole: "entro il giorno
successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque
giorni";
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. La decisione adottata deve essere depositata
nel termine previsto dal comma 2 e deve essere notificata
all'imputato ed ai suoi difensori entro cinque giorni dal suo
deposito.
2-ter. Se i termini previsti dai commi 2 e
2-bis non sono rispettati la ordinanza che dispone la
misura coercitiva perde efficacia".
Art. 17.
1. All'articolo 311 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "il pubblico ministero
che ha richiesto l'applicazione della misura" sono sostituite
dalle seguenti: "il procuratore generale" e le parole da: "Il
ricorso può essere" fino alla fine sono soppresse;
b) al comma 3 le parole da: "Il giudice cura" fino
alla fine sono sostituite dalle seguenti: "Il giudice provvede
alla trasmissione degli atti alla Corte di cassazione entro
cinque giorni dal deposito del ricorso";
c) al comma 5 le parole: "entro trenta giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni"; dopo
le parole: "previste dall'articolo 127." è aggiunto il
seguente periodo: "Nel caso previsto dall'articolo 618 il
termine per la decisione viene prolungato di sessanta
giorni";
d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Se la Corte di cassazione decide ai sensi
dell'articolo 623, la decisione deve essere depositata entro
dieci giorni e gli atti devono essere trasmessi al giudice del
rinvio entro i cinque giorni successivi.
5-ter. Il giudice che riceve gli atti deve
provvedere al loro esame nei modi e nei termini di cui agli
articoli 309 e 310.
5-quater. Se i termini previsti dal presente
articolo non vengono rispettati l'ordinanza che ha disposto la
misura coercitiva perde efficacia".
Art. 18.
1. Al comma 1 dell'articolo 327 del codice di procedura
penale le parole: "dirige le indagini e dispone direttamente
della polizia giudiziaria" sono sostituite dalle seguenti:
"coordina le indagini e può disporre direttamente della
polizia giudiziaria".
Art. 19.
1. Il comma 1 dell'articolo 327-bis del codice di
procedura penale è sostituito dal seguente:
"1. Fin dal momento dell'incarico professionale,
risultante da atto scritto, i difensori dell'indagato e della
persona offesa dal reato hanno facoltà di svolgere
investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova
a favore dei propri assistiti, nelle forme e per le finalità
stabilite nel titolo VI-bis del presente libro".
Art. 20.
1. All'articolo 330 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "di propria iniziativa"
sono soppresse;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. La notizia di reato è rappresentata da
qualsiasi fatto venuto a conoscenza del pubblico ministero o
della polizia giudiziaria nel quale possa concretamente
individuarsi una ipotesi di reato.
1-ter. Il pubblico ministero e la polizia
giudiziaria non possono fare alcun uso di altre notizie
diverse da quelle di cui al comma 1-bis comunque
ricevute. Gli atti eventualmente compiuti non sono in alcun
modo utilizzabili".
Art. 21.
1. All'articolo 331 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La denuncia è presentata o trasmessa entro
quarantotto ore al pubblico ministero";
b) al comma 4 le parole: "senza ritardo" sono
sostituite dalle seguenti: "entro quarantotto ore".
Art. 22.
1. All'articolo 335 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il pubblico ministero dispone con provvedimento
motivato la immediata iscrizione nell'apposito registro
custodito presso il suo ufficio di ogni notizia di reato
acquisita ai sensi dell'articolo 330 e seguenti, nonché,
contestualmente o dal momento in cui è pervenuto alla sua
conoscenza o a quella della polizia giudiziaria ovvero in cui
emerge per la prima volta nel corso delle indagini, del nome
della persona alla quale il reato stesso è attribuito e quello
della persona offesa dal reato";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Il pubblico ministero e la polizia
giudiziaria non possono compiere alcuna indagine prima che la
notizia di reato venga iscritta nel registro di cui al comma
1. Gli atti eventualmente compiuti prima della iscrizione non
sono in alcun modo utilizzabili";
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Quando il pubblico ministero, nel corso
delle indagini preliminari, acquisisce una notizia di reato
relativa a persone o fatti diversi da quelli oggetto delle
indagini, procede immediatamente ad una nuova iscrizione nel
registro di cui al comma 1";
d) i commi 3 e 3-bis sono abrogati.
Art. 23.
1. Dopo l'articolo 335 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"Art. 335-bis. (Informazione di garanzia). 1.
Nel momento in cui viene iscritto nel registro di cui al
comma 1 dell'articolo 335 il nome della persona alla quale il
reato è attribuito, il pubblico ministero procede a comunicare
immediatamente all'indagato, per posta in plico chiuso ed a
mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la notizia che
si procede contro di lui. Qualora ne ravvisi la necessità
ovvero l'ufficio postale restituisca il plico per
irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può
disporre che l'informazione di garanzia sia notificata a norma
dell'articolo 151.
2. La comunicazione contiene la sommaria
enunciazione del fatto per il quale si procede, la indicazione
delle norme di legge che si assumono violate, della data e del
luogo del fatto e della data di iscrizione del nome
dell'indagato nel registro delle notizie di reato, con invito
ad esercitare la facoltà di nominare un proprio difensore di
fiducia, avvertendolo che in mancanza sarà assistito da quello
nominato d'ufficio.
3. Analogo avviso viene comunicato alla persona
offesa dal reato nel momento in cui ne viene annotato il nome
nel registro di cui al comma 1.
4. Qualora si proceda per taluno dei delitti di cui
all'articolo 407, comma 2, lettera a) numeri 1), 2), 3),
4), 5), 6) e 7-bis), o negli altri casi in cui ritenga
che sussistano specifiche ed inderogabili esigenze
oggettivamente individuate riguardanti la necessità di
riservatezza delle indagini il pubblico ministero, può
richiedere al giudice che la comunicazione degli avvisi di cui
ai commi 1, 2 e 3 venga ritardata.
5. Il giudice provvede con decreto motivato
disponendo, se del caso, la sospensione della comunicazione
degli avvisi di cui ai commi 1, 2 e 3 per un periodo non
superiore a sei mesi. Tale termine può essere prorogato per
giusta causa soltanto una volta per eguale periodo. Tuttavia,
quando il pubblico ministero deve compiere un atto al quale il
difensore dell'indagato ha diritto di assistere deve prima
provvedere alla comunicazione di cui ai commi 1 e 2".
Art. 24.
1. All'articolo 347 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "senza ritardo" sono
sostituite dalle seguenti: "entro quarantotto ore" e le
parole: ", delle quali trasmette la relativa documentazione"
sono soppresse;
b) il comma 2-bis è abrogato;
c) al comma 3 le parole: "senza ritardo" sono
sostituite dalle seguenti: "entro quarantotto ore".
Art. 25.
1. Al comma 3 dell'articolo 348 del codice di procedura
penale dopo le parole: "la polizia giudiziaria compie" è
inserita la seguente: "anche".
Art. 26.
1. Dopo l'articolo 349 del codice di procedura penale sono
inseriti i seguenti:
"Art. 349-bis. (Individuazione di persone e di cose).
1. Quando per la immediata prosecuzione delle indagini è
necessario procedere alla individuazione di persone o di cose
o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale
la polizia giudiziaria procede nel rispetto delle norme di cui
agli articoli 213, 214, 215, 216, 217 e 361.
Art. 349-ter. (Individuazione di persone per
mezzo di fotografia). 1. Quando per la immediata
prosecuzione delle indagini è necessario procedere alla
individuazione di una persona per mezzo di fotografia questa
viene mostrata unitamente ad altre fotografie di persone
diverse il più possibile somiglianti.
2. Chi deve eseguire la individuazione è invitato
preventivamente a descrivere la persona da riconoscere
indicando tutti i particolari che ricorda".
Art. 27.
1. I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 350 del codice di
procedura penale sono abrogati.
Art. 28.
1. Dopo l'articolo 357 codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"Art. 357-bis. (Trasmissione della documentazione
dell'attività di polizia giudiziaria). 1. La polizia
giudiziaria trasmette al pubblico ministero la documentazione
dell'attività di indagine svolta di propria iniziativa e di
quella richiesta o delegata ai sensi dell'articolo 370, senza
ritardo e comunque entro i termini previsti dagli articoli
405, 406 e 407".
Art. 29.
1. L'articolo 359 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 359-bis. (Ausiliari del pubblico ministero). 1.
Il pubblico ministero quando procede a rilievi segnaletici,
descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica
per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare ed
avvalersi di ausiliari che collaborino alle operazioni di
indagine. Gli ausiliari nominati non possono rifiutare la loro
opera.
2. Quando le operazioni previste dal comma 1
riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a
modificazione il pubblico ministero avvisa senza ritardo la
persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato
ed i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il
compimento delle operazioni e della facoltà di partecipare ad
esse avvalendosi anche di propri collaboratori tecnici. Essi
hanno facoltà di formulare osservazioni e riserve.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364,
comma 2".
Art. 30.
1. All'articolo 360 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Consulenze tecniche del pubblico ministero";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Fuori dai casi di cui all'articolo 359, qualora
il pubblico ministero ritenga che occorre svolgere indagini o
acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche
competenze tecniche, scientifiche o artistiche può nominare ed
avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la propria
opera. In tale caso il pubblico ministero avvisa la persona
sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato ed i
difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il
conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare
consulenti tecnici".
Art. 31.
1. All'articolo 361 del codice di procedura penale dopo il
comma 3 è aggiunto il seguente:
"‰á13-bis. In ogni caso il pubblico ministero
procede nel rispetto delle forme previste dagli articoli 213,
214, 215, 216 e 217".
Art. 32.
1. Dopo l'articolo 361 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"Art. 361-bis. (Individuazione di persona per mezzo di
fotografia). 1. Qualora per la immediata prosecuzione delle
indagini è necessario procedere alla individuazione di una
persona per mezzo di fotografia il pubblico ministero procede
nelle forme di cui all'articolo 349-ter".
Art. 33.
1. L'articolo 369 del codice di procedura penale è
abrogato.
Art. 34.
1. All'articolo 369-bis, comma 1, del codice di
procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"qualora non abbia provveduto alla nomina di un difensore di
fiducia".
Art. 35.
1. Il comma 1 dell'articolo 405 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
" 1. Qualora risulti la identità della persona alla
quale il reato è attribuito il pubblico ministero, quando non
ne deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale,
formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II,
III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a
giudizio".
Art. 36.
1. All'articolo 406 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. Il pubblico ministero può richiedere per giusta
causa la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La
richiesta è trasmessa non oltre il termine di conclusione
delle indagini e contiene l'indicazione della notizia di reato
e l'esposizione dei motivi che la giustificano";
b) il comma 3 è abrogato;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il giudice decide entro venti giorni dalla
presentazione della richiesta di proroga del termine nelle
forme di cui all'articolo 127";
d) il comma 5 è abrogato;
e) il comma 5-bis è sostituito dal
seguente:
"5-bis. Le disposizioni previste dal comma 4 non si
applicano nei casi di cui al comma 4 dell'articolo
335-bis. In tali casi il giudice provvede con ordinanza
entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta,
dandone comunicazione al pubblico ministero".
Art. 37.
1. All'articolo 415 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "Quando è ignoto l'autore
del reato" sono sostituite dalle seguenti: "Quando è rimasto
ignoto l'autore del reato";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. La prosecuzione delle indagini non può
essere autorizzata per un periodo superiore a sei mesi".
Art. 38.
1. L'articolo 415-bis del codice di procedura penale
è sostituito dal seguente:
"Art. 415-bis (Avviso all'indagato della conclusione
delle indagini preliminari). 1. Prima della scadenza del
termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, o di quello
prorogato ai sensi dell'articolo 406, il pubblico ministero,
se non deve formulare richiesta di archiviazione, ai sensi
degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona
sottoposta alle indagini, alla persona offesa dal reato ed ai
difensori avviso della conclusione delle indagini
preliminari.
2. L'avviso contiene l'avvertimento che la
documentazione relativa alle indagini espletate è depositata
presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato,
la persona offesa dal reato ed i difensori hanno facoltà di
prenderne visione ed estrarne copia.
3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che
l'indagato e la persona offesa dal reato hanno facoltà entro
il termine di trenta giorni di presentare memorie, produrre
documenti, depositare la documentazione relativa alle
investigazioni eventualmente svolte dai difensori ai sensi
dell'articolo 327-bis, di chiedere al pubblico ministero
atti di indagine; comunica altresì che l'indagato può
chiedere, anche a mezzo del suo difensore, di presentarsi per
rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto
ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto
ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.
4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle
richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono
essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della
richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le
indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per
una sola volta e per non più di trenta giorni.
5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato,
l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del
pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono depositati
presso la sua segreteria ed i difensori dell'indagato e della
persona offesa possono prenderne visione ed estrarne copia
entro dieci giorni dalla scadenza del termine.
6. Gli atti di cui al comma 5 sono utilizzati
solamente se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4,
ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o
prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione penale o per
la richiesta di archiviazione".
Art. 39.
1. Il comma 2 dell'articolo 416 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"2. Con la richiesta è trasmesso, a pena di nullità,
il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione
relativa e tutte le indagini espletate dal pubblico ministero,
i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le
indagini preliminari, le memorie, le richieste, i documenti e
la documentazione di cui al comma 3 dell'articolo
415-bis eventualmente depositata dall'indagato, dalla
persona offesa dal reato e dai propri difensori. Il corpo del
reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al
fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove".
Art. 40.
1. All'articolo 419 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo le parole: "al difensore
dell'imputato" sono inserite le seguenti: "e della parte
offesa dal reato" e dopo le parole: "e di presentare memorie"
sono aggiunte le seguenti: ", produrre documenti e depositare
la documentazione relativa alle indagini difensive
eventualmente svolte dopo il termine di cui al comma 3
dell'articolo 415-bis":
b) al comma 3 dopo le parole: "contiene inoltre
l'invito" sono inserite le seguenti: "al pubblico
ministero";
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Gli atti compiuti ed i documenti acquisiti
dopo la comunicazione dell'avviso non possono essere
utilizzati nell'udienza preliminare".
Art. 41.
1. All'articolo 420 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Costituzione delle parti e accertamenti preliminari";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Il giudice, su richiesta di parte, verifica
che il fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 416, comma 2,
contenga effettivamente tutti gli atti compiuti durante le
indagini preliminari o durante le indagini previste
dall'articolo 419, comma 3, ed eventualmente ne dispone la
integrazione".
Art. 42.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 421 del codice di
procedura penale è inserito il seguente:
"3-bis. Se è accolta la richiesta presentata dalle
parti a norma dell'articolo 393, le conclusioni previste dal
comma 3 del presente articolo non possono essere formulate
prima che l'incidente probatorio sia terminato".
Art. 43.
1. Al comma 1 dell'articolo 421-bis del codice di
procedura penale dopo la parola: "indica" sono inserite le
seguenti: "al pubblico ministero e ai difensori".
Art. 44.
1. L'articolo 423 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 423. (Circostanza aggravante. Fatto diverso). 1.
Se nel corso della udienza emerge che il fatto risulta
diverso da come è descritto nella imputazione ovvero emerge
una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica la
imputazione e la contesta all'imputato presente. In tale caso,
il giudice informa l'imputato che può chiedere un termine a
difesa, che, se richiesto, non può essere inferiore a quello
stabilito dall'articolo 419.
2. Nel caso previsto dal comma 1, se l'imputato è
contumace o assente, il pubblico ministero chiede al giudice
che la contestazione sia inserita nel verbale dell'udienza e
che il verbale sia notificato per estratto all'imputato. In
tale caso, il giudice rinvia a una nuova udienza per la
prosecuzione, osservando il termine previsto dall'articolo
419".
Art. 45.
1. Dopo l'articolo 423 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"Art. 423-bis (Fatto nuovo e reato commesso). 1. Se
nel corso della udienza risulta a carico dell'imputato un
fatto nuovo o un reato commesso per il quale si debba
procedere di ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione
se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi è il consenso
dell' imputato, altrimenti dispone la trasmissione al pubblico
ministero degli atti relativi.
2. Il pubblico ministero, ricevuti gli atti, procede
ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 335.
3. Nel caso in cui si proceda alla contestazione si
procede ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 423.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si
osservano a pena di nullità assoluta".
Art. 46.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 424 del codice di
procedura penale è inserito il seguente:
"1-bis. Se tuttavia il giudice accerta che il fatto
è diverso da come descritto nella imputazione, che è emerso un
fatto nuovo o un reato connesso o una circostanza aggravante,
dispone, a pena di nullità assoluta, con ordinanza che si
proceda ai sensi degli articoli 423 e 423-bis".