XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2211




        Onorevoli Colleghi! - La normativa vigente in materia di attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna risale alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, da ultimo modificata dalla legge 29 ottobre 1984, n. 735. Si rende pertanto necessario superare i contrasti di interpretazione nelle fasi di attuazione e di regolamentazione amministrativa locale sia sotto il profilo della dimensione operativa che dei criteri per il corretto procedimento amministrativo in relazione alle esigenze di sviluppo delle reti commerciali regionali e comunali.
        Tali norme recano, infatti, una definizione inadeguata e generica dell'attività di parrucchiere per uomo e donna, ancorata a concezioni ormai superate che non interpretano le moderne e qualificate funzioni che la categoria, secondo un adeguato percorso di crescita e formazione professionale, risulta in grado di svolgere a beneficio di un importante sviluppo economico e della qualità del servizio svolto all'utenza ed ai consumatori.
        Pertanto l'innalzamento della funzione professionale e imprenditoriale svolta dagli operatori impone l'esigenza di superare la vecchia impostazione legislativa ed amministrativa che vuole tre diverse figure - parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, barbiere - per riconoscere che la figura del moderno acconciatore riassume in sé le tre diverse categorie.
        L'esigenza appena rappresentata si impone anche in relazione all'armonizzazione della realtà economica e legislativa comunitaria ed alle conseguenti trasformazioni che implicano modificazioni legislative e concettuali nella prospettiva dei nuovi scenari di libera concorrenza sul mercato europeo.
        Appare chiara anche la necessità di ridefinire gli itinerari formativi tenendo conto della normativa europea per consentire la migliore interpretazione e capacità di competere degli operatori italiani nel tessuto produttivo dell'Unione europea.
        Ciò premesso, la proposta di legge contiene le risposte che da un lato risolvono e scongiurano pregiudizievoli discriminazioni tra le figure professionali, dall'altro definisce i criteri per modulare un adeguato percorso formativo che renda il conseguimento della qualifica professionale adatto alle esigenze della moderna professione e in linea con i livelli formativi richiesti e necessari per l'esercizio della professione nel più largo ambito dei Paesi dell'Unione europea.
        Si sottolineano, quindi, gli indirizzi per la predisposizione dei percorsi formativi e il confronto sui temi e sui criteri di pianificazione allargati alle rappresentanze dell'utenza all'interno dei quali modellare il contenuto tecnico culturale e la funzionalità del servizio reso al consumatore.
        L'articolato interviene nelle norme di indirizzo per i procedimenti amministrativi comunali al fine di definire una più moderna e dinamica prospettiva di approccio secondo le rapide e mutevoli esigenze di sviluppo regionale e locale, demandando l'individuazione dei criteri alle realtà locali nella loro autonomia.
        Apposite norme transitorie garantiscono e tutelano la posizione dei soggetti già in possesso di qualifiche, consentendo loro un adeguato completamento formativo: coloro che si trovano già in possesso di autorizzazioni comunali potranno ottenere senza ulteriori istruttorie di autorizzazione la rettifica dei titoli.
        Vi è infine una indicazione di percorsi amministrativi per la stesura e l'adozione dei regolamenti comunali e delle procedure di autorizzazione che tiene conto dei più recenti orientamenti del legislatore in materia di competenze amministrative e dinamiche normative decentrate.
        In conclusione si raccomanda il sollecito avvio del dibattito sulla presente proposta di legge, al fine di conferire certezza e snellimento normativo e amministrativo in favore della molteplicità degli operatori e dei soggetti interessati alla professione.




Frontespizio Testo articoli