XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2211
Onorevoli Colleghi! - La normativa vigente in materia
di attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna risale
alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, da ultimo modificata
dalla legge 29 ottobre 1984, n. 735. Si rende pertanto
necessario superare i contrasti di interpretazione nelle fasi
di attuazione e di regolamentazione amministrativa locale sia
sotto il profilo della dimensione operativa che dei criteri
per il corretto procedimento amministrativo in relazione alle
esigenze di sviluppo delle reti commerciali regionali e
comunali.
Tali norme recano, infatti, una definizione inadeguata e
generica dell'attività di parrucchiere per uomo e donna,
ancorata a concezioni ormai superate che non interpretano le
moderne e qualificate funzioni che la categoria, secondo un
adeguato percorso di crescita e formazione professionale,
risulta in grado di svolgere a beneficio di un importante
sviluppo economico e della qualità del servizio svolto
all'utenza ed ai consumatori.
Pertanto l'innalzamento della funzione professionale e
imprenditoriale svolta dagli operatori impone l'esigenza di
superare la vecchia impostazione legislativa ed amministrativa
che vuole tre diverse figure - parrucchiere per uomo,
parrucchiere per donna, barbiere - per riconoscere che la
figura del moderno acconciatore riassume in sé le tre diverse
categorie.
L'esigenza appena rappresentata si impone anche in
relazione all'armonizzazione della realtà economica e
legislativa comunitaria ed alle conseguenti trasformazioni che
implicano modificazioni legislative e concettuali nella
prospettiva dei nuovi scenari di libera concorrenza sul
mercato europeo.
Appare chiara anche la necessità di ridefinire gli
itinerari formativi tenendo conto della normativa europea per
consentire la migliore interpretazione e capacità di competere
degli operatori italiani nel tessuto produttivo dell'Unione
europea.
Ciò premesso, la proposta di legge contiene le risposte
che da un lato risolvono e scongiurano pregiudizievoli
discriminazioni tra le figure professionali, dall'altro
definisce i criteri per modulare un adeguato percorso
formativo che renda il conseguimento della qualifica
professionale adatto alle esigenze della moderna professione e
in linea con i livelli formativi richiesti e necessari per
l'esercizio della professione nel più largo ambito dei Paesi
dell'Unione europea.
Si sottolineano, quindi, gli indirizzi per la
predisposizione dei percorsi formativi e il confronto sui temi
e sui criteri di pianificazione allargati alle rappresentanze
dell'utenza all'interno dei quali modellare il contenuto
tecnico culturale e la funzionalità del servizio reso al
consumatore.
L'articolato interviene nelle norme di indirizzo per i
procedimenti amministrativi comunali al fine di definire una
più moderna e dinamica prospettiva di approccio secondo le
rapide e mutevoli esigenze di sviluppo regionale e locale,
demandando l'individuazione dei criteri alle realtà locali
nella loro autonomia.
Apposite norme transitorie garantiscono e tutelano la
posizione dei soggetti già in possesso di qualifiche,
consentendo loro un adeguato completamento formativo: coloro
che si trovano già in possesso di autorizzazioni comunali
potranno ottenere senza ulteriori istruttorie di
autorizzazione la rettifica dei titoli.
Vi è infine una indicazione di percorsi amministrativi per
la stesura e l'adozione dei regolamenti comunali e delle
procedure di autorizzazione che tiene conto dei più recenti
orientamenti del legislatore in materia di competenze
amministrative e dinamiche normative decentrate.
In conclusione si raccomanda il sollecito avvio del
dibattito sulla presente proposta di legge, al fine di
conferire certezza e snellimento normativo e amministrativo in
favore della molteplicità degli operatori e dei soggetti
interessati alla professione.