XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2211




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione "attività di acconciatura", che comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, ed ogni altro servizio inerente o complementare. Resta fermo il disposto dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.
        2. Il titolo della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è sostituito dal seguente: "Disciplina dell'attività di acconciatura".
        3. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni.


Art. 2.

        1. L'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161,come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è sostituito dal seguente:

        "Art. 1 - 1. I comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento le attività di acconciatore comunque denominate, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
            2. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale e la pianificazione urbanistica commerciale delle aree urbane, le regioni, sentite le organizzazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale, emanano norme di programmazione dell'attività di acconciatura e dettano disposizioni ai comuni per l'adozione di provvedimenti che si uniformino alla presente legge.
            3. Le disposizioni della presente legge ed i regolamenti comunali si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attività di acconciatura, siano esse individuali o in forma societaria, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
            4. L'attività di acconciatura può essere svolta presso apposita sede, in locali che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente e dal regolamento comunale, purché i soggetti che prestano tali servizi e trattamenti siano titolari, soci, dipendenti o collaboratori familiari di una impresa di acconciatura ai sensi della presente legge.
            5. L'attività di acconciatura può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che siano comunque rispettate le disposizioni previste dalla presente legge e dal regolamento comunale.
            6. L'esercizio dell'attività di acconciatura presso la sede designata dal cliente è ammesso in caso di malattia, difficoltà fisica di deambulazione, età avanzata, altre forme di impedimento o necessità del cliente, da individuare attraverso i regolamenti comunali; le relative prestazioni ed i trattamenti, debbono essere effettuati dal titolare dell'impresa autorizzato ad esercitare in sede fissa o da un suo addetto qualificato appositamente incaricato. Alle medesime condizioni è ammesso l'esercizio a favore di persone impegnate nei settori della moda, dello spettacolo o dello sport, e presso strutture quali case di cura, ricoveri per anziani, ospedali, caserme, carceri o istituti di prevenzione e pena.
            7. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatura in forma ambulante o di posteggio".

Art. 3.

        1. Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, l'alinea è sostituito dal seguente:

        "L'autorizzazione è concessa con provvedimento del comune previo accertamento:".

        2. La lettera c) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è sostituita dalla seguente:

            "c) della qualificazione del titolare o del direttore dell'azienda. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la qualificazione professionale dovrà essere conseguita dalla maggioranza dei soci, nel caso di impresa di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, nonché, per le altre imprese, dal direttore di azienda e dai soci che esercitano l'attività nell'azienda. La qualificazione professionale di acconciatore si intende conseguita mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico, preceduto, in alternativa tra loro:

                1) dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue, seguito da due anni di inserimento presso un'impresa di acconciatura. Al termine del corso di qualificazione viene rilasciato un attestato, valido ai fini dell'avviamento al lavoro ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

                2) dall'esercizio per un anno di attività lavorativa specifica successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dalla contrattazione nazionale di categoria, e seguito da appositi corsi regionali di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di acconciatura. I suddetti corsi possono essere frequentati dal soggetto anche durante il secondo semestre di attività lavorativa specifica;

                3) dall'esercizio di tre anni di attività lavorativa specifica presso un'impresa di acconciatura, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio partecipante al lavoro, seguito dai corsi regionali di formazione teorica di cui al numero 2)".

        3. La lettera d) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

            "d) dell'eventuale possesso di qualificazione professionale rilasciata dall'autorità o dall'organizzazione competente designata dallo Stato membro dell'Unione europea di cui il soggetto abbia la cittadinanza".

        4. Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            "d-bis) delle condizioni relative alla collocazione dell'esercizio previste dal regolamento comunale in attuazione delle previsioni di cui al secondo comma dell'articolo 1".


Art. 4.

        1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di parrucchiere per uomo o di parrucchiere per donna assumono di diritto la qualifica di acconciatore. Detta qualifica costituisce titolo per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, per l'esercizio dell'attività di acconciatura.
        2. Gli intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo e donna, hanno titolo a conseguire dal comune la rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.
        3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di barbiere, che intendono conseguire la qualificazione professionale di acconciatore, sono tenuti, in alternativa:

            a) a presentare alla competente commissione provinciale per l'artigianato, entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda volta al riconoscimento della qualifica di acconciatore in considerazione delle maturate esperienze professionali, secondo modalità e sulla base dei titoli e della documentazione individuati dai competenti assessorati regionali alle attività produttive;

            b) a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale della durata di 300 ore, i cui programmi devono essere definiti ai sensi dell'articolo 5.

        4. Ai fini del conseguimento dei titoli necessari al sostenimento degli esami di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificato dalla presente legge, coloro che dimostrino di aver maturato una esperienza lavorativa presso imprese di barbiere non inferiore a tre anni sono tenuti a frequentare il corso di riqualificazione di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo. I citati corsi possono essere frequentati anche durante il terzo anno di attività lavorativa specifica.


Art. 5.

        1. L'articolo 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 3 - 1. I programmi dei corsi e le modalità di svolgimento degli esami di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 2, sono definiti dalle regioni, sentite le organizzazioni di categoria, dei lavoratori, dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale e nazionale.
            2. I principali contenuti tecnico-culturali dei programmi di cui alla lettera c), secondo comma, dell'articolo 2, sono indicati con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
            3. Fra le materie fondamentali di insegnamento devono comunque essere previste le seguenti: cosmetologia; nozioni di fisiologia e anatomia; nozioni di chimica e dermatologia; nozioni di tricologia; nozioni di psicologia; una lingua straniera; nozioni di marketing; legislazione di settore nazionale e comunitaria; cultura generale.
            4. Le regioni organizzano l'esame teorico-pratico prevedendo le relative sessioni dinanzi a commissioni nelle quali deve essere prevista la partecipazione di: due docenti delle materie fondamentali di cui al comma 3 designati dalla regione, un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tre esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni di categoria a struttura nazionale maggiormente rappresentative, due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, e dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o da un suo delegato".


Art. 6.

        1. Nei confronti di chi esercita l'attività di acconciatura senza i requisiti di cui alla presente legge, è inflitta dall'autorità comunale competente la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.500 euro, con le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
        2. I regolamenti comunali prevedono le sanzioni nei confronti di coloro che esercitino l'attività di acconciature senza l'autorizzazione comunale e quelle per le altre violazioni dei regolamenti medesimi.
        3. L'articolo 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è abrogato.


Art. 7.

        1. Il decreto di cui all'articolo 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, è emanato dal Ministro delle attività produttive entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni definiscono i programmi dei corsi e le modalità di svolgimento previsti al medesimo articolo entro i successivi sei mesi.



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