XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2211
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna
di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive
modificazioni, assumono la denominazione "attività di
acconciatura", che comprende tutti i trattamenti ed i servizi
volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere
l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti
tricologici complementari, che non implicano prestazioni di
carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il
trattamento estetico della barba, ed ogni altro servizio
inerente o complementare. Resta fermo il disposto
dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.
2. Il titolo della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è
sostituito dal seguente: "Disciplina dell'attività di
acconciatura".
3. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte con
l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla legge 11
ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni.
Art. 2.
1. L'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161,come
sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n.
1142, è sostituito dal seguente:
"Art. 1 - 1. I comuni sono tenuti a disciplinare con
apposito regolamento le attività di acconciatore comunque
denominate, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo
pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
2. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore
compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale e
la pianificazione urbanistica commerciale delle aree urbane,
le regioni, sentite le organizzazioni di categoria e dei
consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e
locale, emanano norme di programmazione dell'attività di
acconciatura e dettano disposizioni ai comuni per l'adozione
di provvedimenti che si uniformino alla presente legge.
3. Le disposizioni della presente legge ed i
regolamenti comunali si applicano a tutte le imprese che
svolgono l'attività di acconciatura, siano esse individuali o
in forma societaria, dovunque tale attività sia esercitata, in
luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
4. L'attività di acconciatura può essere svolta
presso apposita sede, in locali che rispondano ai requisiti
previsti dalla normativa vigente e dal regolamento comunale,
purché i soggetti che prestano tali servizi e trattamenti
siano titolari, soci, dipendenti o collaboratori familiari di
una impresa di acconciatura ai sensi della presente legge.
5. L'attività di acconciatura può essere svolta
anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che
siano comunque rispettate le disposizioni previste dalla
presente legge e dal regolamento comunale.
6. L'esercizio dell'attività di acconciatura presso
la sede designata dal cliente è ammesso in caso di malattia,
difficoltà fisica di deambulazione, età avanzata, altre forme
di impedimento o necessità del cliente, da individuare
attraverso i regolamenti comunali; le relative prestazioni ed
i trattamenti, debbono essere effettuati dal titolare
dell'impresa autorizzato ad esercitare in sede fissa o da un
suo addetto qualificato appositamente incaricato. Alle
medesime condizioni è ammesso l'esercizio a favore di persone
impegnate nei settori della moda, dello spettacolo o dello
sport, e presso strutture quali case di cura, ricoveri per
anziani, ospedali, caserme, carceri o istituti di prevenzione
e pena.
7. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di
acconciatura in forma ambulante o di posteggio".
Art. 3.
1. Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 14
febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, l'alinea è
sostituito dal seguente:
"L'autorizzazione è concessa con provvedimento del comune
previo accertamento:".
2. La lettera c) del secondo comma dell'articolo 2
della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è sostituita dalla
seguente:
"c) della qualificazione del titolare o del
direttore dell'azienda. Nel caso di impresa gestita in forma
societaria, la qualificazione professionale dovrà essere
conseguita dalla maggioranza dei soci, nel caso di impresa di
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive
modificazioni, nonché, per le altre imprese, dal direttore di
azienda e dai soci che esercitano l'attività nell'azienda. La
qualificazione professionale di acconciatore si intende
conseguita mediante il superamento di un apposito esame
teorico-pratico, preceduto, in alternativa tra loro:
1) dallo svolgimento di un corso regionale di
qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900
ore annue, seguito da due anni di inserimento presso
un'impresa di acconciatura. Al termine del corso di
qualificazione viene rilasciato un attestato, valido ai fini
dell'avviamento al lavoro ai sensi dell'articolo 14 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845;
2) dall'esercizio per un anno di attività lavorativa
specifica successiva allo svolgimento di un rapporto di
apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e
successive modificazioni, della durata prevista dalla
contrattazione nazionale di categoria, e seguito da appositi
corsi regionali di almeno 300 ore, di formazione teorica,
integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso
l'impresa di acconciatura. I suddetti corsi possono essere
frequentati dal soggetto anche durante il secondo semestre di
attività lavorativa specifica;
3) dall'esercizio di tre anni di attività lavorativa
specifica presso un'impresa di acconciatura, in qualità di
dipendente, collaboratore familiare o socio partecipante al
lavoro, seguito dai corsi regionali di formazione teorica di
cui al numero 2)".
3. La lettera d) del secondo comma dell'articolo 2
della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive
modificazioni, è sostituita dalla seguente:
"d) dell'eventuale possesso di qualificazione
professionale rilasciata dall'autorità o dall'organizzazione
competente designata dallo Stato membro dell'Unione europea di
cui il soggetto abbia la cittadinanza".
4. Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 14
febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, è aggiunta,
in fine, la seguente lettera:
"d-bis) delle condizioni relative alla
collocazione dell'esercizio previste dal regolamento comunale
in attuazione delle previsioni di cui al secondo comma
dell'articolo 1".
Art. 4.
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della
presente legge sono in possesso della qualifica di
parrucchiere per uomo o di parrucchiere per donna assumono di
diritto la qualifica di acconciatore. Detta qualifica
costituisce titolo per il rilascio dell'autorizzazione
comunale di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963,
n. 161, e successive modificazioni, per l'esercizio
dell'attività di acconciatura.
2. Gli intestatari delle autorizzazioni comunali di cui
all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e
successive modificazioni, rilasciate per l'esercizio delle
attività di parrucchiere per uomo e donna, hanno titolo a
conseguire dal comune la rettifica della denominazione sulle
autorizzazioni medesime.
3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della
presente legge sono in possesso della qualifica di barbiere,
che intendono conseguire la qualificazione professionale di
acconciatore, sono tenuti, in alternativa:
a) a presentare alla competente commissione
provinciale per l'artigianato, entro un anno a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, apposita
domanda volta al riconoscimento della qualifica di
acconciatore in considerazione delle maturate esperienze
professionali, secondo modalità e sulla base dei titoli e
della documentazione individuati dai competenti assessorati
regionali alle attività produttive;
b) a frequentare un corso regionale di
riqualificazione professionale della durata di 300 ore, i cui
programmi devono essere definiti ai sensi dell'articolo 5.
4. Ai fini del conseguimento dei titoli necessari al
sostenimento degli esami di cui all'articolo 2 della legge 14
febbraio 1963, n. 161, come modificato dalla presente legge,
coloro che dimostrino di aver maturato una esperienza
lavorativa presso imprese di barbiere non inferiore a tre anni
sono tenuti a frequentare il corso di riqualificazione di cui
alla lettera b) del comma 3 del presente articolo. I
citati corsi possono essere frequentati anche durante il terzo
anno di attività lavorativa specifica.
Art. 5.
1. L'articolo 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 3 - 1. I programmi dei corsi e le modalità di
svolgimento degli esami di cui alla lettera c) del
secondo comma dell'articolo 2, sono definiti dalle regioni,
sentite le organizzazioni di categoria, dei lavoratori, dei
consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale e
nazionale.
2. I principali contenuti tecnico-culturali dei
programmi di cui alla lettera c), secondo comma,
dell'articolo 2, sono indicati con decreto del Ministro delle
attività produttive, sentito il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e le organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
3. Fra le materie fondamentali di insegnamento
devono comunque essere previste le seguenti: cosmetologia;
nozioni di fisiologia e anatomia; nozioni di chimica e
dermatologia; nozioni di tricologia; nozioni di psicologia;
una lingua straniera; nozioni di marketing; legislazione
di settore nazionale e comunitaria; cultura generale.
4. Le regioni organizzano l'esame teorico-pratico
prevedendo le relative sessioni dinanzi a commissioni nelle
quali deve essere prevista la partecipazione di: due docenti
delle materie fondamentali di cui al comma 3 designati dalla
regione, un esperto designato dall'amministrazione periferica
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, tre esperti designati dalle organizzazioni
provinciali delle organizzazioni di categoria a struttura
nazionale maggiormente rappresentative, due esperti designati
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti
maggiormente rappresentative a livello nazionale, e dal
presidente della commissione provinciale per l'artigianato, di
cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o da un
suo delegato".
Art. 6.
1. Nei confronti di chi esercita l'attività di
acconciatura senza i requisiti di cui alla presente legge, è
inflitta dall'autorità comunale competente la sanzione
amministrativa da 500 euro a 2.500 euro, con le procedure
previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
2. I regolamenti comunali prevedono le sanzioni nei
confronti di coloro che esercitino l'attività di acconciature
senza l'autorizzazione comunale e quelle per le altre
violazioni dei regolamenti medesimi.
3. L'articolo 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è
abrogato.
Art. 7.
1. Il decreto di cui all'articolo 3 della legge 14
febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 5 della
presente legge, è emanato dal Ministro delle attività
produttive entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Le regioni definiscono i programmi dei
corsi e le modalità di svolgimento previsti al medesimo
articolo entro i successivi sei mesi.