XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2208




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riprende i testi discussi nella XIII legislatura (atti Camera nn. 2997, 2997-A 2997-B, atti Senato nn. 3342, 3342-B) e l'ampio lavoro svolto dal Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) per addivenire ad una revisione della legge n. 205 del 1985, istitutiva dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES). Ci si avvalse di una indagine conoscitiva sul ruolo e sul funzionamento di questi organismi svolta dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, su delibera del CGIE, che ha coinvolto oltre 900 membri dei COMITES, 300 rappresentanti di organismi vari (associazioni, patronati, sindacati, missioni cattoliche, istituti di cultura, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, eccetera), più della metà dei membri del CGIE stesso, autorità consolari in cui operano i COMITES.
        Dal materiale elaborato dalla ricerca nonché dai dibattiti svolti sia in commissioni ad hoc che nelle sessioni plenarie del Consiglio generale ha preso le mosse il gruppo di lavoro che ha avanzato le proposte di modifica alla legge n. 205 del 1985, che il presente testo raccoglie e in larga parte fa proprie.
        Disciplinare il tema della rappresentanza democratica degli italiani all'estero presenta per il legislatore una peculiarissima difficoltà. Non c'è solo l'inevitabile rodaggio cui si devono sottoporre nuovi organismi, ma l'obiettiva considerazione della grande complessità e difformità delle esperienze e del funzionamento dei COMITES in ragione dei contesti assolutamente diversi dei Paesi di residenza (comunitari o extra comunitari, di antica o recente democrazia, di limitata o vasta presenza di migrantes) nonché della maggiore o minore disponibilità delle autorità consolari italiane in loco al dialogo e alla collaborazione.
        Nonostante questa nota complessità, il legislatore non può condividere i giudizi liquidatori che pure si sono levati verso l'esperienza dei COMITES.
        Le molte aspettative che c'erano nelle comunità italiane all'estero al momento dell'istituzione dei COMITES nel lontano 1985 non hanno trovato forse piena risposta: tuttavia si tratta di indagarne le ragioni e rimuoverne le cause piuttosto che rinunciare a rivitalizzare un organismo che è l'unica istituzione direttamente eletta a disposizione degli italiani residenti all'estero in qualunque parte del mondo si trovino. Sarebbe d'altronde velleitario attribuire ai COMITES la facoltà di soddisfare tutte le esigenze di partecipazione e democratiche che animano le nostre realtà all'estero: attribuendo loro aspettative eccessive si rischia di concludere con un giudizio di irrisolvibile inadeguatezza e perciò di inutilità. E' da un processo più ampio e complesso di integrazione nei Paesi di accoglienza, in un giusto equilibrio e scambio tra integrazione sociale e politica e valorizzazione dell'identità storica e culturale, che si potrà definire il profilo di una nuova idea di cittadinanza oltre antiche frontiere.
        E' dalla qualità della vita democratica nei singoli Paesi, dall'affermarsi di istituzioni europee ed internazionali in sintonia con i bisogni e le aspettative dei popoli, fortemente legittimate a svolgere azione di governo democratica dei complessi problemi del mondo moderno, è da una più lucida e consapevole visione della qualità nuova, rispetto al passato, della realtà migratoria anche italiana che verranno risposte alle esigenti, e giustamente esigenti, domande dei nostri connazionali che vivono all'estero.
        Si tratta ora quindi di ricondurre i COMITES alla funzione reale che possono svolgere in quanto organismi elettivi istituiti dallo Stato italiano in rappresentanza dei cittadini residenti all'estero, in primo luogo come interfaccia nei rapporti con il consolato e le rappresentanze diplomatiche e quindi agendo per il superamento del punto più dolente dell'esperienza precedente, vale a dire la promozione di quella collaborazione e di quello scambio positivo con le autorità consolari e l'apparato amministrativo, la cui assenza, dove si è verificata, ha svuotato di funzione e senso i COMITES.
        In più, ed inoltre, si tratta di promuovere verso le istituzioni dei Paesi di residenza, nell'ambito di quanto consentito dalle locali normative e condizioni, la visibilità, il riconoscimento e la valorizzazione dei COMITES come tassello utile a favorire un reale processo di integrazione politico-istituzionale degli italiani residenti all'estero.
        Il testo non si propone come modifica rispetto alla legge 8 maggio 1985, n. 205, ma come un nuovo testo sostitutivo che prevede quindi l'abrogazione della stessa legge.
        Per altro le innovazioni introdotte sono prevalentemente nella definizione dei compiti e delle funzioni, degli organismi definiti "Consigli degli italiani all'estero", per renderne più certo e cogente l'apporto, mentre sostanzialmente invariati restano gli articoli che recano le disposizioni di carattere elettorale ed organizzativo.
        Le direttrici che ispirano il testo sono:

            a) rafforzare i Consigli degli italiani all'estero come organo di base della rappresentanza democratica dei connazionali, sottolineando anche con la loro nuova denominazione il collegamento con il CGIE e il loro essere elemento di base della piramide democratica;

            b) precisare le loro funzioni in rapporto sia con il consolato sia con le autorità ed istituzioni pubbliche e private locali, fatte salve tutte le questioni che attengono ai rapporti tra Stato e Stato;

            c) definire il Consiglio come fulcro attorno al quale convergono le attività delle associazioni, munito della capacità di monitoraggio delle esigenze della comunità italiana e quindi capace di svolgere un'azione di programmazione delle iniziative, cooperando con le autorità consolari italiane nella fase di definizione, finanziamento e attivazione dei progetti, nonché nella fase successiva relativa alla verifica e al controllo dell'efficacia e dei risultati conseguiti dai progetti stessi.
        L'articolato riprende il citato testo unificato delle proposte di legge, presentato nella XIII legislatura, all'esame della Camera dei deputati per la terza lettura, nel gennaio 2000.
        Nella scorsa legislatura, in prima lettura, la Commissione Affari esteri e comunitari, riunita in sede referente, aveva approvato un testo unificato, delle due proposte di legge assegnate, aventi contenuto sostanzialmente analogo: la proposta di legge Dameri ed altri, recante "Nuove norme concernenti i Consigli degli italiani all'estero" (atto Camera n.2297) e la proposta di legge Tremaglia ed altri, recante "Modifiche alla legge 8 maggio 1985, n. 205, recante istituzione dei Comitati dell'emigrazione italiana" (atto Camera n. 3227). Il testo è stato quindi licenziato dalla Camera dei deputati nel giugno 1998 e trasmesso al Senato della Repubblica.
        Presso l'altro ramo del Parlamento, la III Commissione permanente, riunita in sede deliberante, ha approvato, il 7 aprile 1999, un testo contenente alcune modifiche rispetto a quello licenziato dalla Camera dei deutati.
        In particolare, gli emendamenti approvati dal Senato della Repubblica hanno comportato modifiche ai criteri concernenti la composizione del Consiglio degli italiani all'estero, l'inserimento di una ulteriore ipotesi di scioglimento anticipato dallo stesso Consiglio, l'estensione dei casi di ineleggibilità, la previsione di mezzi ulteriori a garanzia del principio di pubblicità delle sedute del Consiglio, nonché la modifica della denominazione dell'Interconsiglio in Comitato dei presidenti. Il Senato della Repubblica ha peraltro introdotto, con riferimento alle funzioni e ai poteri del presidente, un'ipotesi di sfiducia costruttiva, modificando altresì la norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 30, nel senso che l'onere si riferisce esclusivamente all'attuazione dell'articolo 5.
        La Commissione Affari esteri e comunitari della Camera dei deputati, nel corso dell'esame in terza lettura, ha sostanzialmente convenuto sulle modifiche apportate dal Senato della Repubblica, procedendo peraltro, nella seduta del 26 ottobre 1999, all'approvazione di alcuni emendamenti, volti a recepire le condizioni apposte dalle Commissioni competenti in sede consultiva.

1. Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.

        1.1. Necessità dell'intervento con legge.

        La necessità di intervenire con legge deriva dalla circostanza che il provvedimento in esame, oltre ad autorizzare nuove spese a carico del bilancio dello Stato, reca altresì modifiche e abrogazioni di disposizioni legislative.

        1.2. Coordinamento con la normativa vigente.

        Il testo in esame reca la disciplina di riforma dei Comitati dell'emigrazione italiana, istituiti con legge 8 maggio 1985, n. 205, e denominati successivamente "Comitati degli italiani all'estero" (COMITES), in seguito all'approvazione della legge 5 luglio 1990, n. 172.
        Deve farsi altresì menzione del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1996, n. 391, ai sensi del quale si dispone un primo rinvio delle elezioni per il rinnovo dei COMITES, rispetto alla scadenza prevista dagli articoli 9 e 16 della citata legge 5 luglio 1990, n. 172, mentre un secondo rinvio fu disposto con legge 31 dicembre 1996, n. 668, con conseguente proroga della durata in carica dei membri del CGIE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368.
        E' importante sottolineare che l'articolo 31 della proposta di legge dispone l'abrogazione della legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni.
        La proposta di legge detta inoltre disposizioni relative al CGIE, istituito ai sensi della legge 6 novembre 1989, n. 368.
        Con riferimento infine alla normativa di rango secondario, l'articolo 29 della proposta di legge prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, siano adottate le norme regolamentari di attuazione della medesima. In proposito, si rammenta che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 settembre 1985 erano state stabilite le norme regolamentari di esecuzione della legge n. 205 del 1985, poi modificate in forza del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1991, n. 86, emanato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 172 del 1990.

2. Contenuto dell'articolato.

        Il testo si compone di trentuno articoli.
L'articolo 1 dispone l'istituzione, presso ogni ufficio consolare ove risiedono almeno 3 mila cittadini italiani, dei Consigli degli italiani all'estero (CONSITES), organi di rappresentanza democratica degli italiani nei rapporti con le rappresentanze diplomatiche e consolari.
Gli articoli 2 e 3 ineriscono, invece, ai compiti e alle funzioni di natura consultiva attribuiti ai CONSITES, mentre le disposizioni relative alle risorse finanziarie dei predetti Consigli e all'ubicazione delle relative sedi sono contenute negli articoli 4 e 5.
        Gli articoli da 6 a 10 dispongono in ordine alla composizione dei Consigli, alla materia dell'elettorato passivo, alla durata del mandato dei consiglieri eletti, alla validità delle deliberazioni e, infine, al Comitato dei presidenti, organo che viene costituito nei Paesi in cui sono presenti più Consigli.
        I poteri e le funzioni del presidente e del Consiglio sono previsti dall'articolo 11, mentre ai sensi dell'articolo 12 il Consiglio elegge nel suo seno un esecutivo a presidedere il quale è chiamato lo stesso presidente del Consiglio, mentre le funzioni di vicepresidente sono svolte dal più votato dei membri dell'esecutivo. Si è inoltre introdotta l'ulteriore ipotesi che, in caso di parità di voti, ad assumere le funzioni di vicepresidente sia il membro anziano come componente del Consiglio e, tra membri di pari anzianità, il più anziano per età.
        Gli articoli 13 e 14 consentono al Consiglio di istituire nel suo seno commissioni di lavoro e osservatori permanenti, mentre gli articoli da 15 a 25 sono relativi alle disposizioni per l'elezione dei componenti dei Consigli. In particolare, si tratta di disposizioni concernenti l'elettorato attivo, le liste elettorali, il sistema elettorale, l'indizione delle elezioni, nonché le procedure per lo svolgimento delle elezioni, per le materiali operazioni di voto e per la ripartizione dei seggi.
        L'ipotesi per cui, in alcuni Paesi, non sia possibile procedere alle elezioni dei Consigli è prevista dall'articolo 26, che dispone a carico del capo della competente rappresentanza diplomatica l'onere di esporre le motivazioni dell'impedimento al Ministero degli affari esteri.
        Al medesimo Dicastero è altresì attribuita ai sensi dell'articolo 27 la competenza a dirimere le controversie insorte tra i Consigli e le autorità diplomatico-consolari, mentre l'articolo 28 dispone il trasferimento dei compiti in precedenza attribuiti ai COMITES ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, ai Consigli.
        L'articolo 29 dispone quindi che le norme regolamentari di attuazione della legge siano emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri,
        L'articolo 30 reca la norma relativa agli oneri previsti per l'attuazione dell'articolo 5, che si riferiscono pertanto alle sole spese che dovranno sostenere i Consigli per il reperimento della sede e per l'assunzione, con contratto di lavoro subordinato privato, di personale di segreteria.
        Tali oneri sono quantificati in 4.131.655 euro annui per il triennio 2002-2004.
        L'articolo 31, infine, dispone l'abrogazione della legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, istitutiva dei COMITES, stabilendo, peraltro, che dal citato effetto abrogativo siano escluse le autorizzazioni di spesa disposte ai sensi dell'articolo 19, sesto comma, e dell'articolo 28 della citata legge, che devono intendersi quali risorse aggiuntive a quelle previste dall'articolo 30 per l'attuazione della legge.




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