XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2208
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione dei Consigli
degli italiani all'estero).
1. Presso ogni ufficio consolare nella cui circoscrizione
risiedono almeno 3 mila cittadini italiani è istituito un
Consiglio degli italiani all'estero (CONSITES), di seguito
denominato "Consiglio". In casi particolari, tenuto conto
della vastità della circoscrizione consolare, della presenza
di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini
stranieri di origine italiana, e ove le condizioni locali lo
consiglino, il Ministero degli affari esteri può istituire,
anche su richiesta del Consiglio in carica, più Consigli
all'interno della medesima circoscrizione. A tale fine il
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, emana apposito decreto.
2. Il Consiglio è l'organo di rappresentanza democratica
degli italiani nei rapporti con le rappresentanze
diplomatico-consolari e può istituire relazioni con le
autorità e le istituzioni locali, per tutte le questioni che
non attengono ai rapporti tra gli Stati.
3. Il Consiglio indìce, di propria iniziativa o su
richiesta dell'autorità consolare, almeno una volta l'anno,
riunioni con le associazioni, i consultori regionali e la
comunità italiana residente nella circoscrizione consolare.
4. La rappresentanza diplomatico-consolare segnala alle
autorità locali l'istituzione del Consiglio e il tipo di
attività da esso svolta, nel rispetto dell'ordinamento
locale.
Art. 2.
(Compiti dei Consigli).
1. Ciascun Consiglio, anche attraverso opportuni studi e
ricerche, individua le esigenze di sviluppo sociale, culturale
e civile della propria comunità e concorre a definire il
quadro programmatico degli interventi del Paese nel quale
opera. A tale scopo, favorisce la partecipazione delle
rappresentanze politiche e sindacali locali, la rete
associativa e quella di assistenza e di tutela per la comunità
italiana, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, i mezzi d'informazione, le nuove generazioni e le
donne. In tale contesto ciascun consiglio promuove, in
collaborazione con l'autorità consolare e con enti,
associazioni e comitati operanti nell'ambito della
circoscrizione consolare, idonee iniziative nelle materie
attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenza
sociale e scolastica, alla formazione professionale, al
settore ricreativo, allo sport ed al tempo libero della
comunità italiana residente nella circoscrizione. Ciascun
Consiglio opera attivamente alla realizzazione di tali
iniziative e ne verifica i risultati.
2. Il Consiglio, di intesa con l'autorità consolare,
indice riunioni congiunte con l'autorità consolare stessa per
l'esame di iniziative e di progetti specifici, ritenuti di
particolare importanza per la comunità italiana.
3. Il Consiglio indice, di propria iniziativa o su
richiesta dell'autorità consolare, almeno una volta l'anno,
riunioni con le associazioni, i consultori regionali e la
comunità italiana residente nella circoscrizione consolare per
verificare i processi di integrazione nella realtà locale e lo
stato dei rapporti con le politiche adottate dalle istituzioni
italiane.
4. Il Consiglio inoltre, nell'ambito degli ordinamenti e
secondo le situazioni locali, coopera con l'autorità consolare
nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini
italiani ivi residenti, nel rispetto delle norme previste
dall'ordinamento locale e delle norme del diritto
internazionale e comunitario, con particolare riguardo alla
difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani
dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi. Il
Consiglio segnala alla predetta autorità consolare, affinché
vengano esperiti tutti gli interventi necessari, le eventuali
violazioni delle convenzioni e delle norme internazionali che
danneggino i cittadini italiani; esso può inoltre assumere
autonome iniziative nei confronti delle parti sociali rispetto
a tali discriminazioni e violazioni. L'autorità consolare
riferisce al Consiglio in merito alla natura ed all'esito
degli interventi esperiti. Il Consiglio, sempre nell'ambito
degli ordinamenti del Paese ospitante, opera, in
collaborazione con l'autorità consolare, mediante una idonea
azione di stimolo e di informazione, nella vigilanza
sull'osservanza dei contratti di lavoro, sulle condizioni
abitative e sull'inserimento dei figli degli italiani
all'estero nelle strutture scolastiche locali, nonché
sull'attuazione delle leggi e delle iniziative e
sull'erogazione delle provvidenze predisposte dal Paese
ospitante, a favore degli immigrati, nel settore culturale,
ricreativo, sportivo e del tempo libero, sia per favorire la
migliore integrazione dei cittadini italiani nelle società di
accoglimento, sia per mantenere i loro legami con la realtà
politica e culturale italiana nonché per promuovere la
diffusione della storia, della tradizione e della lingua
italiane.
5. Il Consiglio presenta ogni anno una relazione sulle
attività svolte, da allegare al bilancio consuntivo, ed un
piano di lavoro, conseguente all'analisi sullo stato di
integrazione della comunità italiana residente nella
circoscrizione consolare, da allegare al bilancio preventivo,
di cui al comma 2 dell'articolo 4.
6. L'autorità consolare deve richiedere il parere del
Consiglio sulle iniziative che intende intraprendere. Il
Consiglio può avanzare proposte alternative e comunque
esprimere motivato parere. I membri del Consiglio sono
invitati dall'autorità consolare a presenziare a tali
iniziative. Il Consiglio predispone annualmente un piano
circoscrizionale relativo alle tipologie ed alle priorità
degli interventi.
7. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente
articolo, i Consigli possano dotarsi di autonomi e
differenziati regolamenti interni, in relazione alle
situazioni locali ed alle priorità emergenti. I regolamenti
possono disciplinare anche la materia relativa alle spese di
funzionamento di cui all'articolo 4, compresi i rimborsi
spese.
Art. 3.
(Funzioni consultive).
1. Il Consiglio esprime parere motivato e obbligatorio su
tutte le richieste di contributo che sodalizi, associazioni e
comitati, che svolgono nella circoscrizione consolare attività
sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della
collettività italiana, rivolgono alle istituzioni centrali per
il finanziamento di tali attività. Il Consiglio concorre,
altresì, a determinare le scelte di indirizzo sulle materie di
cui al comma 3 dell'articolo 2.
2. Ai fini di cui al comma 1, il capo dell'ufficio
consolare comunica al Consiglio le richieste di contributo
pervenutegli, affinché esso esprima, entro un mese, il parere
sulle singole richieste e sulla ripartizione dei contributi.
Il Consiglio può avvalersi dell'opera retribuita di esperti
locali per l'esame delle richieste di contributi.
3. Entro quindici giorni dall'espressione del parere di
cui al comma 2, o dall'infruttuoso decorso del relativo
termine, il capo dell'ufficio consolare trasmette al Ministero
degli affari esteri ed alla presidenza del Consiglio generale
degli italiani all'estero (CGIE), istituito dalla legge 6
novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, nelle forme
di rito, la documentazione costituita dalle richieste, dai
pareri del Consiglio qualora espressi e dalle proprie
proposte, indicando altresì i motivi dell'eventuale difformità
tra tali proposte ed i pareri del Consiglio stesso, al quale
comunica l'avvenuta trasmissione unitamente alla motivazione.
Il Consiglio può richiedere la documentazione relativa al
parere espresso dal capo dell'ufficio consolare che potrà
essere trasmessa dopo l'effettuazione, da parte dell'ufficio
ministeriale competente, dei decreti di assegnazione dei
contributi di cui al comma 5.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si
applicano ai contributi erogati agli enti, aventi sede
centrale in Italia, che svolgono all'estero le attività di cui
al presente articolo anche attraverso proprie emanazioni
locali, per le quali non sono state presentate richieste di
contributo nelle circoscrizioni consolari in cui essi
operano.
5. Sulle richieste di contributo il Ministro degli affari
esteri decide entro il mese di febbraio o, in caso di ricorso
all'esercizio provvisorio del bilancio, entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio dello Stato, con proprio decreto, che viene portato a
conoscenza dei richiedenti e del Consiglio per il tramite
dell'autorità consolare competente.
6. Il Consiglio esprime altresì parere motivato e
obbligatorio sulle richieste al Ministero degli affari esteri
di finanziamenti a valere sui fondi gestiti dalla Direzione
generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie
e dalla Direzione generale della promozione culturale,
relativi all'assistenza e alle manifestazioni culturali in
favore della collettività italiana.
7. Il Consiglio esprime parere motivato ed obbligatorio
sui contributi ai locali mezzi di informazione della propria
circoscrizione consolare.
8. Il Consiglio, sulla base di dettagliata informazione,
deve esprimere parere motivato e obbligatorio circa tutti gli
altri finanziamenti statali e regionali che vengono erogati
agli enti e alle istituzioni esistenti nella circoscrizione
consolare.
Art. 4.
(Bilancio del Consiglio).
1. Il Consiglio provvede al proprio funzionamento ed al
raggiungimento dei propri fini con:
a) le rendite del suo eventuale patrimonio;
b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero
degli affari esteri ed, eventualmente, da enti pubblici
italiani;
c) le elargizioni di enti pubblici italiani, dei
Paesi ospitanti e di privati;
d) il ricavato di attività e di manifestazioni
varie.
2. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale,
il Consiglio deve presentare al Ministero degli affari esteri,
tramite l'autorità consolare, entro il 31 ottobre di ogni
anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il
proprio funzionamento nell'anno successivo, accompagnato dalla
richiesta di finanziamento. Il Consiglio, entro quarantacinque
giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il
rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti,
dei quali due designati dal Consiglio e uno dal capo
dell'ufficio consolare, scelti al di fuori del Consiglio
stesso.
3. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli
affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio
dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del
Consiglio, per il tramite dell'autorità consolare
competente.
4. I finanziamenti devono essere erogati entro il primo
quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misure
adeguate ad assicurare la funzionalità dei servizi, sulla base
di criteri che tengano conto del numero dei componenti il
Consiglio, della consistenza numerica delle comunità italiane,
dell'estensione territoriale in cui agisce il Consiglio,
nonché della realtà socio-economica del Paese in cui il
Consiglio opera.
5. I libri contabili e la documentazione amministrativa di
giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti
disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti
pubblici italiani, devono essere tenuti a disposizione delle
competenti autorità amministrative per eventuali verifiche.
6. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Consiglio,
tutta la documentazione contabile e amministrativa deve es
sere consegnata entro dieci giorni da parte di colui che
cessa dalla carica al nuovo titolare.
7. I bilanci dei Consigli sono pubblici.
8. I membri del Consiglio sono responsabili civilmente e
penalmente ai sensi dell'ordinamento italiano per l'impiego
dei finanziamenti di cui al comma 5.
9. I componenti del Consiglio devono essere assicurati ai
fini della responsabilità civile e della tutela giudiziaria
per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie
funzioni.
Art. 5.
(Sede e segreteria del Consiglio).
1. Il capo dell'ufficio consolare coopera con il Consiglio
per il reperimento della sede, utilizzando, ove possibile e
necessario, gli uffici del consolato o di altro ufficio dello
Stato italiano, previa autorizzazione del Ministro degli
affari esteri e fatta salva l'autonomia del Consiglio.
2. La segreteria del Consiglio è affidata con incarico
gratuito ad un membro del Consiglio stesso.
3. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Consiglio può
avvalersi di personale di segreteria, assunto con contratto di
lavoro subordinato privato, che in ogni caso non può superare
le due unità.
Art. 6.
(Composizione del Consiglio).
1. Il Consiglio è composto da dodici membri per le
comunità fino a 100.000 cittadini italiani e da ventiquattro
membri per quelle composte da più di 100.000 cittadini
italiani. Ai fini della determinazione del numero dei membri,
la consistenza delle comunità è quella risultante dagli
accertamenti del Ministero degli affari esteri alla data del
31 dicembre dell'anno precedente le elezioni.
2. Sono eleggibili al Consiglio i cittadini italiani
residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una
delle liste presentate purché iscritti negli elenchi di cui
all'articolo 16 e in possesso dei requisiti per essere
candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La
candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una
sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in
più liste, il candidato non è eleggibile.
3. Le liste elettorali devono essere composte in modo da
garantire anche una rappresentanza, non inferiore al 40 per
cento, di donne nonché di giovani di età compresa tra i
diciotto e i trentacinque anni.
4. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato che
prestano servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari nel Paese in cui si svolgono le elezioni e
coloro che detengono cariche istituzionali, quali quelle di
console onorario, ed i loro dipententi. Non sono altresì
eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di
enti gestori di attività scolastiche che operano nel
territorio del Consiglio e i componenti dei comitati per
l'assistenza.
5. Le modalità di voto sono disciplinate dal regolamento
di cui all'articolo 29.
6. Alle sedute del Consiglio possono essere chiamati a
partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione
agli argomenti in esame.
7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. La pubblicità è
assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti
dell'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione
locali.
8. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante
appositamente delegato, partecipa alle sedute del Consiglio,
senza diritto di voto.
9. I membri del CGIE, in qualità di rappresentanti delle
comunità italiane all'estero, hanno diritto di partecipare,
senza diritto di voto, alle riunioni dei Consigli costituiti
nei Paesi in cui risiedono. Essi devono ricevere le
convocazioni ed i verbali delle riunioni.
Art. 7.
(Comitato dei presidenti).
1. In ogni Paese in cui esiste più di un Consiglio è
istituito un Comitato dei presidenti di cui fa parte ciascun
presidente di Consiglio, ovvero un suo rappresentante membro
del Consiglio stesso. I Comitati dei presidenti si
riuniscono almeno una volta l'anno; alle riunioni sono
invitati senza diritto di voto i membri del CGIE residenti nel
Paese ed i rappresentanti del Parlamento italiano residenti
nel Paese. Le riunioni sono convocate e presiedute dal
coordinatore eletto tra i presidenti membri del predetto
Comitato.
2. Almeno una volta l'anno in ogni Paese deve essere
tenuta una riunione, presieduta dall'ambasciatore, con la
partecipazione dei consoli, dei membri del CGIE residenti nel
Paese, dei presidenti dei Consigli e dei rappresentanti del
Parlamento italiano residenti nel Paese, per discutere i
problemi della comunità italiana. Tale riunione è convocata
dall'ambasciata su richiesta della maggioranza dei Consigli o
dei membri del CGIE residenti nel Paese.
3. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri
dei Consigli alle riunioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico
dei bilanci dei Consigli cui ciascun membro appartiene.
4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Comitato dei
presidenti può avvalersi di personale di segreteria, assunto
con contratto di lavoro subordinato privato, che in ogni caso
non può superare le due unità. Le spese di segreteria per il
coordinamento del Comitato dei presidenti sono poste a carico
del bilancio dei Consigli e ripartite tra le circoscrizioni
consolari del Paese.
5. Il Comitato dei presidenti, con la collaborazione delle
autorità consolari, di eventuali esperti e dei componenti del
CGIE eletti nel Paese, predispone annualmente un piano-Paese
relativo alla tipologia degli interventi ed alle priorità
nelle materie di cui agli articoli 1 e 2. Tale piano è inviato
alle istituzioni centrali e al CGIE.
Art. 8.
(Membri stranieri di origine italiana).
1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui
all'articolo 6, fanno parte del Consiglio, per cooptazione,
previo assenso delle autorità locali, i cittadini stranieri di
origine italiana in misura non eccedente un terzo dei
componenti il Consiglio eletto.
2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle
comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare
da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte agli
albi delle autorità consolari, previa verifica del Consiglio,
designano, in conformità ai rispettivi statuti, un numero di
cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari
ad almeno il doppio dei membri da cooptare.
3. Ciascun componente del Consiglio eletto può esprimere,
a scrutinio segreto, un numero di voti pari a quello dei
membri da cooptare.
4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno
dei voti del Consiglio.
5. Il Consiglio può indicare per località importanti,
situate in territori di vaste dimensioni, esperti in
rappresentanza del Consiglio stesso.
Art. 9.
(Durata in carica e decadenza
dei componenti).
1. I componenti del Consiglio restano in carica cinque
anni e sono rieleggibili per due mandati.
2. Qualora la elezione dei componenti di un Consiglio sia,
per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza
del mandato non coincida con quella della generalità dei
Consigli, la durata in carica di tali componenti non può
protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei
Consigli.
3. I membri deceduti, dimissionari o decaduti sono
sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della
lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata
ai lavori del Consiglio per tre sedute consecutive comporta la
decadenza dalla carica. E' altresì motivo di decadenza dalla
carica di membro del Consiglio il trasferimento della
residenza dalla circoscrizione consolare in cui lo stesso
membro è stato eletto ad altra circoscrizione consolare.
4. Ove il numero dei membri del Consiglio si riduca a meno
della metà, esso viene sciolto dal capo dell'ufficio
consolare, che indìce nuove elezioni da svolgere entro sei
mesi dalla data di scioglimento. Il capo dell'ufficio
consolare può altresì proporre lo scioglimento del Consiglio
nell'ipotesi in cui esso rinvii cinque sedute consecutive per
mancanza del numero legale, oppure allorché, per gravi
motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione
consolare, non sia in grado di garantire un regolare
espletamento delle sue funzioni. A tale fine il capo
dell'ufficio consolare avanza formale richiesta al Ministero
degli affari esteri. Il Ministro degli affari esteri, sentito
il parere obbligatorio del CGIE, con proprio decreto dispone
lo scioglimento del Consiglio.
Art. 10.
(Validità delle deliberazioni).
1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente
legge, il Consiglio adotta le proprie deliberazioni a
maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del
presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria
la presenza della metà più uno dei componenti in carica.
Art. 11.
(Poteri e funzioni del presidente).
1. Nella prima seduta, il Consiglio elegge, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, il presidente. Qualora nessun
candidato raggiunga tale maggioranza, nella seduta successiva
è eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero
di voti. In caso di parità, è eletto il candidato che ha
ottenuto il maggior numero di preferenze nell'elezione del
Consiglio. Tale numero è determinato sommando il numero di
voti riportato dalla lista a cui apparteneva il candidato a
quello delle preferenze riportate individualmente.
2. In caso di presentazione di mozione di sfiducia nei
riguardi del presidente, questa deve essere sottoscritta da
almeno un terzo dei componenti e deve indicare contestualmente
una candidatura alternativa per la presidenza tra i
consiglieri eletti. Tale mozione è posta ai voti in apertura
dei lavori nella seduta del Consiglio successiva a quella in
cui è stata presentata ed approvata con il voto favorevole
della maggioranza dei componenti. In caso di approvazione, il
candidato indicato nella mozione subentra immediatamente al
presidente revocato.
3. Il presidente ha la rappresentanza legale del
Consiglio. Egli convoca il Consiglio almeno una volta ogni
quattro mesi e tutte le volte che ne faccia richiesta scritta
almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero il capo
dell'ufficio consolare. Il presidente o un suo delegato, in
occasione di pubbliche manifestazioni, può portare una sciarpa
o una coccarda tricolore.
4. La carica di presidente del Consiglio è incompatibile
con quella di componente del CGIE.
Art. 12.
(Poteri e funzioni dell'esecutivo).
1. Il Consiglio elegge nel suo seno un esecutivo composto
da un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi
componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di
un voto limitato a due terzi del numero di membri
dell'esecutivo da eleggere.
2. Il presidente del Consiglio fa parte dell'esecutivo e
lo presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei membri
dell'esecutivo che svolge funzioni di vicepresidente ovvero,
in caso di parità di voti, dal membro anziano come componente
del Consiglio e, tra membri di pari anzianità, dal più anziano
di età.
3. L'esecutivo istruisce le sessioni del Consiglio ed
opera secondo le sue direttive.
Art. 13.
(Commissioni di lavoro).
1. Il Consiglio può istituire nel suo seno commissioni di
lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte
esperti esterni.
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un
membro del Consiglio. Alle loro riunioni può partecipare il
capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante,
appositamente delegato.
Art. 14.
(Osservatori permanenti).
1. Il Consiglio può istituire nel suo seno osservatori
permanenti sulle problematiche delle donne e delle nuove
generazioni.
2. Gli osservatori di cui al comma 1 sono presieduti da un
membro del Consiglio e composti da donne e giovani impegnati
nella comunità della circoscrizione consolare, esperti
designati dal Consiglio sulle materie attinenti alla
condizione delle donne e dei giovani, nonché rappresentanze
comunitarie per le donne e le nuove generazioni.
Art. 15.
(Elettorato attivo).
1. Hanno diritto di voto per l'elezione del Consiglio i
cittadini italiani iscritti negli schedari di cui all'articolo
6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che sono
residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e
che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la
disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e
successive modificazioni.
Art. 16.
(Elenco degli elettori).
1. Ogni ufficio consolare cura la tenuta di un elenco
degli elettori, nel quale sono registrati il cognome, il nome,
la data e il luogo di nascita, nonché la data di assunzione
della residenza nel territorio della circoscrizione consolare
di ciascun elettore.
2. L'iscrizione avviene d'ufficio sulla base dello
schedario di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 27
ottobre 1988, n. 470.
3. L'elenco è pubblico ed è aggiornato periodicamente
dall'ufficio consolare.
4. Le iscrizioni si chiudono il trentesimo giorno
precedente le elezioni.
Art. 17.
(Sistema elettorale).
1. I Consigli sono eletti con voto diretto, personale e
segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è
effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste
dagli articoli 24 e 25.
Art. 18.
(Indizione delle elezioni e liste elettorali).
1. Le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio
consolare quattro mesi prima del termine di scadenza del
precedente Consiglio. In caso di scioglimento anticipato, la
indizione è effettuata entro un mese dall'emanazione del
decreto di scioglimento.
2. L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza della
collettività italiana mediante affissione all'albo consolare,
circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di
informazione.
3. Entro i quarantacinque giorni successivi alla indizione
possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte
da un numero di elettori non inferiore a cento per le
collettività composte da un numero di cittadini italiani fino
a 50 mila, ed a duecento per quelle composte da un numero di
cittadini italiani superiore a 50 mila.
4. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco di
cui all'articolo 16 e non possono essere candidati.
5. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista
sono considerate nulle.
Art. 19.
(Comitato elettorale circoscrizionale).
1. Le liste dei candidati sono presentate ad un apposito
ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari,
presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante,
che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti
dal regolamento di cui all'articolo 29.
2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è
costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato
elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o
da un suo rappresentante.
3. Del comitato di cui al comma 2 non possono fare parte i
candidati.
4. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono
nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della
circoscrizione consolare, dal capo dell'ufficio consolare, su
designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni
degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le
modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 29.
Art. 20.
(Svolgimento delle elezioni).
1. Il comitato elettorale circoscrizionale di cui
all'articolo 19 ha il compito di controllare la validità delle
firme e delle liste presentate e di definire, ai sensi delle
norme di cui alla presente legge, l'orario di apertura e di
chiusura dei seggi elettorali e le modalità di svolgimento
delle elezioni, nonché di sovrintendere alle operazioni
relative e di assistere l'attività dei seggi elettorali.
2. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale
sono valide se adottate a maggioranza dei componenti. In caso
di parità, prevale il voto del presidente.
3. Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono, di
norma, in un'unica giornata ed in uno o più seggi costituiti
presso la sede dell'ufficio consolare e, se possibile, anche
in altri locali predisposti dal comitato elettorale
circoscrizionale, tenuto conto del numero degli elettori,
della loro dislocazione e della disponibilità di personale.
Dette operazioni possono essere svolte anche in luoghi e
giorni diversi, qualora lo consiglino il numero degli elettori
e l'esigenza di facilitare la più ampia partecipazione al
voto. In ogni caso, le urne elettorali devono essere aperte
contemporaneamente.
4. Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono sotto
la responsabilità dei presidenti dei seggi elettorali.
Art. 21.
(Costituzione dei seggi elettorali).
1. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci
giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi
elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del
seggio è scelto, prima dell'insediamento, dal presidente;
funge da vicepresidente il più anziano fra gli scrutatori.
Ciascun seggio è composto, oltre che dal presidente e dal
segretario, dagli scrutatori, in numero non inferiore a
quattro, e dai rappresentanti di lista.
2. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non
candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal
comitato elettorale circoscrizionale, nell'ambito delle
designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in
mancanza, d'ufficio.
3. I rappresentanti di lista sono indicati dai
presentatori delle liste stesse, devono essere elettori e non
possono essere candidati.
4. Qualora, all'atto dell'insediamento del seggio, uno
scrutatore sia assente, il presidente nomina scrutatore uno
degli elettori.
5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari ed agli
scrutatori spetta un'indennità stabilita con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Art. 22.
(Partecipazione alle elezioni).
1. Sono ammessi al voto in uno dei seggi della
circoscrizione consolare gli elettori iscritti nell'elenco di
cui all'articolo 16.
2. Per l'ammissione al voto l'elettore deve esibire idoneo
documento di identificazione.
Art. 23.
(Operazioni di voto).
1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica
comprendente, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte
e numerate in ordine di presentazione.
2. Il voto è nullo se non è espresso sull'apposita scheda
o se presenta segni di riconoscimento.
3. Il voto di lista è espresso mediante un segno tracciato
sull'intestazione della lista. L'elettore, nell'ambito dei
candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero
di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da
eleggere. Le preferenze espresse in eccedenza a tale numero
sono nulle.
4. Il voto di preferenza è espresso mediante un segno
tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con
l'indicazione del nome stesso.
5. L'indicazione di una o più preferenze relative alla
stessa lista vale quale votazione della lista anche se non è
stato espresso il voto di lista.
6. Se il voto è espresso a favore di più di una lista con
l'indicazione di più preferenze per candidati appartenenti ad
una soltanto di tali liste, il voto stesso è nullo.
7. Di tutte le operazioni di voto, nonché delle
contestazioni dei componenti del seggio, è redatto verbale.
8. Per le modalità dello scrutinio, e per ogni caso non
disciplinato dalla presente legge o che risulti controverso,
si applicano le norme in vigore per le elezioni della Camera
dei deputati, in quanto applicabili.
9. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al
riesame delle schede contenenti voti contestati e
provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le
annotazioni riportate a verbale nonché le contestazioni ed i
reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti
stessi.
10. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 9, il
comitato elettorale circoscrizionale non può riesaminare le
schede già scrutinate dal seggio elettorale e le schede da
questo dichiarate nulle o annullate.
Art. 24.
(Ripartizione dei seggi).
1. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il
quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti
validi da essa riportati.
2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i
voti validi e il numero dei candidati da eleggere.
3. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste che
hanno riportato i maggiori resti.
Art. 25.
(Proclamazione degli eletti).
1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei
risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli
eletti e alla redazione del verbale delle operazioni
elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti
del comitato stesso.
2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle
operazioni di voto è data con le stesse modalità previste dal
comma 2 dell'articolo 18.
Art. 26.
(Consigli non elettivi. Contributi).
1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere alle
elezioni dei Consigli, il capo della competente rappresentanza
diplomatica espone le motivazioni dell'impedimento al
Ministero degli affari esteri. In tale caso, i capi degli
uffici consolari possono istituire Consigli aventi compiti e
composizione riconducibili, ove possibile, a quelli
disciplinati dalla presente legge.
2. I membri dei Consigli di cui al comma 1 sono designati
da una assemblea formata per ciascuna circoscrizione consolare
da rappresentanti delle associazioni italiane registrate
presso il consolato e ivi operanti da almeno cinque anni.
3. L'assemblea di cui al comma 2 è convocata dal capo
dell'ufficio consolare applicando, ove possibile, le modalità
previste dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive
modificazioni.
4. Gli uffici consolari nella cui circoscrizione risiedono
meno di 3 mila cittadini italiani possono istituire Consigli
con funzioni consultive da esercitare in conformità alle
disposizioni di cui agli articoli 2 e 3; tali Consigli sono
composti da almeno cinque esponenti della comunità italiana e
da non più di dodici, i quali eleggono nel loro ambito il
presidente, in conformità alla normativa vigente per i
Consigli eletti.
5. Il Ministro degli affari esteri, sentito il CGIE, può,
con proprio decreto, attribuire gli stessi compiti previsti
dalla presente legge per i Consigli a Consigli autonomamente
costituitisi in Paesi ove risiedono comunità di cittadini
italiani formate da più di 3 mila persone, con composizione e
finalità analoghe a quelle dei Consigli eletti ai sensi della
presente legge. Entro il termine di due anni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, ove
ciò sia possibile, sono indette le elezioni dei Consigli ai
sensi della presente legge.
6. Gli uffici consolari possono altresì promuovere, anche
con la costituzione di Consigli che prevedono la
partecipazione di esponenti delle comunità locali, iniziative
e manifestazioni straordinarie rivolte anche alle popolazioni
del Paese ospitante.
7. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante
appositamente delegato, partecipa alle sedute dei Consigli di
cui al presente articolo, senza diritto di voto.
8. Il Ministro degli affari esteri, su proposta dei
competenti uffici consolari, finanzia i Consigli istituiti ai
sensi del presente articolo, nonché i sodalizi, le
associazioni e i comitati di cui all'articolo 3, comma 1,
della presente legge, secondo le modalità previste dalla legge
6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, per i
Consigli eletti.
9. Ai membri del Consiglio e dell'esecutivo e al
presidente spetta lo stesso trattamento di indennità di carica
e di missione riconosciuto agli amministratori dei comuni
italiani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
Art. 27.
(Soluzione delle controversie).
1. Per dirimere le controversie insorte tra i Consigli e
le autorità diplomaticoconsolari, le parti interessate possono
rivolgersi al Ministro degli affari esteri, che deve esaminare
la documentazione prodotta e pronunciarsi nel merito entro tre
mesi, sentiti il Comitato di presidenza del CGIE ed i
consiglieri del CGIE del Paese interessato alla
controversia.
Art. 28.
(Trasferimento di compiti).
1. Con l'insediamento dei Consigli di cui alla presente
legge, sono ad essi trasferiti i compiti in precedenza
attribuiti ai comitati degli italiani all'estero, di cui alla
legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni.
Art. 29.
(Regolamento di attuazione).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il
Ministro per gli italiani nel mondo, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
adottate le norme regolamentari di attuazione della legge
stessa.
Art. 30.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5,
valutato in 4.131.655 euro annui a decorrere dall'anno 2002,
si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 31.
(Abrogazione).
1. La legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive
modificazioni, è abrogata, fatto salvo quanto previsto dal
comma 2 del presente articolo.
2. Restano ferme le autorizzazioni di spesa di cui agli
articoli 19, sesto comma, e 28 della legge 8 maggio 1985, n.
205, e successive modificazioni, che si intendono riferite
all'attuazione della presente legge in aggiunta alle risorse
di cui all'articolo 30 della medesima.