XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2204




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge tende ad affrontare e risolvere alcune questioni che nel tempo si sono cristallizzate in modo patologico, facendo venire meno il presupposto fondamentale di ogni rapporto personale e di lavoro: la fiducia.
        Considerando, poi, che si tratta della pubblica amministrazione, spesso identificata nell'opinione pubblica con lo Stato, la sfiducia assume i colori di un distacco tra il cittadino e le "istituzioni".
        Si tratta, in particolare, di alcune situazioni che da tempo attendono una soluzione equa, possibile solo attraverso l'intervento del legislatore o del magistrato.
        1. La proposta di legge (articolo 1) definisce le situazioni ancora pendenti di candidati ammessi con riserva a concorsi pubblici per la qualifica dirigenziale banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 387 del 1998, che ha modificato la disciplina dei requisiti di ammissione ai suddetti concorsi. La disposizione che si propone estende l'applicazione della disciplina recata dal decreto n. 387 del 1998 alle posizioni tuttora pendenti dei candidati ammessi con riserva in relazione ai requisiti di accesso. Essa si pone in perfetta sintonia con tutta la normativa successiva, che ammette l'accesso ai concorsi dirigenziali dei dipendenti di strutture private collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle previste per i dipendenti pubblici.
        Tale disposizione non comporta oneri per l'erario poiché i candidati ammessi con riserva occuperebbero posti di concorsi già banditi e regolarmente espletati.
        2. La proposta di legge si occupa, poi, (articolo 2) del personale dell'ex Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST) assunto con pubblico concorso e fino alla riforma del settore delle telecomunicazioni sottoposto alle regole del pubblico impiego.
        Con la legge 29 gennaio 1992, n. 58, venne riformato il settore delle telecomunicazioni.
        Con il decreto del Ministro della poste e delle telecomunicazioni 29 dicembre 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992, venne data alla società IRITEL la concessione in esclusiva dei servizi di telecomunicazione, compreso il servizio radio-costiero gestito prima dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ed ai dipendenti ASST venne formalmente (ma non in sostanza) concesso di optare tra l'inserimento nella pubblica amministrazione o la prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'IRITEL.
        Di fatto, però, non vi furono posti disponibili, per quantità e qualità, in numero adeguato alle esigenze degli aventi diritto alla opzione. Tenuto conto, peraltro, di una previsione per la quale, decorsi sei mesi, a prescindere dalla opzione e dalla stessa disponibilità di posti nella pubblica amministrazione, si perdeva il diritto al mantenimento del rapporto di lavoro, gli interessati in larghissima parte restarono con l'azienda (IRITEL). L'IRITEL, poi TELECOM, oggi TELECOM spa, ha in atto un serio programma si ristrutturazione che prevede tra l'altro la fuoriuscita del personale in esubero (si parla di 15.000 dipendenti), facendo venire meno ogni presupposto di stabilità.
        Il 13 luglio 1993 su iniziativa del Ministro per la funzione pubblica si tenne un incontro durante il quale vennero portati a conoscenza dei sindacati i posti disponibili presso le amministrazioni statali e gli enti locali e vennero definiti alcuni aspetti procedurali relativi al diritto di opzione.
        Nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 agosto 1993 vennero pubblicati i posti vacanti presso la pubblica amministrazione che potevano essere ricoperti dal personale della soppressa ASST. Non vi erano, però, profili professionali per il personale in possesso di qualifiche superiori ad un certo livello.
        Fino al 17 agosto 1994 il personale è rimasto in IRITEL; dal 18 agosto 1994 è transitato in TELECOM ITALIA spa.
        Di fatto è stato impossibile esercitare in concreto alcuna scelta.
        La impossibilità di esercitare la prevista opzione ha indotto parecchi degli interessati a proporre ricorso. La magistratura investita dell'esame della situazione ha già, in alcuni casi, accolto le richieste dei ricorrenti e riconosciuto che il diritto di esercitare la scelta era stato negato.
        Tale situazione è stata portata all'attenzione del Parlamento anche nella XIII legislatura, quando, in un disegno di legge (atto camera n. 6561-septies) è stato inserito l'articolo che con la presente proposta di legge si ripropone.
        3. E' giusto risolvere la questione dei direttori di divisione e degli ispettori generali già nel ruolo ad esaurimento (il ruolo era stato soppresso dall'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ora abrogato dal decreto legislativo n. 165 del 2001, mentre il personale ha conservato ad personam la qualifica posseduta), che sono funzionari apicali della preesistente carriera direttiva delle amministrazioni centrali dello Stato che non hanno potuto avere accesso alla dirigenza per ragioni in vario modo riconducibili alle modificazioni più volte intervenute nell'ordinamento delle carriere dei pubblici impiegati e che sono stati quindi penalizzati dai non sempre coerenti cambiamenti introdotti dal legislatore nel sistema di reclutamento e di avanzamento dei dipendenti della pubblica amministrazione.
        Ai predetti è stato sempre riconosciuto uno status collegato alla dirigenza, tanto sul piano retributivo (legame cessato a seguito della contrattualizzazione del pubblico impiego) che sul piano dei contenuti della qualifica, consistendo i loro compiti quasi esclusivamente nella funzione vicaria di direzione di uffici dirigenziali o nell'esercizio di compiti "delegati" dal dirigente.
        La connotazione specifica del ruolo ad esaurimento consisteva propriamente nella individuazione di una riserva transitoria da cui attingere il personale per la dirigenza ma, nel tempo, tale finalità è stata elusa con l'introduzione di diverse forme di reclutamento.
        Gli sviluppi normativi e contrattuali interessanti le ex qualifiche funzionali ottava e nona, quest'ultima istituita - come noto - solo nel 1987, hanno teso ad espandere l'area funzionale delle stesse, sovrapponendosi a quella in cui operavano direttori di divisione ed ispettori generali, ai quali non è stato assicurato corrispettivamente uno scorrimento a funzioni superiori, salvaguardando l'esistente diversità fondata su una maggiore anzianità e su una superiore riconosciuta professionalità acquisita in servizio.
        Si prevede, quindi (articolo 3) in analogia a quanto già avvenuto per le qualifiche direttive di altre amministrazioni pubbliche, aventi rilevante anzianità di servizio nella carriera (13 anni per l'iniziale di dirigente, ventitré anni per dirigente superiore), l'inquadramento nella qualifica di dirigente.
        L'esplicita previsione della conservazione della "anzianità di servizio" attiene al meccanismo di salvaguardia di trattamento economico in quanto consente agli interessati di mantenere la retribuzione individuale di anzianità (RIA).
        4. E' opportuno inoltre intervenire sulla contrattazione collettiva nazionale nel settore del pubblico impiego (articolo 4).
        Gli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui disposizioni sono confluite negli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determinavano le finalità e gli ambiti della contrattazione nel pubblico impiego e, in particolare, prevedevano nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale dirigenziale "un adeguato riconoscimento" delle "specifiche tipologie professionali" e delle relative "organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito della rispettiva area di riferimento".
        Così pure l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, di delega al Governo per la riforma della pubblica amministrazione e della semplificazione amministrativa, conferiva la delega per l'emanazione di decreti legislativi che distinguessero "la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali".
        In attuazione di tale delega il Governo emanava il decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, con il quale, tra l'altro, veniva sostituito integralmente l'articolo 45 del decreto legislativo n. 29 del 1993.
        Il nuovo testo dell'articolo 45 ha di fatto riportato la contrattazione collettiva, relativa alle categorie professionali, nell'ambito del comparto generale di tutti i dipendenti delle amministrazioni, riconoscendo un'area di contrattazione separata alla sola dirigenza.
        Con tale norma è stata sostanzialmente negata ogni peculiarità, in relazione ai compiti di elevata responsabilità professionale, alla disciplina relativa alle specifiche tipologie professionali; peculiarità che, al contrario, aveva avuto un adeguato riconoscimento sia nella originale formulazione degli articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 29 del 1993, che nella successiva legge di delega n. 59 del 1997. Essendo il testo dell'articolo 45 confluito nell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165, del 2001, si propone di apportare le indicate modifiche a tale articolo.
        Per comprendere la ragione dell'intervento legislativo proposto occorre in primo luogo ricordare che, nella definizione delle figure professionali al servizio delle pubbliche amministrazioni, si è affermata la distinzione tra "specifiche tipologie professionali" (tra le quali rientrano gli avvocati ed altri professionisti) e "altri dipendenti che svolgono qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca": le prime, sino all'emanazione del decreto legislativo n. 80 del 1998, sempre ritenute parte integrante dell'area dei dirigenti, soprattutto in considerazione dell'elevato grado di responsabilità ed autonomia di cui godono; le seconde, invece, sempre incluse nell'ambito delle figure amministrative presenti nei vari comparti.
        La legge delega 15 marzo 1997, n. 59 (in attuazione delle quale è stato emanato il predetto decreto legislativo n. 80 del 1998 ha riproposto tale distinzione ed ha, al riguardo, previsto, all'articolo 11, comma 4, lettera d), che i successivi decreti legislativi e la contrattazione collettiva avrebbero potuto "(...) distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali (...)" e altresì "(...) una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca (...)".
        La legge delega, dunque, si limitava a prevedere la possibilità di distinte discipline per le categorie considerate, ma non faceva espressa menzione del profilo attinente alla contrattazione collettiva (ed alle connesse questioni sindacali), e perciò non implicava di necessità il sovvertimento di quanto si era sino ad allora affermato nella contrattazione e nelle relazioni sindacali ovvero il riconoscimento dell'appartenenza delle "specifiche tipologie professionali" all'area della dirigenza.
        Ciononostante, il decreto legislativo n. 80 del 1998, forse rasentando l'eccesso di delega ha accorpato tutte le categorie di soggetti che svolgono un'attività professionale in senso ampio, ed ha così sospinto anche le stesse "specifiche tipologie professionali" nei vari comparti, facendo perdere alle loro associazioni sindacali la rappresentatività e le più importanti prerogative a ciò connesse (a cominciare dallo stesso diritto a partecipare alle trattative contrattuali).
        Con la proposta di legge si intende ristabilire la situazione precedente e conferire agli avvocati degli enti pubblici (nonché ad altri professionisti) una giusta collocazione, che tenga conto del loro effettivo ruolo all'interno delle amministrazioni di appartenenza.
        Vale, peraltro, la pena di sottolineare che tale intervento, lungi dal costituire una richiesta di tipo corporativo, presenta un'utilità pubblica di non poco momento.
        Infatti, appare alquanto singolare che, proprio nel momento in cui la legislazione e la giurisprudenza della Corte dei conti affermano con forza che il contenimento della spesa pubblica passa anche attraverso il contenimento dei costi legati all'uso da parte delle pubbliche amministrazioni di soggetti esterni, lo stesso legislatore tenda a mortificare la funzione e il ruolo delle professionalità interne e, in prospettiva, ad omogeneizzarle alle figure impiegatizie.
        La proposta di legge, pertanto, vuole anche contribuire ad arginare una forma strisciante di progressiva compressione delle professionalità interne a tutto vantaggio di ben più costosi ed onerosi apporti esterni.
        5. Il bando di concorso per la terza tornata dei giudizi di idoneità a professore associato (1^ agosto 1989) ha previsto espressamente la partecipazione al concorso dei medici interni. A livello nazionale sono state proposte istanze di opposizione al bando ed i medici interni hanno presentato, comunque, domanda di partecipazione.
        Secondo l'allora Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, i medici interni avrebbero potuto partecipare alla prima (1981) o alla seconda tornata (1984); i medici interni hanno presentato opposizione al decreto di esclusione del Ministro ai vari tribunali amministrativi regionali (TAR); il TAR di Catania ha emesso ordinanza di sospensione.
        Le commissioni giudicatrici hanno emesso un giudizio di idoneità che ha premiato solo un numero ristretto (inizialmente trentanove) dei concorrenti ammessi con riserva; gli atti delle commissioni sono stati approvati dal Consiglio universitario nazionale nella seduta dell'8 luglio 1993.
        I candidati idonei hanno presentato nei termini previsti dalle norme istanza per il relativo inquadramento.
        La facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Messina, nella seduta del 13 maggio 1994, ha deliberato diaffidare ai candidati gli insegnamenti relativi sulla base delle comprovate esigenze didattiche.
        Con decisione (n. 466 del 3 luglio 1986) della IV sezione, il Consiglio di Stato ha stabilito che "la pronuncia cautelare di ammissione con riserva ad un concorso pubblico comporta per l'Amministrazione l'adozione di tutti i provvedimenti automaticamente conseguenti tra i quali anche la nomina del concorrente che risulti vincitore".
        In base a tale disposizione del Consiglio di Stato i rettori dell'università di Cagliari, di Catania e di Messina, per le sopravvenute norme sull'autonomia universitaria, hanno provveduto all'emissione dei relativi decreti di inquadramento dei candidati giudicati idonei e già chiamati dalle rispettive facoltà.
        La legge 19 ottobre 1999 n. 370, recante "Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica", all'articolo 8, comma 7, stabilisce che: "E' legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, da parte dei tecnici laureati di cui all'articolo 1, comma 10, penultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche se non in servizio al 1^ agosto 1980 i quali, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, emesse dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati".
        Tale legge, oltre a determinare un aggravio di spesa (relativo alla notevole discrepanza tra la base stipendiale di un tecnico laureato e quella di un "medico interno") di fatto può riproporre gli stessi elementi di incostituzionalità già chiaramente statuiti dalla Corte costituzionale (sentenza n. 89 del 1986) nei confronti dell'articolo 50, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica, n. 382 del 1980, allorché tale articolo ammetteva a partecipare ai concorsi di idoneità a professore associato i tecnici laureati e non contemplava tra le qualifiche da ammettere gli aiuti e gli assistenti dei policlinici universitari ("medici interni").
        L'approvazione della legge n. 370 del 1999 nel riproporre tale questione di illegittimità costituzionale ha destato la giustificata ribellione dei medici interni già inquadrati come professori associati, che si sono visti negato il riconoscimento che invece è stato visti negato il riconoscimento che invece è stato "elargito" ai tecnici laureati. Nella sede di Messina, su quarantasei idonei, hanno visto sanata la loro posizione solo tre candidati appartenenti alla categoria dei tecnici laureati. E' certo opportuno sanare la situazione che riguarda coloro che sono stati ammessi con riserva e, conseguita l'idoneità, sono stati chiamati a svolgere funzione di professore associato presso le facoltà universitarie (articolo 5, comma 1, della proposta di legge).
        Così come la stessa legge (n. 370 del 1999) desta la giustificata ribellione di quanti l'allora Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha escluso dalla terza tornata dei giudizi di idoneità a professore universitario di ruolo, fascia degli associati, per mancanza dei requisiti previsti per l'ammissione, decretando l'esclusione per lo più sul presupposto della mancanza del requisito della presenza in servizio e relativo inquadramento in ruolo alla data del 1^ agosto 1980; ritenendo altresì che la partecipazione ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, per posti di tecnico laureato, non legittimavano comunque la partecipazione ai giudizi di idoneità citati.
        Lo stesso Ministero - a seguito di specifiche istanze degli interessati candidati tendenti alla equiparazione al fine di ottenere, ai sensi della legge n. 370 del 1999, la riammissione alla terza tornata dei giudizi di idoneità a professore associato - ritenendo legittimo il riconoscimento dell'idoneità solo per i tecnici laureati che fossero stati ammessi con riserva ai giudizi di idoneità per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dagli organi di giurisdizione amministrativa e superati, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 370 del 1999, non ha accolto le richieste.
        La questione pone problemi seri di giustizia e costituzionalità per la temuta violazione del principio di imparzialità cui la pubblica amministrazione deve uniformare i suoi comportamenti e può ritenersi fonte di illegittima ed ingiustificata disparità di trattamento tra chi ha ottenuto un provvedimento giudiziale e chi non l'ha ottenuto, sia pure muovendo da posizioni identiche.
        Le determinazioni adottate dal Ministero comportato la definitiva titolarità e qualificazione giuridica di coloro che, pur trovandosi in situazione identica ad altri, se pur transitoriamente, hanno ottenuto la sospensione del provvedimento, e, successivamente, ma per effetto di quella, il definitivo inquadramento in ruolo nell'organico dell'università degli studi di Messina.
        Occorre quindi intervenire al fine di assicurare parità di trattamento a soggetti che versano in situazioni analoghe (articolo 5, comma 2 della proposta di legge).
        6. Con la legge 29 gennaio 1994, n. 87, il Parlamento eliminava una grave ingiustizia subita dai pubblici dipendenti che, nella determinazione della indennità di buonuscita dal servizio, non avevano ottenuto il computo della indennità integrativa speciale. Infatti, ai sensi della citata legge n. 87 del 1994, essi furono ammessi al suddetto beneficio stabilendo il termine perentorio del 30 settembre 1994 per la presentazione della relativa domanda. Tale norma derivava, peraltro, dalla sentenza pronunciata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 243 del 1993), che aveva dichiarato la illegittimità della disposizione che escludeva la indennità integrativa speciale dal calcolo della buonuscita per i dipendenti pubblici cessati dal servizio. La Corte costituzionale richiamava un intervento legislativo sollecito per rendere omogenei tutti i trattamenti retributivi, pensionistici e previdenziali.
        Nonostante sia stata approvata la citata legge n. 87 del 1994, un certo numero di pensionati, per scarsa informazione data al provvedimento, non ha presentato la domanda entro il termine perentorio previsto dalla medesima.
        Si ritiene opportuno peraltro sopperire a quella che è divenuta una ingiustizia sostanziale, anche se non formale, e consentire, con la presente proposta di legge, a quanti non hanno potuto presentare la domanda nel termine previsto dalla legge n. 87 del 1994, la riapertura dello stesso, tenendo presente che la copertura finanziaria risulta già assicurata dalla citata legge n. 87 del 1994.
        Va precisato che con la presente proposta di legge altro non si fa che consentire l'attuazione non di un nuovo diritto, ma di un diritto già spettante e non utilizzato per ragioni burocratiche e non sostanziali (articolo 6).




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