XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2204
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, e
successive modificazioni, sono stati ammessi con riserva ai
concorsi banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, si applicano i requisiti di accesso previsti
dall'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
Art. 2.
1. Il personale dipendente della soppressa Azienda di
Stato per i servizi telefonici e in servizio, alla data di
entrata in vigore della presente legge, presso la Telecom spa,
ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, e successive
modificazioni, può, entro il 30 giugno 2002, a pena di
decadenza, presentare domanda alle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per il trasferimento per mobilità. Al
trasferimento presso le amministrazioni dello Stato e gli enti
pubblici non economici nazionali si provvede con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e
sulla base delle effettive esigenze di funzionalità delle
predette amministrazioni. Per le altre amministrazioni
pubbliche il trasferimento avviene nel rispetto della
programmazione dei fabbisogni del personale e nei limiti
previsti dai commi 1 e 19 del citato articolo 39 della legge
n. 449 del 1997.
2. Per l'assegnazione del personale di cui al comma 1 del
presente articolo, le amministrazioni pubbliche applicano i
criteri di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Ministro
delle poste e delle comunicazioni 5 luglio 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n.
66-bis del 20 agosto 1993, tenuto conto della qualifica
e del livello posseduti dagli interessati alla data del
passaggio previsto dalla legge 29 gennaio 1992, n. 58, e
successive modificazioni.
Art. 3.
1. L'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
"3. Il personale delle amministrazioni pubbliche che
riveste da almeno tredici anni le qualifiche di direttore di
divisione e di ispettore generale e che ha prestato almeno
ventitré anni di effettivo servizio nelle qualifiche
corrispondenti alla ex carriera direttiva transita nella
qualifica di dirigente conservando l'anzianità di
servizio".
Art. 4.
1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"Ferma restando la distinzione di ruoli e funzioni, i
dirigenti e le specifiche tipologie professionali
costituiscono un'area di contrattazione comune e separata
relativamente ad uno o più comparti";
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"Per i dipendenti pubblici che svolgono compiti scientifici o
di ricerca comportanti eventualmente anche l'iscrizione ad
albi, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei
contratti collettivi di comparto".
Art. 5.
1. Coloro che sono stati ammessi con riserva, a seguito di
ordinanza cautelare emessa da organi della giustizia
amministrativa, a partecipare alla terza tornata dei giudizi
di idoneità a professore associato e che hanno conseguito la
idoneità con riserva, sono inquadrati in ruolo ai sensi
dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
2. Coloro che, trovandosi in posizione giuridica analoga a
quella dei colleghi ammessi con riserva a seguito di ordinanza
cautelare emessa ai sensi del comma 1, non hanno ottenuto lo
stesso provvedimento giudiziale e non hanno potuto sostenere
la prova della terza tornata riservata per il conseguimento
del giudizio di idoneità a professore associato, sono ammessi
ad una tornata riservata di giudizio di idoneità da svolgere
con le medesime regole, e da indire entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2, della legge
29 gennaio 1994, n. 87, è prorogato sino al novantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.