XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2204




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, e successive modificazioni, sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i requisiti di accesso previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Art. 2.

        1. Il personale dipendente della soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici e in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Telecom spa, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, e successive modificazioni, può, entro il 30 giugno 2002, a pena di decadenza, presentare domanda alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il trasferimento per mobilità. Al trasferimento presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici nazionali si provvede con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e sulla base delle effettive esigenze di funzionalità delle predette amministrazioni. Per le altre amministrazioni pubbliche il trasferimento avviene nel rispetto della programmazione dei fabbisogni del personale e nei limiti previsti dai commi 1 e 19 del citato articolo 39 della legge n. 449 del 1997.
        2. Per l'assegnazione del personale di cui al comma 1 del presente articolo, le amministrazioni pubbliche applicano i criteri di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle poste e delle comunicazioni 5 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 66-bis del 20 agosto 1993, tenuto conto della qualifica e del livello posseduti dagli interessati alla data del passaggio previsto dalla legge 29 gennaio 1992, n. 58, e successive modificazioni.


Art. 3.

        1. L'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

        "3. Il personale delle amministrazioni pubbliche che riveste da almeno tredici anni le qualifiche di direttore di divisione e di ispettore generale e che ha prestato almeno ventitré anni di effettivo servizio nelle qualifiche corrispondenti alla ex carriera direttiva transita nella qualifica di dirigente conservando l'anzianità di servizio".


Art. 4.

        1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ferma restando la distinzione di ruoli e funzioni, i dirigenti e le specifiche tipologie professionali costituiscono un'area di contrattazione comune e separata relativamente ad uno o più comparti";

            b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per i dipendenti pubblici che svolgono compiti scientifici o di ricerca comportanti eventualmente anche l'iscrizione ad albi, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto".

Art. 5.

        1. Coloro che sono stati ammessi con riserva, a seguito di ordinanza cautelare emessa da organi della giustizia amministrativa, a partecipare alla terza tornata dei giudizi di idoneità a professore associato e che hanno conseguito la idoneità con riserva, sono inquadrati in ruolo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
        2. Coloro che, trovandosi in posizione giuridica analoga a quella dei colleghi ammessi con riserva a seguito di ordinanza cautelare emessa ai sensi del comma 1, non hanno ottenuto lo stesso provvedimento giudiziale e non hanno potuto sostenere la prova della terza tornata riservata per il conseguimento del giudizio di idoneità a professore associato, sono ammessi ad una tornata riservata di giudizio di idoneità da svolgere con le medesime regole, e da indire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 6.

        1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 29 gennaio 1994, n. 87, è prorogato sino al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.



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