XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2203




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, prevedeva, nella sua formulazione originaria, la sospensione, dalle funzioni relative a cariche elettive o di componente di organi amministrativi nelle regioni e negli enti locali per i soggetti che erano stati sottoposti a procedimento penale per i reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale o per altri reati specificati. L'articolo 15 citato, con l'articolo 1 della legge n. 16 del 1992, veniva modificato prevedendo anche i reati contro la pubblica amministrazione e prevedendo, altresì, la non candidabilità per i soggetti incorsi in tali delitti. La nota sentenza n. 141 del 1996 della Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15 della legge n. 55 del 1990 nella parte in cui prevedeva la non candidabilità o la sospensione dalle citate cariche, ancora prima che la sentenza passasse in giudicato. La predetta normativa è poi confluita nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
        Partendo da tale premessa, con la presente proposta di legge si intende estendere ai condannati per i reati già previsti dall'articolo 15 della legge n. 55 del 1990, come modificato dall'articolo 1 della legge n. 16 del 1992, la ineleggibilità alle cariche di deputato e senatore.
        Stante l'attuale situazione, infatti, si verifica il paradosso che, mentre una persona condannata per fatti di mafia o per reati contro la pubblica amministrazione non può essere candidata a sindaco o essere nominata assessore in un piccolo comune, viceversa la medesima persona può essere eletta parlamentare della Repubblica italiana e rivestire addirittura cariche ministeriali o altre cariche altamente prestigiose.




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