XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2203
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 15 della legge 19
marzo 1990, n. 55, prevedeva, nella sua formulazione
originaria, la sospensione, dalle funzioni relative a cariche
elettive o di componente di organi amministrativi nelle
regioni e negli enti locali per i soggetti che erano stati
sottoposti a procedimento penale per i reati di cui
all'articolo 416-bis del codice penale o per altri reati
specificati. L'articolo 15 citato, con l'articolo 1 della
legge n. 16 del 1992, veniva modificato prevedendo anche i
reati contro la pubblica amministrazione e prevedendo,
altresì, la non candidabilità per i soggetti incorsi in tali
delitti. La nota sentenza n. 141 del 1996 della Corte
costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 15 della legge n. 55 del 1990 nella parte in cui
prevedeva la non candidabilità o la sospensione dalle citate
cariche, ancora prima che la sentenza passasse in giudicato.
La predetta normativa è poi confluita nel testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000.
Partendo da tale premessa, con la presente proposta di
legge si intende estendere ai condannati per i reati già
previsti dall'articolo 15 della legge n. 55 del 1990, come
modificato dall'articolo 1 della legge n. 16 del 1992, la
ineleggibilità alle cariche di deputato e senatore.
Stante l'attuale situazione, infatti, si verifica il
paradosso che, mentre una persona condannata per fatti di
mafia o per reati contro la pubblica amministrazione non può
essere candidata a sindaco o essere nominata assessore in un
piccolo comune, viceversa la medesima persona può essere
eletta parlamentare della Repubblica italiana e rivestire
addirittura cariche ministeriali o altre cariche altamente
prestigiose.