XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2203




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il quarto comma dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti:

        "Non sono altresė eleggibili coloro che:

                a) sono stati condannati, con sentenza definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di tali sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o la cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

                b) sono stati condannati, con sentenza definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale, dall'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali) e dagli articoli 2, 3 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

                c) sono stati condannati con sentenza definitiva, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);

                d) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con sentenza definitiva, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

        Per tutti gli effetti disciplinati dal quinto comma, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale č equiparata a condanna.
        L'eventuale elezione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al quinto comma č nulla. Se una delle condizioni di cui al quinto comma sopravviene dopo l'elezione, essa comporta di diritto la sospensione della nomina.
        Le disposizioni previste dal quinto comma non si applicano nei confronti di chi č stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se č concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327".



Frontespizio Relazione