XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2203
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il quarto comma dell'articolo 7 del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti:
"Non sono altresė eleggibili coloro che:
a) sono stati condannati, con sentenza definitiva,
per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice
penale o per il delitto di associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un
delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico,
concernente la produzione o il traffico di tali sostanze, o
per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione,
l'esportazione, la vendita o la cessione, l'uso o il trasporto
di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di
favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a
taluno dei predetti reati;
b) sono stati condannati, con sentenza definitiva,
per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316
(peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis
(malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318
(corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione
in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di
un pubblico servizio) del codice penale, dall'articolo 2621
del codice civile (false comunicazioni sociali) e dagli
articoli 2, 3 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74;
c) sono stati condannati con sentenza definitiva,
per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione
dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico
servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);
d) coloro nei cui confronti il tribunale ha
applicato, con sentenza definitiva, una misura di prevenzione,
in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni
di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n.
646.
Per tutti gli effetti disciplinati dal quinto comma, la
sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura
penale č equiparata a condanna.
L'eventuale elezione di coloro che si trovano nelle
condizioni di cui al quinto comma č nulla. Se una delle
condizioni di cui al quinto comma sopravviene dopo l'elezione,
essa comporta di diritto la sospensione della nomina.
Le disposizioni previste dal quinto comma non si applicano
nei confronti di chi č stato sottoposto a misura di
prevenzione con provvedimento definitivo, se č concessa la
riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o
dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327".