XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2200
Onorevoli Colleghi! - La normativa sulla cosiddetta
"par condicio" (legge 22 febbraio 2000, n. 28, e legge
10 dicembre 1993, n. 515, nelle parti non abrogate) limita
fortemente l'attività informativa delle imprese radiofoniche e
televisive locali sia durante le campagne elettorali, sia nei
periodi non elettorali.
Tali limitazioni snaturano il ruolo informativo delle
imprese radiotelevisive locali impedendo alle stesse di
esprimere una propria linea editoriale e il proprio
orientamento.
L'elevato numero di imprese radiofoniche e televisive
locali, peraltro di diverso orientamento, è di per sé garanzia
di ampio pluralismo sicché non possono sussistere ragioni che
giustifichino le suddette limitazioni.
Peraltro la stessa legge n. 28 del 2000 regolamenta la
stampa periodica e quotidiana in modo assolutamente diverso
dalle imprese radiotelevisive locali.
Infatti la stampa periodica e quotidiana non subisce
alcuna limitazione alla propria attività di informazione,
cronaca e opinione e inoltre non è neppure oggetto di
regolamentazione al di fuori dei periodi non elettorali.
Tale disparità di trattamento non trova alcuna
giustificazione.
Si ritiene pertanto necessario sottrarre l'emittenza
locale dalla applicazione della normativa di cui sopra
prevedendo contestualmente una regolamentazione molto snella
delle trasmissioni di comunicazione politica e dei messaggi
politici autogestiti nei trenta giorni antecedenti le
consultazioni elettorali.
In particolare, la proposta di legge al comma 1
dell'articolo 1 rende inapplicabili all'emittenza locale le
disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 10 (ad
eccezione del comma 7) e 11 della legge n. 28 del 2000.
In tal modo resterebbero pertanto in vigore anche nei
confronti delle emittenti locali il disposto dell'articolo 4,
relativo alla comunicazione politica e ai messaggi politici
autogestiti in campagna elettorale, la previsione del divieto
di diffondere sondaggi politici ed elettorali (articolo 8
della legge n. 28 del 2000 e connesse disposizioni
sanzionatorie di cui all'articolo 10, comma 7, della stessa
legge) nonché le previsioni dell'articolo 9 recante la
disciplina della comunicazione istituzionale. Al riguardo è da
tenere presente che l'articolo 7 della legge n. 28 del 2000
non è contemplato tra le norme inapplicabili per le emittenti
locali, in quanto si riferisce ai messaggi politici su
quotidiani e periodici.
Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge rende
inapplicabili all'emittenza locale le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 5, della legge n. 515 del 1993, e
successive modificazioni. Si evidenzia che le altre norme
della legge n. 515 del 1993 sono state già abrogate
dall'articolo 13 della legge n. 28 del 2000 che non viene
modificato dalla presente proposta (ciò in quanto l'eventuale
reintroduzione delle norme della legge n. 515 del 1993 per
l'emittenza locale comporterebbe comunque la sottoposizione
della stessa a regole simili a quelle della legge n. 28 del
2000).
I restanti commi prevedono alcune modifiche all'originario
testo dell'articolo 4 della legge n. 28 del 2000, limitando
l'applicabilità del medesimo articolo 4 (rimasto vigente) nei
soli trenta giorni antecedenti la data delle votazioni di ogni
consultazione elettorale (anziché a decorrere dalla data di
convocazione dei comizi elettorali), e prevedendo
l'abrogazione di alcune disposizioni della stessa legge, per
armonizzarla ai contenuti della presente iniziativa. In
particolare la proposta di legge abroga la lettera a)
del comma 2, dell'articolo 4 della legge n. 28 del 2000.
Sempre con riguardo all'articolo 4 della citata legge si
sostituiscono, al comma 5, le parole: "e congiuntamente
attestati dall'emittente e dal soggetto politico" con le
seguenti: "e attestati dall'emittente sulla base del proprio
palinsesto".