XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2200




        Onorevoli Colleghi! - La normativa sulla cosiddetta "par condicio" (legge 22 febbraio 2000, n. 28, e legge 10 dicembre 1993, n. 515, nelle parti non abrogate) limita fortemente l'attività informativa delle imprese radiofoniche e televisive locali sia durante le campagne elettorali, sia nei periodi non elettorali.
        Tali limitazioni snaturano il ruolo informativo delle imprese radiotelevisive locali impedendo alle stesse di esprimere una propria linea editoriale e il proprio orientamento.
        L'elevato numero di imprese radiofoniche e televisive locali, peraltro di diverso orientamento, è di per sé garanzia di ampio pluralismo sicché non possono sussistere ragioni che giustifichino le suddette limitazioni.
        Peraltro la stessa legge n. 28 del 2000 regolamenta la stampa periodica e quotidiana in modo assolutamente diverso dalle imprese radiotelevisive locali.
        Infatti la stampa periodica e quotidiana non subisce alcuna limitazione alla propria attività di informazione, cronaca e opinione e inoltre non è neppure oggetto di regolamentazione al di fuori dei periodi non elettorali.
        Tale disparità di trattamento non trova alcuna giustificazione.
        Si ritiene pertanto necessario sottrarre l'emittenza locale dalla applicazione della normativa di cui sopra prevedendo contestualmente una regolamentazione molto snella delle trasmissioni di comunicazione politica e dei messaggi politici autogestiti nei trenta giorni antecedenti le consultazioni elettorali.
        In particolare, la proposta di legge al comma 1 dell'articolo 1 rende inapplicabili all'emittenza locale le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 10 (ad eccezione del comma 7) e 11 della legge n. 28 del 2000.
        In tal modo resterebbero pertanto in vigore anche nei confronti delle emittenti locali il disposto dell'articolo 4, relativo alla comunicazione politica e ai messaggi politici autogestiti in campagna elettorale, la previsione del divieto di diffondere sondaggi politici ed elettorali (articolo 8 della legge n. 28 del 2000 e connesse disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 10, comma 7, della stessa legge) nonché le previsioni dell'articolo 9 recante la disciplina della comunicazione istituzionale. Al riguardo è da tenere presente che l'articolo 7 della legge n. 28 del 2000 non è contemplato tra le norme inapplicabili per le emittenti locali, in quanto si riferisce ai messaggi politici su quotidiani e periodici.
        Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge rende inapplicabili all'emittenza locale le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 515 del 1993, e successive modificazioni. Si evidenzia che le altre norme della legge n. 515 del 1993 sono state già abrogate dall'articolo 13 della legge n. 28 del 2000 che non viene modificato dalla presente proposta (ciò in quanto l'eventuale reintroduzione delle norme della legge n. 515 del 1993 per l'emittenza locale comporterebbe comunque la sottoposizione della stessa a regole simili a quelle della legge n. 28 del 2000).
        I restanti commi prevedono alcune modifiche all'originario testo dell'articolo 4 della legge n. 28 del 2000, limitando l'applicabilità del medesimo articolo 4 (rimasto vigente) nei soli trenta giorni antecedenti la data delle votazioni di ogni consultazione elettorale (anziché a decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali), e prevedendo l'abrogazione di alcune disposizioni della stessa legge, per armonizzarla ai contenuti della presente iniziativa. In particolare la proposta di legge abroga la lettera a) del comma 2, dell'articolo 4 della legge n. 28 del 2000. Sempre con riguardo all'articolo 4 della citata legge si sostituiscono, al comma 5, le parole: "e congiuntamente attestati dall'emittente e dal soggetto politico" con le seguenti: "e attestati dall'emittente sulla base del proprio palinsesto".




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