XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2200
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 10,
ad eccezione del comma 7, e 11 della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, non si applicano nei confronti delle emittenti
radiofoniche e televisive locali.
2. L'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n.
515, e successive modificazioni, non si applica nei confronti
delle emittenti radiofoniche e televisive locali.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22
febbraio 2000, n. 28, come modificato dal presente articolo,
si applicano nei confronti delle emittenti radiofoniche e
televisive locali nei trenta giorni precedenti la data delle
votazioni di ogni consultazione elettorale.
4. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, è abrogata.
5. All'articolo 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, le parole: "e congiuntamente attestati dall'emittente e
dal soggetto politico" sono sostituite dalle seguenti: "e
attestati dall'emittente sulla base del proprio
palinsesto".