XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2200




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 10, ad eccezione del comma 7, e 11 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, non si applicano nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive locali.
        2. L'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, non si applica nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive locali.
        3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificato dal presente articolo, si applicano nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive locali nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni di ogni consultazione elettorale.
        4. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è abrogata.
        5. All'articolo 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le parole: "e congiuntamente attestati dall'emittente e dal soggetto politico" sono sostituite dalle seguenti: "e attestati dall'emittente sulla base del proprio palinsesto".



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