XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2199




        Onorevoli Colleghi! - L'evoluzione della società, con le sue innegabili influenze nel mondo del lavoro, ha portato la crisi del sindacato tradizionale. Tale crisi è dimostrata dalla fuga dei lavoratori verso sindacati alternativi che facciano miglior uso della rappresentatività che non quello di utilizzare la consistenza numerica per scopi politici.
        La reazione dei lavoratori con il loro spostamento dal mastodonte della "Triplice", vincolato politicamente ai vecchi partiti di potere e perciò soggetto ad ogni sorta di ricatto e compromesso, verso sindacati minori (liberi invece da ricatti e compromessi) ha portato come conseguenza l'inattualità dello statuto dei lavoratori.
        I vari concetti di "sindacato nazionale", di "maggiore rappresentatività" e la preclusione di diritti ai sindacati che non siano già firmatari di contratti, si sono rivelati strumento di ritorsione nei confronti dei sindacati alternativi; mezzo di repressione della libertà sindacale dei lavoratori attraverso scelte di sindacati che non siano quelli storici.
        Sostanzialmente, i concetti esposti impediscono al sindacato che non sia già maggiormente rappresentativo di diventarlo, soffocandone sul nascere ogni possibilità di crescita.
        Il mancato riconoscimento alle rappresentanze sindacali aziendali toglie voce al sindacato in azienda, vanificando così la delega di rappresentanza concessagli dai lavoratori; l'impossibilità di adire la magistratura secondo quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori), pone i sindacati alternativi nella scomoda posizione di non poter far valere i propri diritti in tempi brevi; il mancato riconoscimento di pretendere la repressione della condotta antisindacale pone il piccolo sindacato nella condizione di non potersi nemmeno difendere adeguatamente; il non partecipare al tavolo delle trattative rende inutile qualsiasi delega conferita al sindacato.
        Sostanzialmente, si chiede quale prospettiva possa avere un sindacato che non sia maggiormente rappresentativo di diventarlo in queste condizioni. Ci si chiede anche come si possa pretendere che i lavoratori rinnovino l'adesione ad un sindacato impossibilitato, suo malgrado, a rappresentarli adeguatamente.
        Il "Golia" della Triplice fonda la sua forza sulla maggiore rappresentatività guadagnata in un momento storico ben diverso da quello attuale, senza dover lottare con altre confederazioni e soprattutto senza fare i conti con lo statuto dei lavoratori.
        L'esigenza manifestata nel mondo del lavoro di rivolgersi ad organizzazioni sindacali meno rappresentative sul piano numerico, ma più efficienti e meglio rappresentative da un punto di vista sostanziale, urta oggi con l'obbligo giuridico, imposto dallo statuto dei lavoratori, di conquistarsi la rappresentatività sul campo.
        Questa rappresentatività, tuttavia, non può essere conseguita se non con l'adesione dei lavoratori ai quali, in questa situazione, il "Davide alternativo" può offrire poco o nulla.
        Da qui l'esigenza di una sostanziale modifica del titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, per consentire anche ai sindacati minori ed ai lavoratori ad essi iscritti quei diritti sanciti, oltre che dall'articolo 1 della legge che si vuole modificare, dalla stessa Costituzione.
        Perciò con la presente proposta di legge si introduce, all'articolo 1, il concetto di associazione sindacale rappresentativa sul piano regionale, provinciale od aziendale al fine di riconoscere anche a queste associazioni i diritti sindacali sanciti dallo statuto dei lavoratori.
        E' mantenuto il concetto di sindacato maggiormente rappresentativo sul piano nazionale, intendendosi per tale quella associazione sindacale che ha un numero di iscritti non inferiore al 5 per cento nella categoria professionale rappresentata. Lo stesso metodo di valutazione vale anche per le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano regionale, provinciale od aziendale, le quali sono ritenute tali quando hanno un numero di iscritti non inferiore al 5 per cento nella categoria professionale rappresentata nella regione, nella provincia o nell'azienda.
        Alle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale spetta il diritto di partecipare alla contrattazione ed alla firma dei contratti collettivi nazionali di lavoro; mentre alle organizzazioni rappresentative sul piano regionale, provinciale od aziendale, spetta il diritto alla contrattazione regionale, provinciale od aziendale.
        Viene poi affrontato il problema delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA), che durano in carica al massimo ventiquattro mesi.
        L'esperienza negativa delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU), previste dall'accordo del 23 luglio 1993 sul costo del lavoro, ha già dimostrato all'atto pratico, dove si è voluto realizzarle, la carenza di democrazia e l'arbitrarietà di questo istituto voluto da CGIL, CISL e UIL.
        E' necessario stabilire perciò per legge regole precise di democrazia sindacale all'interno dei luoghi di lavoro, al fine di evitare prevaricazioni e falsificazioni dei dati di rappresentanza ed il monopolio dei diritti sindacali da parte di sindacati cosiddetti maggiormente rappresentativi sul piano nazionale.
        La presente proposta di legge prevede perciò il diritto di costituire le rappresentanze sindacali aziendali anche per i sindacati rappresentativi sul piano regionale, provinciale od aziendale, così come individuati dagli articoli 1 e 2.
        Solo quando il 50 per cento più uno degli addetti nell'unità produttiva lo richieda, le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite per elezione con il metodo proporzionale puro, dando la più ampia possibilità di partecipazione a tutte le organizzazioni sindacali che abbiano i requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 od anche a liste spontanee di lavoratori costituitesi ad hoc per le elezioni della rappresentanza sindacale aziendale, a condizione, però, che queste liste siano sottoscritte almeno dal 5 per cento dei lavoratori dipendenti addetti nell'unità produttiva.
        E' previsto espressamente che l'obbligo della raccolta delle firme valga solo per le organizzazioni sindacali o gruppi di lavoratori che, all'interno dell'unità produttiva, hanno un numero di iscritti inferiore al 5 per cento. Questa norma vuole evitare l'uso ostruzionistico della raccolta delle firme più volte attuato in passato in occasione di elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie da CGIL, CISL e UIL.
        Con l'introduzione degli articoli 19-quater e 19-quinquies nella legge 20 maggio 1970, n. 300, si disciplina il rinnovo delle rappresentanze sindacali aziendali e si stabilisce il rapporto tra il numero di componenti delle rappresentanze sindacali aziendali ed il numero dei dipendenti dell'azienda.
        L'articolo 3, infine, stabilisce che tutti i sindacati che hanno depositato il proprio statuto hanno il diritto a percepire le quote associative mediante ritenute mensili sulla paga o sulla pensione, stabilendo, una volta per tutte, che sono titolari di tale diritto sia i lavoratori sia i sindacati ai quali i lavoratori vogliono mensilmente dare il loro contributo. Perciò, l'azione legale contro il datore di lavoro che non vuole riconoscere il diritto alla trattenuta sindacale sulla busta paga o sulla pensione, mediante delega, può essere intrapresa sia dal lavoratore, sia dal sindacato che si vedano negare tale diritto. La delega sindacale decade immediatamente con la comunicazione scritta al datore di lavoro o all'ente erogante la pensione e non è valida alcuna norma contraria, anche se di natura contrattuale. Inoltre, le deleghe per le ritenute sindacali sulle pensioni hanno valore annuale e non possono essere rinnovate tacitamente.
        L'articolo 4 coordina le nuove disposizioni contenute nella presente proposta con il testo della legge 20 maggio 1970, n. 300.




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