XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2199
Onorevoli Colleghi! - L'evoluzione della società, con
le sue innegabili influenze nel mondo del lavoro, ha portato
la crisi del sindacato tradizionale. Tale crisi è dimostrata
dalla fuga dei lavoratori verso sindacati alternativi che
facciano miglior uso della rappresentatività che non quello di
utilizzare la consistenza numerica per scopi politici.
La reazione dei lavoratori con il loro spostamento dal
mastodonte della "Triplice", vincolato politicamente ai vecchi
partiti di potere e perciò soggetto ad ogni sorta di ricatto e
compromesso, verso sindacati minori (liberi invece da ricatti
e compromessi) ha portato come conseguenza l'inattualità dello
statuto dei lavoratori.
I vari concetti di "sindacato nazionale", di "maggiore
rappresentatività" e la preclusione di diritti ai sindacati
che non siano già firmatari di contratti, si sono rivelati
strumento di ritorsione nei confronti dei sindacati
alternativi; mezzo di repressione della libertà sindacale dei
lavoratori attraverso scelte di sindacati che non siano quelli
storici.
Sostanzialmente, i concetti esposti impediscono al
sindacato che non sia già maggiormente rappresentativo di
diventarlo, soffocandone sul nascere ogni possibilità di
crescita.
Il mancato riconoscimento alle rappresentanze sindacali
aziendali toglie voce al sindacato in azienda, vanificando
così la delega di rappresentanza concessagli dai lavoratori;
l'impossibilità di adire la magistratura secondo quanto
previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei
lavoratori), pone i sindacati alternativi nella scomoda
posizione di non poter far valere i propri diritti in tempi
brevi; il mancato riconoscimento di pretendere la repressione
della condotta antisindacale pone il piccolo sindacato nella
condizione di non potersi nemmeno difendere adeguatamente; il
non partecipare al tavolo delle trattative rende inutile
qualsiasi delega conferita al sindacato.
Sostanzialmente, si chiede quale prospettiva possa avere
un sindacato che non sia maggiormente rappresentativo di
diventarlo in queste condizioni. Ci si chiede anche come si
possa pretendere che i lavoratori rinnovino l'adesione ad un
sindacato impossibilitato, suo malgrado, a rappresentarli
adeguatamente.
Il "Golia" della Triplice fonda la sua forza sulla
maggiore rappresentatività guadagnata in un momento storico
ben diverso da quello attuale, senza dover lottare con altre
confederazioni e soprattutto senza fare i conti con lo statuto
dei lavoratori.
L'esigenza manifestata nel mondo del lavoro di rivolgersi
ad organizzazioni sindacali meno rappresentative sul piano
numerico, ma più efficienti e meglio rappresentative da un
punto di vista sostanziale, urta oggi con l'obbligo giuridico,
imposto dallo statuto dei lavoratori, di conquistarsi la
rappresentatività sul campo.
Questa rappresentatività, tuttavia, non può essere
conseguita se non con l'adesione dei lavoratori ai quali, in
questa situazione, il "Davide alternativo" può offrire poco o
nulla.
Da qui l'esigenza di una sostanziale modifica del titolo
III della legge 20 maggio 1970, n. 300, per consentire anche
ai sindacati minori ed ai lavoratori ad essi iscritti quei
diritti sanciti, oltre che dall'articolo 1 della legge che si
vuole modificare, dalla stessa Costituzione.
Perciò con la presente proposta di legge si introduce,
all'articolo 1, il concetto di associazione sindacale
rappresentativa sul piano regionale, provinciale od aziendale
al fine di riconoscere anche a queste associazioni i diritti
sindacali sanciti dallo statuto dei lavoratori.
E' mantenuto il concetto di sindacato maggiormente
rappresentativo sul piano nazionale, intendendosi per tale
quella associazione sindacale che ha un numero di iscritti non
inferiore al 5 per cento nella categoria professionale
rappresentata. Lo stesso metodo di valutazione vale anche per
le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
regionale, provinciale od aziendale, le quali sono ritenute
tali quando hanno un numero di iscritti non inferiore al 5 per
cento nella categoria professionale rappresentata nella
regione, nella provincia o nell'azienda.
Alle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale spetta il diritto di partecipare alla contrattazione
ed alla firma dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
mentre alle organizzazioni rappresentative sul piano
regionale, provinciale od aziendale, spetta il diritto alla
contrattazione regionale, provinciale od aziendale.
Viene poi affrontato il problema delle rappresentanze
sindacali aziendali (RSA), che durano in carica al massimo
ventiquattro mesi.
L'esperienza negativa delle rappresentanze sindacali
unitarie (RSU), previste dall'accordo del 23 luglio 1993 sul
costo del lavoro, ha già dimostrato all'atto pratico, dove si
è voluto realizzarle, la carenza di democrazia e
l'arbitrarietà di questo istituto voluto da CGIL, CISL e
UIL.
E' necessario stabilire perciò per legge regole precise di
democrazia sindacale all'interno dei luoghi di lavoro, al fine
di evitare prevaricazioni e falsificazioni dei dati di
rappresentanza ed il monopolio dei diritti sindacali da parte
di sindacati cosiddetti maggiormente rappresentativi sul piano
nazionale.
La presente proposta di legge prevede perciò il diritto di
costituire le rappresentanze sindacali aziendali anche per i
sindacati rappresentativi sul piano regionale, provinciale od
aziendale, così come individuati dagli articoli 1 e 2.
Solo quando il 50 per cento più uno degli addetti
nell'unità produttiva lo richieda, le rappresentanze sindacali
aziendali possono essere costituite per elezione con il metodo
proporzionale puro, dando la più ampia possibilità di
partecipazione a tutte le organizzazioni sindacali che abbiano
i requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 od anche a liste
spontanee di lavoratori costituitesi ad hoc per le
elezioni della rappresentanza sindacale aziendale, a
condizione, però, che queste liste siano sottoscritte almeno
dal 5 per cento dei lavoratori dipendenti addetti nell'unità
produttiva.
E' previsto espressamente che l'obbligo della raccolta
delle firme valga solo per le organizzazioni sindacali o
gruppi di lavoratori che, all'interno dell'unità produttiva,
hanno un numero di iscritti inferiore al 5 per cento. Questa
norma vuole evitare l'uso ostruzionistico della raccolta delle
firme più volte attuato in passato in occasione di elezioni
delle rappresentanze sindacali unitarie da CGIL, CISL e
UIL.
Con l'introduzione degli articoli 19-quater e
19-quinquies nella legge 20 maggio 1970, n. 300, si
disciplina il rinnovo delle rappresentanze sindacali aziendali
e si stabilisce il rapporto tra il numero di componenti delle
rappresentanze sindacali aziendali ed il numero dei dipendenti
dell'azienda.
L'articolo 3, infine, stabilisce che tutti i sindacati che
hanno depositato il proprio statuto hanno il diritto a
percepire le quote associative mediante ritenute mensili sulla
paga o sulla pensione, stabilendo, una volta per tutte, che
sono titolari di tale diritto sia i lavoratori sia i sindacati
ai quali i lavoratori vogliono mensilmente dare il loro
contributo. Perciò, l'azione legale contro il datore di lavoro
che non vuole riconoscere il diritto alla trattenuta sindacale
sulla busta paga o sulla pensione, mediante delega, può essere
intrapresa sia dal lavoratore, sia dal sindacato che si vedano
negare tale diritto. La delega sindacale decade immediatamente
con la comunicazione scritta al datore di lavoro o all'ente
erogante la pensione e non è valida alcuna norma contraria,
anche se di natura contrattuale. Inoltre, le deleghe per le
ritenute sindacali sulle pensioni hanno valore annuale e non
possono essere rinnovate tacitamente.
L'articolo 4 coordina le nuove disposizioni contenute
nella presente proposta con il testo della legge 20 maggio
1970, n. 300.