XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2199




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al primo comma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

        "b) delle associazioni sindacali rappresentative sul piano regionale, provinciale od aziendale".


Art. 2.

        1. Dopo l'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono inseriti i seguenti:

        "Art. 19-bis. - (Organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa sul piano nazionale) - 1. E' associazione sindacale maggiormente rappresentativa sul piano nazionale quella che, su tutto il territorio italiano, ha un numero di iscritti non inferiore al 5 per cento delle adesioni complessivamente espresse dai lavoratori occupati nella categoria professionale rappresentata.
            2. E' competenza dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa sul piano nazionale partecipare alla trattativa ed alla firma dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

        Art. 19-ter. - (Organizzazione sindacale rappresentativa sul piano regionale, provinciale o aziendale) - 1. E' associazione sindacale rappresentativa sul piano regionale, provinciale od aziendale, quella che nella regione, nella provincia o nell'azienda ha un numero di iscritti non inferiore al 5 per cento delle adesioni complessivamente espresse dai lavoratori occupati nella categoria professionale rappresentata.
            2. E' diritto della organizzazione sindacale rappresentativa sul piano regionale, provinciale od aziendale partecipare alla trattativa ed alla firma rispettivamente di contratti od accordi sindacali regionali, provinciali od aziendali.
            3. La certificazione degli iscritti avviene annualmente attraverso le direzioni regionali e provinciali del lavoro.
            4. Le certificazioni di cui al comma 3 sono pubbliche.

        Art. 19-quater. - (Rinnovo delle rappresentanze sindacali aziendali) - 1. La costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali può avvenire anche per elezione con metodo proporzionale, qualora lo richieda almeno il 50 per cento più uno degli addetti nell'unità produttiva.
            2. Possono essere eletti rappresentanti aziendali tutti i lavoratori dipendenti aventi diritto al voto indipendentemente dalla loro iscrizione a qualsiasi sindacato di categoria.
            3. Alla elezione delle rappresentanze sindacali aziendali possono concorrere:

            a) liste elettorali prescrutate dalle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

            b) liste elettorali prescrutate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano regionale, provinciale od aziendale;

            c) liste sottoscritte da un numero di lavoratori dipendenti nell'unità produttiva non inferiore al 5 per cento degli aventi diritto al voto.

            4. L'obbligo della raccolta delle firme sussiste esclusivamente per i casi di cui alla lettera c) del comma 3.
            5. Le rappresentanze sindacali aziendali elette conservano la loro qualifica anche se dimissionarie dal sindacato di appartenenza al momento della elezione o se radiate dal sindacato stesso.
            6. Le rappresentanze sindacali aziendali durano in carica per un periodo massimo di ventiquattro mesi.
            7. L'elezione delle rappresentanze sindacali aziendali viene indetta da quelle uscenti almeno un mese prima della scadenza del mandato.
            8. Entro dieci giorni dalla elezione delle nuove rappresentanze sindacali aziendali quelle uscenti devono comunicare all'azienda i nominativi dei nuovi eletti.
            9. Solo per motivi di particolare gravità le rappresentanze sindacali aziendali possono prolungare la propria permanenza in carica per il termine massimo di un mese.

        Art. 19-quinquies. - (Surroga di poteri alle rappresentanze sindacali aziendali) - 1. Qualora le rappresentanze sindacali aziendali in carica non provvedano nel termine stabilito ad indire le elezioni, il sindacato più rappresentativo in azienda, intendendosi per tale quello con il maggiore numero di iscritti nella unità produttiva, può indire le elezioni delle rappresentanze sindacali aziendali. In caso di ugual numero di iscritti tra due sindacati, si considera più rappresentativo quello con il maggior numero di iscritti in assoluto.

        Art. 19-sexies. - (Composizione delle rappresentanze sindacali aziendali) - 1. Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi nazionali di lavoro, possono essere eletti nelle rappresentanze sindacali aziendali:

                a) un componente nelle aziende con meno di quindici dipendenti;

            b) un componente ogni quindici dipendenti nelle unità di lavoro fino a quarantacinque dipendenti;

            c) tre componenti, più un ulteriore numero di componenti da determinare in ragione di uno ogni quarantacinque dipendenti, applicando tale rapporto oltre i quarantacinque nelle unità di lavoro che occupano fino a quattrocentocinquanta dipendenti;

            d) dodici componenti, più un ulteriore numero di componenti da determinare in ragione di uno ogni novanta dipendenti, applicando tale rapporto nelle unità di lavoro che occupano più di quattrocentocinquanta dipendenti".

Art. 3.

        1. All'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n 300, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "Il diritto di percepire contributi sindacali mensili dai lavoratori e dai pensionati loro iscritti, è riconosciuto ai sindacati che abbiano depositato il loro statuto.
        Il diritto di percepire le ritenute sul salario e sulla pensione mediante delega sindacale decade immediatamente a seguito di disdetta scritta comunicata al datore di lavoro o all'ente erogatore della pensione. Ogni disposizione contraria a quanto previsto dal presente comma è nulla.
        L'autorizzazione alla ritenuta sindacale sulla pensione ha validità annuale e non può essere tacitamente rinnovata".


Art. 4.

        1. Al primo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la parola: "nazionali" è sostituita dalle seguenti: "identificate ai sensi dell'articolo 19-bis".
        2. All'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dei sindacati che disturbano o impediscono il normale svolgimento delle attività di altri sindacati, facendo pressioni di qualunque tipo sul datore di lavoro o defiggendo i comunicati esposti".



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