XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2199
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al primo comma dell'articolo 19 della legge 20 maggio
1970, n. 300, la lettera b) è sostituita dalla
seguente:
"b) delle associazioni sindacali rappresentative sul
piano regionale, provinciale od aziendale".
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
sono inseriti i seguenti:
"Art. 19-bis. - (Organizzazione sindacale maggiormente
rappresentativa sul piano nazionale) - 1. E'
associazione sindacale maggiormente rappresentativa sul piano
nazionale quella che, su tutto il territorio italiano, ha un
numero di iscritti non inferiore al 5 per cento delle adesioni
complessivamente espresse dai lavoratori occupati nella
categoria professionale rappresentata.
2. E' competenza dell'organizzazione sindacale
maggiormente rappresentativa sul piano nazionale partecipare
alla trattativa ed alla firma dei contratti collettivi
nazionali di lavoro.
Art. 19-ter. - (Organizzazione sindacale
rappresentativa sul piano regionale, provinciale o aziendale)
- 1. E' associazione sindacale rappresentativa sul piano
regionale, provinciale od aziendale, quella che nella regione,
nella provincia o nell'azienda ha un numero di iscritti non
inferiore al 5 per cento delle adesioni complessivamente
espresse dai lavoratori occupati nella categoria professionale
rappresentata.
2. E' diritto della organizzazione sindacale
rappresentativa sul piano regionale, provinciale od aziendale
partecipare alla trattativa ed alla firma rispettivamente di
contratti od accordi sindacali regionali, provinciali od
aziendali.
3. La certificazione degli iscritti avviene
annualmente attraverso le direzioni regionali e provinciali
del lavoro.
4. Le certificazioni di cui al comma 3 sono
pubbliche.
Art. 19-quater. - (Rinnovo delle rappresentanze
sindacali aziendali) - 1. La costituzione delle
rappresentanze sindacali aziendali può avvenire anche per
elezione con metodo proporzionale, qualora lo richieda almeno
il 50 per cento più uno degli addetti nell'unità
produttiva.
2. Possono essere eletti rappresentanti aziendali
tutti i lavoratori dipendenti aventi diritto al voto
indipendentemente dalla loro iscrizione a qualsiasi sindacato
di categoria.
3. Alla elezione delle rappresentanze sindacali
aziendali possono concorrere:
a) liste elettorali prescrutate dalle associazioni
sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
b) liste elettorali prescrutate dalle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano regionale,
provinciale od aziendale;
c) liste sottoscritte da un numero di lavoratori
dipendenti nell'unità produttiva non inferiore al 5 per cento
degli aventi diritto al voto.
4. L'obbligo della raccolta delle firme sussiste
esclusivamente per i casi di cui alla lettera c) del
comma 3.
5. Le rappresentanze sindacali aziendali elette
conservano la loro qualifica anche se dimissionarie dal
sindacato di appartenenza al momento della elezione o se
radiate dal sindacato stesso.
6. Le rappresentanze sindacali aziendali durano in
carica per un periodo massimo di ventiquattro mesi.
7. L'elezione delle rappresentanze sindacali
aziendali viene indetta da quelle uscenti almeno un mese prima
della scadenza del mandato.
8. Entro dieci giorni dalla elezione delle nuove
rappresentanze sindacali aziendali quelle uscenti devono
comunicare all'azienda i nominativi dei nuovi eletti.
9. Solo per motivi di particolare gravità le
rappresentanze sindacali aziendali possono prolungare la
propria permanenza in carica per il termine massimo di un
mese.
Art. 19-quinquies. - (Surroga di poteri alle
rappresentanze sindacali aziendali) - 1. Qualora le
rappresentanze sindacali aziendali in carica non provvedano
nel termine stabilito ad indire le elezioni, il sindacato più
rappresentativo in azienda, intendendosi per tale quello con
il maggiore numero di iscritti nella unità produttiva, può
indire le elezioni delle rappresentanze sindacali aziendali.
In caso di ugual numero di iscritti tra due sindacati, si
considera più rappresentativo quello con il maggior numero di
iscritti in assoluto.
Art. 19-sexies. - (Composizione delle rappresentanze
sindacali aziendali) - 1. Salvo clausole più favorevoli
dei contratti collettivi nazionali di lavoro, possono essere
eletti nelle rappresentanze sindacali aziendali:
a) un componente nelle aziende con meno di
quindici dipendenti;
b) un componente ogni quindici dipendenti nelle
unità di lavoro fino a quarantacinque dipendenti;
c) tre componenti, più un ulteriore numero di
componenti da determinare in ragione di uno ogni
quarantacinque dipendenti, applicando tale rapporto oltre i
quarantacinque nelle unità di lavoro che occupano fino a
quattrocentocinquanta dipendenti;
d) dodici componenti, più un ulteriore numero di
componenti da determinare in ragione di uno ogni novanta
dipendenti, applicando tale rapporto nelle unità di lavoro che
occupano più di quattrocentocinquanta dipendenti".
Art. 3.
1. All'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n 300, e
successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"Il diritto di percepire contributi sindacali mensili dai
lavoratori e dai pensionati loro iscritti, è riconosciuto ai
sindacati che abbiano depositato il loro statuto.
Il diritto di percepire le ritenute sul salario e sulla
pensione mediante delega sindacale decade immediatamente a
seguito di disdetta scritta comunicata al datore di lavoro o
all'ente erogatore della pensione. Ogni disposizione contraria
a quanto previsto dal presente comma è nulla.
L'autorizzazione alla ritenuta sindacale sulla pensione ha
validità annuale e non può essere tacitamente rinnovata".
Art. 4.
1. Al primo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio
1970, n. 300, la parola: "nazionali" è sostituita dalle
seguenti: "identificate ai sensi dell'articolo
19-bis".
2. All'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"Le norme di cui al presente articolo si applicano anche
nei confronti dei sindacati che disturbano o impediscono il
normale svolgimento delle attività di altri sindacati, facendo
pressioni di qualunque tipo sul datore di lavoro o defiggendo
i comunicati esposti".