XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2197




        Onorevoli Colleghi! - La consulenza e l'assistenza avente ad oggetto la cessione di aziende commerciali o di quote di società a responsabilità limitata costituisce da sempre l'oggetto proprio delle professioni di avvocato, dottore commercialista e ragioniere e ciò secondo specifiche previsioni dei relativi ordinamenti professionali.
        Tali professionisti hanno quindi i requisiti legali per l'assistenza al compimento degli atti aventi per oggetto le aziende e le quote di società a responsabilità limitata.
        Non si giustifica la esclusione prevista dalla legge 12 agosto 1993, n. 310, del potere di individuazione dei soggetti che pongono in essere tali atti e di autentica delle relative firme, in quanto è inconcepibile l'assistenza e la consulenza se il professionista non ha piena conoscenza delle parti che pongono in essere tali negozi giuridici. Ciò consente ai professionisti in questione di individuare e qualificare i soggetti oltre che autenticarne le relative sottoscrizioni.
        Le considerazioni di cui sopra rendono necessaria l'approvazione della proposta di estensione dei compiti previsti dalla legge n. 310 del 1993 anche agli avvocati, dottori commercialisti e ragionieri iscritti in albi.




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