XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2197
Onorevoli Colleghi! - La consulenza e l'assistenza
avente ad oggetto la cessione di aziende commerciali o di
quote di società a responsabilità limitata costituisce da
sempre l'oggetto proprio delle professioni di avvocato,
dottore commercialista e ragioniere e ciò secondo specifiche
previsioni dei relativi ordinamenti professionali.
Tali professionisti hanno quindi i requisiti legali per
l'assistenza al compimento degli atti aventi per oggetto le
aziende e le quote di società a responsabilità limitata.
Non si giustifica la esclusione prevista dalla legge 12
agosto 1993, n. 310, del potere di individuazione dei soggetti
che pongono in essere tali atti e di autentica delle relative
firme, in quanto è inconcepibile l'assistenza e la consulenza
se il professionista non ha piena conoscenza delle parti che
pongono in essere tali negozi giuridici. Ciò consente ai
professionisti in questione di individuare e qualificare i
soggetti oltre che autenticarne le relative sottoscrizioni.
Le considerazioni di cui sopra rendono necessaria
l'approvazione della proposta di estensione dei compiti
previsti dalla legge n. 310 del 1993 anche agli avvocati,
dottori commercialisti e ragionieri iscritti in albi.