XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2197
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge 12 agosto
1993, n. 310, è aggiunto il seguente:
"2-bis. L'autentica delle scritture private aventi
ad oggetto trasferimenti di quote e di esercizi commerciali e
gli adempimenti previsti dagli articoli 2479 e 2556 del codice
civile, come modificati dalla presente legge, nonché dal
presente articolo, possono essere eseguiti anche da avvocati,
da dottori commercialisti e da ragionieri, iscritti nei
relativi albi professionali".