XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2197




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1993, n. 310, è aggiunto il seguente:

            "2-bis. L'autentica delle scritture private aventi ad oggetto trasferimenti di quote e di esercizi commerciali e gli adempimenti previsti dagli articoli 2479 e 2556 del codice civile, come modificati dalla presente legge, nonché dal presente articolo, possono essere eseguiti anche da avvocati, da dottori commercialisti e da ragionieri, iscritti nei relativi albi professionali".



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