XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2196




        Onorevoli Colleghi! - Il vigente ordinamento dei vari ruoli della Polizia di Stato subordina la nomina alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti, sovrintendenti, ispettori e commissari, oltre che alla regolare vincita dei previsti concorsi, con prove scritte ed orali, anche al superamento di un successivo corso di formazione.
        Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, prevede la dimissione d'ufficio dai rispettivi corsi, per assenza dovuta ad infermità superiori a quarantacinque giorni, riportate durante il corso.
        Con l'articolo 4 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, che ha reiterato il decreto-legge 8 mazzo 1994, n. 156, e che è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433, la norma è stata in parte emendata, in quanto si consente agli allievi appartenenti alla Polizia di Stato di chiedere l'ammissione al corso successivo, qualora dimessi per assenza protratta oltre il quarantacinquesimo giorno, per malattia dipendente da causa di servizio.
        Rimangono invece scoperte le situazioni degli allievi che abbiano contratto malattie non dipendenti da causa di servizio ovvero che non superino, per scarso profitto, il corso stesso.
        A questi, pur vincitori di concorso, non è consentita alcuna prova d'appello per la ripetizione del corso in questione e per gli stessi si verifica l'annullamento di un diritto acquisito già in gran parte attraverso la vincita del concorso, che ha già ampiamente consentito di dimostrare il possesso dei richiesti requisiti fisici, psico-attitudinali e culturali, per l'ingresso in Polizia o per l'accesso al ruolo superiore.
        Ne consegue che eventi causati da forza maggiore, come una sopravvenuta malattia non invalidante o altre contigenti situazioni incidenti su un servizio di sufficiente profitto, in relazione alle discipline del corso, devono consentire ai soggetti interessati di poter essere ammessi alla ripetizione del corso stesso.
        Su questioni di tale genere è già sorto un contenzioso che si sta facendo sempre più nutrito per i ricorsi avanzati davanti ai tribunali amministrativi da parte degli allievi colpiti da tale esclusione.
        La norma correttiva proposta eliminerebbe il danno ingiusto derivante dall'attuale normativa, senza peraltro incidere in alcun modo sulla selezione dei soggetti idonei a svolgere il compito di operatori di Polizia, in quanto tale selezione si intende già effettuata e superata e la prova di appello, qualora negativa, sarebbe irrevocabile e resisterebbe dinanzi a qualsiasi giudizio.
        La norma proposta non comporta alcuna spesa, in quanto i soggetti interessati risultano già essere vincitori di concorsi.




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