XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2196
Onorevoli Colleghi! - Il vigente ordinamento dei vari
ruoli della Polizia di Stato subordina la nomina alla
qualifica iniziale dei ruoli degli agenti, sovrintendenti,
ispettori e commissari, oltre che alla regolare vincita dei
previsti concorsi, con prove scritte ed orali, anche al
superamento di un successivo corso di formazione.
Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, prevede la dimissione d'ufficio dai rispettivi corsi,
per assenza dovuta ad infermità superiori a quarantacinque
giorni, riportate durante il corso.
Con l'articolo 4 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271,
che ha reiterato il decreto-legge 8 mazzo 1994, n. 156, e che
è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
1994, n. 433, la norma è stata in parte emendata, in quanto si
consente agli allievi appartenenti alla Polizia di Stato di
chiedere l'ammissione al corso successivo, qualora dimessi per
assenza protratta oltre il quarantacinquesimo giorno, per
malattia dipendente da causa di servizio.
Rimangono invece scoperte le situazioni degli allievi che
abbiano contratto malattie non dipendenti da causa di servizio
ovvero che non superino, per scarso profitto, il corso
stesso.
A questi, pur vincitori di concorso, non è consentita
alcuna prova d'appello per la ripetizione del corso in
questione e per gli stessi si verifica l'annullamento di un
diritto acquisito già in gran parte attraverso la vincita del
concorso, che ha già ampiamente consentito di dimostrare il
possesso dei richiesti requisiti fisici, psico-attitudinali e
culturali, per l'ingresso in Polizia o per l'accesso al ruolo
superiore.
Ne consegue che eventi causati da forza maggiore, come una
sopravvenuta malattia non invalidante o altre contigenti
situazioni incidenti su un servizio di sufficiente profitto,
in relazione alle discipline del corso, devono consentire ai
soggetti interessati di poter essere ammessi alla ripetizione
del corso stesso.
Su questioni di tale genere è già sorto un contenzioso che
si sta facendo sempre più nutrito per i ricorsi avanzati
davanti ai tribunali amministrativi da parte degli allievi
colpiti da tale esclusione.
La norma correttiva proposta eliminerebbe il danno
ingiusto derivante dall'attuale normativa, senza peraltro
incidere in alcun modo sulla selezione dei soggetti idonei a
svolgere il compito di operatori di Polizia, in quanto tale
selezione si intende già effettuata e superata e la prova di
appello, qualora negativa, sarebbe irrevocabile e resisterebbe
dinanzi a qualsiasi giudizio.
La norma proposta non comporta alcuna spesa, in quanto i
soggetti interessati risultano già essere vincitori di
concorsi.