XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2196




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 4 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433, sono aggiuntiti, in fine, i seguenti commi:

        "2-bis. Gli allievi, vincitori dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli di Polizia di Stato, dimessi dal corso di formazione per assenza dovuta a malattia sorta durante il corso o che non hanno superato il corso medesimo, fatta eccezione per i casi di espulsione, sono ammessi, in seguito a domanda e per una sola volta, alla frequenza del corso successivo.
        2-ter. Per le assenze verificatesi durante il corso successivo, si applicano le norme previste dai rispettivi ordinamenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione".



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