XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2196
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 4 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n.
433, sono aggiuntiti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. Gli allievi, vincitori dei concorsi per
l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli di Polizia di
Stato, dimessi dal corso di formazione per assenza dovuta a
malattia sorta durante il corso o che non hanno superato il
corso medesimo, fatta eccezione per i casi di espulsione, sono
ammessi, in seguito a domanda e per una sola volta, alla
frequenza del corso successivo.
2-ter. Per le assenze verificatesi durante il corso
successivo, si applicano le norme previste dai rispettivi
ordinamenti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione".