XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2191




        Onorevoli Colleghi! - Il tema del conflitto di interessi attraversa, ormai, tutte le sfere della società e in particolare il rapporto tra politica e poteri economici. In molti Paesi tale problema è stato affrontato con legislazioni che limitano la sfera di influenza che il potere politico ha nelle decisioni che attengono alle scelte di natura economica. E' il problema più generale del rapporto oggi esistente tra la politica e i poteri economici a divenire uno dei fattori di crisi delle democrazie occidentali, come evidenzia, da ultimo, il caso americano del fallimento della Enron e le implicazioni dirette che stanno riguardando il Capo della Casa Bianca.
        Il caso della concentrazione, in un unico soggetto, di poteri e capacità decisionali sia nella sfera della politica, sia in attività economiche, che hanno una rilevanza per la loro strategicità o per la loro dimensione, ha assunto nel nostro Paese un rilievo ancora più grande, essendo assenti limiti di qualunque genere nella nostra legislazione.
        La presente proposta di legge introduce un primo livello di tutela in tale senso, individuando una griglia di incompatibilità tra la difesa degli interessi collettivi e la difesa legittima di quelli di natura privatistica. Nel testo si ipotizzano una serie di attività, in settori definiti rilevanti, e cioè quelli della difesa, dell'energia, delle telecomunicazioni, dell'informatica, dei servizi erogati in regime di concessione, del credito, della finanza, delle assicurazioni, delle opere e dei lavori pubblici, della distribuzione commerciale, della pubblicità, delle industrie meccaniche, automobilistiche, chimiche e farmaceutiche, delle aziende di comunicazione di massa, delle concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, che risultano incompatibili con incarichi esecutivi e una griglia di dimensioni economiche che assumono la caratteristica di rilevanza legislativa, con differenti importi per i diversi livelli di incarichi. Il livello del Governo nazionale, ad esempio, è fissato in 7.746.853 euro, mentre quelli regionali provinciali e comunali rispettivamente in 3.873.426, 2.582.284 e 1.291.142 euro.
        Il soggetto che risulta rilevante, all'analisi condotta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (sentite sia la Commissione nazionale per le società e la borsa sia l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), ha a disposizione sei mesi per vendere le proprietà economiche rilevanti, scaduti i quali risulterebbe incompatibile con la carica assunta e decadrebbe automaticamente. Lo stesso soggetto non potrebbe ricoprire un incarico di natura esecutiva per un periodo di sei mesi dall'ottemperanza agli obblighi stabiliti dalla legge.
        Nel testo presentato, inoltre, risulta incompatibile con l'assunzione di cariche esecutive a qualunque livello il proseguimento di attività professionali o di lavoro dipendente a qualunque livello.
        Per quanto attiene agli eletti nelle varie Assemblee elettive, è previsto l'obbligo di documentare secondo le modalità previste dalle singole assemblee, le partecipazioni e le proprietà dei singoli eletti e dei loro parenti entro il secondo grado.




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