XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2191
Onorevoli Colleghi! - Il tema del conflitto di
interessi attraversa, ormai, tutte le sfere della società e in
particolare il rapporto tra politica e poteri economici. In
molti Paesi tale problema è stato affrontato con legislazioni
che limitano la sfera di influenza che il potere politico ha
nelle decisioni che attengono alle scelte di natura economica.
E' il problema più generale del rapporto oggi esistente tra la
politica e i poteri economici a divenire uno dei fattori di
crisi delle democrazie occidentali, come evidenzia, da ultimo,
il caso americano del fallimento della Enron e le implicazioni
dirette che stanno riguardando il Capo della Casa Bianca.
Il caso della concentrazione, in un unico soggetto, di
poteri e capacità decisionali sia nella sfera della politica,
sia in attività economiche, che hanno una rilevanza per la
loro strategicità o per la loro dimensione, ha assunto nel
nostro Paese un rilievo ancora più grande, essendo assenti
limiti di qualunque genere nella nostra legislazione.
La presente proposta di legge introduce un primo livello
di tutela in tale senso, individuando una griglia di
incompatibilità tra la difesa degli interessi collettivi e la
difesa legittima di quelli di natura privatistica. Nel testo
si ipotizzano una serie di attività, in settori definiti
rilevanti, e cioè quelli della difesa, dell'energia, delle
telecomunicazioni, dell'informatica, dei servizi erogati in
regime di concessione, del credito, della finanza, delle
assicurazioni, delle opere e dei lavori pubblici, della
distribuzione commerciale, della pubblicità, delle industrie
meccaniche, automobilistiche, chimiche e farmaceutiche, delle
aziende di comunicazione di massa, delle concessionarie della
riscossione di imposte statali o regionali o comunali, che
risultano incompatibili con incarichi esecutivi e una griglia
di dimensioni economiche che assumono la caratteristica di
rilevanza legislativa, con differenti importi per i diversi
livelli di incarichi. Il livello del Governo nazionale, ad
esempio, è fissato in 7.746.853 euro, mentre quelli regionali
provinciali e comunali rispettivamente in 3.873.426, 2.582.284
e 1.291.142 euro.
Il soggetto che risulta rilevante, all'analisi condotta
dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (sentite
sia la Commissione nazionale per le società e la borsa sia
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), ha a
disposizione sei mesi per vendere le proprietà economiche
rilevanti, scaduti i quali risulterebbe incompatibile con la
carica assunta e decadrebbe automaticamente. Lo stesso
soggetto non potrebbe ricoprire un incarico di natura
esecutiva per un periodo di sei mesi dall'ottemperanza agli
obblighi stabiliti dalla legge.
Nel testo presentato, inoltre, risulta incompatibile con
l'assunzione di cariche esecutive a qualunque livello il
proseguimento di attività professionali o di lavoro dipendente
a qualunque livello.
Per quanto attiene agli eletti nelle varie Assemblee
elettive, è previsto l'obbligo di documentare secondo le
modalità previste dalle singole assemblee, le partecipazioni e
le proprietà dei singoli eletti e dei loro parenti entro il
secondo grado.