XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2191




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. I titolari delle cariche pubbliche di cui all'articolo 2, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici.
        2. Per i titolari delle cariche di cui all'articolo 2 è vietata la partecipazione a deliberazioni pubbliche ed è comunque fatto obbligo di astenersi dall'adottare atti pubblici che incidano, direttamente o indirettamente, su condizioni personali del titolare della carica o del coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado.


Art. 2.

(Ambito di applicazione).

        1. Agli effetti della presente legge si intendono per titolari di cariche di Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, nonché i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; per titolari di cariche regionali si intendono i presidenti di regione e gli assessori regionali; per titolari di cariche provinciali si intendono i presidenti di provincia e gli assessori provinciali; per titolari di cariche comunali si intendono i sindaci, gli assessori comunali o i presidenti di municipalità e relativi assessori, ove previste.


Art. 3.

(Definizione di imprese rilevanti).

        1. Per imprese rilevanti si intendono le imprese operanti nei seguenti settori:

            a) difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;
            b) servizi erogati in regime di concessione;

            c) credito, finanza e assicurazioni;

            d) opere pubbliche e lavori pubblici;

            e) distribuzione commerciale e pubblicità;

            f) industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche;

            g) concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, imprese editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettimanali, settimanali e quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;

            h) concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, o comunque operanti in tale attività.


Art. 4.

(Principio di incompatibilità).

        1. Per l'intera durata della carica, ai soggetti di cui all'articolo 2 è vietata ogni altra attività professionale e lavorativa, pubblica o privata. Sono fatte salve le norme relative al regime di incompatibilità con il mandato parlamentare.


Art. 5.

(Principio di incompatibilità per i titolari di cariche di
Governo).

        1. E' incompatibile con le cariche di Governo ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato parlamentare.
        2. I titolari di cariche di Governo dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata del loro incarico.
        3. I titolari di cariche di Governo iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.
        4. I titolari di cariche di Governo non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.
        5. I titolari di cariche di Governo non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.
        6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica di Governo decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.
        7. Sono incompatibili con le cariche di Governo la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 7.746.853 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 3.


Art. 6.

(Principio di incompatibilità per i titolari di cariche
regionali).

        1. E' incompatibile con le cariche regionali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato di consigliere regionale.
        2. I titolari di cariche regionali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.
        3. I titolari di cariche regionali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.
        4. I titolari di cariche regionali non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.
        5. I titolari di cariche regionali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.
        6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica regionale decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.
        7. Sono incompatibili con le cariche regionali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 3.873.426 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 3.


Art. 7.

(Principio di incompatibilità per i titolari di cariche
provinciali).

        1. E' incompatibile con le cariche provinciali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato di consigliere provinciale.
        2. I titolari di cariche provinciali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.
        3. I titolari di cariche provinciali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.
        4. I titolari di cariche provinciali non possono esercitare per enti pubblici o privati incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.
        5. I titolari di cariche provinciali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.
        6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica provinciale decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.
        7. Sono incompatibili con le cariche provinciali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 2.582.284 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 3.


Art. 8.

(Principio di incompatibilità per i titolari di cariche
comunali).

        1. E' incompatibile con le cariche comunali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato di consigliere comunale.
        2. I titolari di cariche comunali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.
        3. I titolari di cariche comunali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.
        4. I titolari di cariche comunali non possono esercitare per enti pubblici o privati incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.
        5. I titolari di cariche comunali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.
        6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica comunale decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.
        7. Sono incompatibili con le cariche comunali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 1.291.142 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 3.

Art. 9.

(Attestazione delle attività economiche e deliberazione
dell'incompatibilità).

        1. Entro venti giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 2 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese o le attività economiche partecipate da essi o dal coniuge o dai parenti o affini entro il secondo grado negli ultimi dodici mesi.
        2. Ogni variazione alle partecipazioni in attività economiche dei soggetti di cui all'articolo 2 durante il loro mandato sono comunicate, entro quindici giorni, dall'interessato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
        3. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui ai commi 1 e 2 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Commissione nazionale per le società e la borsa, accerta le attività economiche rilevanti ai sensi della presente legge e le comunica immediatamente all'interessato e all'assemblea elettiva di riferimento.
        4. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera o delle assemblee elettive regionali, provinciali o comunali, possono richiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere gli accertamenti di cui al presente articolo.


Art. 10.

(Principio di trasparenza).

        1. Al fine di garantire la trasparenza tra la difesa dell'interesse pubblico e quello personale, è fatto obbligo agli eletti alle Camere e alle assemblee elettive regionali, provinciali e comunali, di dichiarare, secondo le modalità previste da appositi regolamenti approvati dalle rispettive assemblee, i patrimoni mobiliari e immobiliari posseduti direttamente o dal coniuge o dai parenti entro il secondo grado. E' altresì fatto obbligo di dichiarare ogni variazione del patrimonio entro il quindicesimo giorno dalla data in cui essa si verifica.


Art. 11.

(Alienazione dei beni).

        1. Entro sei mesi dalla data di comunicazione della incompatibilità accertata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il soggetto interessato provvede alla cessione delle partecipazioni incompatibili. E' vietata la cessione:

            a) al coniuge o ai parenti e affini entro il secondo grado;

            b) a società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

            c) a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina di cui alla presente legge, ovvero a società o altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero.


Art. 12.

(Sanzioni).

        1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 l'interessato decade dalla carica e non può ricoprire la medesima carica se non decorsi sei mesi dall'ottemperanza agli obblighi previsti dalla presente legge.
        2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 degli articoli 5, 6, 7 e 8, provvede d'ufficio la corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa.
        3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 o la presentazione di una dichiarazione falsa o incompleta, comportano la decadenza dalla carica elettiva secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui al medesimo articolo.



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