XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2191
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. I titolari delle cariche pubbliche di cui all'articolo
2, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di
dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi
pubblici.
2. Per i titolari delle cariche di cui all'articolo 2 è
vietata la partecipazione a deliberazioni pubbliche ed è
comunque fatto obbligo di astenersi dall'adottare atti
pubblici che incidano, direttamente o indirettamente, su
condizioni personali del titolare della carica o del coniuge o
dei parenti e affini entro il secondo grado.
Art. 2.
(Ambito di applicazione).
1. Agli effetti della presente legge si intendono per
titolari di cariche di Governo, il Presidente del Consiglio
dei ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, nonché i
commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400; per titolari di cariche
regionali si intendono i presidenti di regione e gli assessori
regionali; per titolari di cariche provinciali si intendono i
presidenti di provincia e gli assessori provinciali; per
titolari di cariche comunali si intendono i sindaci, gli
assessori comunali o i presidenti di municipalità e relativi
assessori, ove previste.
Art. 3.
(Definizione di imprese rilevanti).
1. Per imprese rilevanti si intendono le imprese operanti
nei seguenti settori:
a) difesa, energia, telecomunicazioni e
informatica;
b) servizi erogati in regime di concessione;
c) credito, finanza e assicurazioni;
d) opere pubbliche e lavori pubblici;
e) distribuzione commerciale e pubblicità;
f) industrie meccaniche e automobilistiche,
chimiche e farmaceutiche;
g) concessionarie private della radiodiffusione
sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, imprese
editrici di testate quotidiane, di testate periodiche,
plurisettimanali, settimanali e quindicinali con diffusione
nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di
comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o
dalle tecnologie utilizzate;
h) concessionarie della riscossione di imposte
statali o regionali o comunali, o comunque operanti in tale
attività.
Art. 4.
(Principio di incompatibilità).
1. Per l'intera durata della carica, ai soggetti di cui
all'articolo 2 è vietata ogni altra attività professionale e
lavorativa, pubblica o privata. Sono fatte salve le norme
relative al regime di incompatibilità con il mandato
parlamentare.
Art. 5.
(Principio di incompatibilità per i titolari di cariche di
Governo).
1. E' incompatibile con le cariche di Governo ogni tipo di
impiego, privato o pubblico, escluso il mandato
parlamentare.
2. I titolari di cariche di Governo dipendenti pubblici o
privati sono collocati in aspettativa per la durata del loro
incarico.
3. I titolari di cariche di Governo iscritti ad albi o
elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o
indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la
durata della carica.
4. I titolari di cariche di Governo non possono
esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni
di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore,
né analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata
della carica.
5. I titolari di cariche di Governo non possono assumere
incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende
pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata
della carica.
6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione
della carica di Governo decade automaticamente all'atto del
giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o
differita, per tali incarichi è vietata.
7. Sono incompatibili con le cariche di Governo la
titolarità o le partecipazioni economiche superiori a
7.746.853 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei
settori rilevanti di cui all'articolo 3.
Art. 6.
(Principio di incompatibilità per i titolari di cariche
regionali).
1. E' incompatibile con le cariche regionali ogni tipo di
impiego, privato o pubblico, escluso il mandato di consigliere
regionale.
2. I titolari di cariche regionali dipendenti pubblici o
privati sono collocati in aspettativa per la durata della
carica.
3. I titolari di cariche regionali iscritti ad albi o
elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o
indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la
durata della carica.
4. I titolari di cariche regionali non possono esercitare,
per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di
presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né
analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata
della carica.
5. I titolari di cariche regionali non possono assumere
incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende
pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata
della carica.
6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione
della carica regionale decade automaticamente all'atto del
giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o
differita, per tali incarichi è vietata.
7. Sono incompatibili con le cariche regionali la
titolarità o le partecipazioni economiche superiori a
3.873.426 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei
settori rilevanti di cui all'articolo 3.
Art. 7.
(Principio di incompatibilità per i titolari di cariche
provinciali).
1. E' incompatibile con le cariche provinciali ogni tipo
di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato di
consigliere provinciale.
2. I titolari di cariche provinciali dipendenti pubblici o
privati sono collocati in aspettativa per la durata della
carica.
3. I titolari di cariche provinciali iscritti ad albi o
elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o
indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la
durata della carica.
4. I titolari di cariche provinciali non possono
esercitare per enti pubblici o privati incarichi o funzioni di
presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né
analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata
della carica.
5. I titolari di cariche provinciali non possono assumere
incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende
pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata
della carica.
6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione
della carica provinciale decade automaticamente all'atto del
giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o
differita, per tali incarichi è vietata.
7. Sono incompatibili con le cariche provinciali la
titolarità o le partecipazioni economiche superiori a
2.582.284 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei
settori rilevanti di cui all'articolo 3.
Art. 8.
(Principio di incompatibilità per i titolari di cariche
comunali).
1. E' incompatibile con le cariche comunali ogni tipo di
impiego, privato o pubblico, escluso il mandato di consigliere
comunale.
2. I titolari di cariche comunali dipendenti pubblici o
privati sono collocati in aspettativa per la durata della
carica.
3. I titolari di cariche comunali iscritti ad albi o
elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o
indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la
durata della carica.
4. I titolari di cariche comunali non possono esercitare
per enti pubblici o privati incarichi o funzioni di
presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né
analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata
della carica.
5. I titolari di cariche comunali non possono assumere
incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende
pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata
della carica.
6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione
della carica comunale decade automaticamente all'atto del
giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o
differita, per tali incarichi è vietata.
7. Sono incompatibili con le cariche comunali la
titolarità o le partecipazioni economiche superiori a
1.291.142 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei
settori rilevanti di cui all'articolo 3.
Art. 9.
(Attestazione delle attività economiche e deliberazione
dell'incompatibilità).
1. Entro venti giorni dalla assunzione della carica, i
soggetti di cui all'articolo 2 comunicano all'Autorità garante
della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le
imprese o le attività economiche partecipate da essi o dal
coniuge o dai parenti o affini entro il secondo grado negli
ultimi dodici mesi.
2. Ogni variazione alle partecipazioni in attività
economiche dei soggetti di cui all'articolo 2 durante il loro
mandato sono comunicate, entro quindici giorni,
dall'interessato all'Autorità garante della concorrenza e del
mercato.
3. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui
ai commi 1 e 2 l'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, sentite l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e la Commissione nazionale per le società e la
borsa, accerta le attività economiche rilevanti ai sensi della
presente legge e le comunica immediatamente all'interessato e
all'assemblea elettiva di riferimento.
4. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera o delle
assemblee elettive regionali, provinciali o comunali, possono
richiedere all'Autorità garante della concorrenza e del
mercato di svolgere gli accertamenti di cui al presente
articolo.
Art. 10.
(Principio di trasparenza).
1. Al fine di garantire la trasparenza tra la difesa
dell'interesse pubblico e quello personale, è fatto obbligo
agli eletti alle Camere e alle assemblee elettive regionali,
provinciali e comunali, di dichiarare, secondo le modalità
previste da appositi regolamenti approvati dalle rispettive
assemblee, i patrimoni mobiliari e immobiliari posseduti
direttamente o dal coniuge o dai parenti entro il secondo
grado. E' altresì fatto obbligo di dichiarare ogni variazione
del patrimonio entro il quindicesimo giorno dalla data in cui
essa si verifica.
Art. 11.
(Alienazione dei beni).
1. Entro sei mesi dalla data di comunicazione della
incompatibilità accertata dall'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, il soggetto interessato provvede
alla cessione delle partecipazioni incompatibili. E' vietata
la cessione:
a) al coniuge o ai parenti e affini entro il
secondo grado;
b) a società collegata ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile;
c) a persona interposta allo scopo di eludere
l'applicazione della disciplina di cui alla presente legge,
ovvero a società o altro ente comunque costituito o utilizzato
a tale fine, in Italia o all'estero.
Art. 12.
(Sanzioni).
1. In caso di violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 11 l'interessato decade dalla carica e non può
ricoprire la medesima carica se non decorsi sei mesi
dall'ottemperanza agli obblighi previsti dalla presente
legge.
2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui ai
commi 3, 4, 5, 6 e 7 degli articoli 5, 6, 7 e 8, provvede
d'ufficio la corte d'appello competente per territorio in
ragione della sede dell'ente o dell'impresa.
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10
o la presentazione di una dichiarazione falsa o incompleta,
comportano la decadenza dalla carica elettiva secondo le
modalità stabilite dai regolamenti di cui al medesimo
articolo.