XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2190
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
tenta di dare risposta all'esigenza di una migliore tutela
delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti
e limita il ricorso all'istituto dell'inabilitazione che solo
parzialmente può sopperire alle necessità di salvaguardia
della grande maggioranza dei soggetti impossibilitati a curare
i propri interessi.
La necessità di interventi nella materia era già stata
sollevata da alcune proposte di legge nella scorsa
legislatura. Dopo un proficuo confronto parlamentare, il 20
ottobre 1999 era stato approvato dalla Commissione Giustizia
della Camera dei deputati, in sede legislativa, un testo
condiviso da tutti i gruppi parlamentari che purtroppo non è
stato mai approvato in via definitiva.
Si ritiene, dunque, opportuno riproporre all'attenzione
del Parlamento il testo approvato nella scorsa legislatura
dalla Commissione Giustizia che tende a tutelare, oltre
l'integrità del patrimonio della persona non autosufficiente,
soprattutto la migliore qualità delle condizioni di vita
personale e sociale della stessa e, ove possibile, il rispetto
della sua volontà.
La proposta di legge delinea la nuova figura
dell'amministratore di sostegno e attribuisce al giudice
tutelare le competenze relative alla sua istituzione, quali la
nomina ed il controllo sulla gestione dell'amministratore
stesso.
In particolare, si prevede che l'amministratore di
sostegno possa compiere atti di rappresentanza della persona
non autosufficiente o assisterla nel compimento di atti meno
rilevanti ed essere autorizzato dal giudice tutelare a
compiere atti di straordinaria amministrazione.
E' prevista, infine, l'esenzione dalle imposte di registro
e di bollo per gli atti riguardanti il procedimento di nomina
e di revoca dell'amministratore di sostegno: tali atti sono
tuttavia soggetti alle forme di pubblicità nei registri di
stato civile a tutela dell'attività negoziale dei terzi.