XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2190




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge ha il fine di limitare il ricorso all'istituto dell'inabilitazione. Al giudice tutelare fanno carico gli adempimenti espressamente previsti dalla presente legge.


Art. 2.

(Condizioni per la nomina dell'amministratore di
sostegno).

        1. Fuori dei casi di inabilitazione di cui all'articolo 415 del codice civile, quando una persona, per effetto di una grave malattia o menomazione o a causa dell'età avanzata, si trova nella impossibilità, anche temporanea, di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi o di amministrare il proprio patrimonio, il giudice tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno.
        2. Per tutti gli atti che non formano oggetto dell'amministrazione di sostegno, la persona beneficiaria conserva la capacità di agire.


Art. 3.

(Nomina dell'amministratore di sostegno).

        1. Il giudice tutelare provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente efficace su istanza dell'interessato o di uno dei soggetti indicati nell'articolo 417 del codice civile, ovvero del responsabile del servizio sanitario o sociale direttamente impegnato nella cura e nell'assistenza della persona interessata.
        2. La nomina può essere disposta a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nel primo caso, scaduto il termine, il giudice tutelare, sentita la persona beneficiaria e assunte le necessarie informazioni, può prorogare la durata dell'amministrazione di sostegno.
        3. Il giudice tutelare, comunque venuto a conoscenza di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, può procedere d'ufficio alla nomina dell'amministratore di sostegno.


Art. 4.

(Scelta dell'amministratore di sostegno).

        1. La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo agli interessi e alla cura della persona del beneficiario e secondo i criteri previsti per il tutore dall'articolo 348 del codice civile, in quanto compatibili.
        2. Sono applicabili all'amministratore di sostegno gli articoli 349, 350, 351, 352 e 353 del codice civile.


Art. 5.

(Procedimento).

        1. L'istanza di nomina dell'amministratore di sostegno prevista dall'articolo 3, comma 1, deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dall'istante, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
        2. All'istanza deve essere allegata la certificazione degli accertamenti effettuati ovvero una certificazione medica rilasciata da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o dal medico convenzionato per l'assistenza di base, attestante la natura della malattia o menomazione e gli effetti ostativi o limitativi sulle capacità dell'interessato.
        3. Il giudice tutelare deve sentire direttamente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo ove essa si trova; tiene conto in ogni sua decisione, compatibilmente con gli interessi della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.
        4. Il giudice tutelare può chiedere ulteriori chiarimenti al medico che ha rilasciato la certificazione di cui al comma 2.
        5. Il giudice tutelare assume le necessarie informazioni e convoca o interpella, ove possibile, il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i fratelli e i conviventi della persona cui il procedimento si riferisce.
        6. Il giudice tutelare può in ogni tempo modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.
        7. In caso di straordinaria necessità ed urgenza, il giudice tutelare può nominare immediatamente un amministratore di sostegno provvisorio ed assumere i provvedimenti urgenti per la cura dell'interessato e per l'amministrazione e la conservazione del patrimonio di questi.
        8. Il pubblico ministero può intervenire nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno.


Art. 6.

(Poteri dell'amministratore di sostegno).

        1. Il giudice tutelare, nell'emanare il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, stabilisce quali sono gli atti, anche di natura processuale, che l'amministratore ha il potere di compiere nell'interesse del beneficiario.
        2. Gli atti di straordinaria amministrazione non possono essere compiuti dall'amministratore di sostegno senza la specifica autorizzazione del giudice tutelare. In mancanza, tali atti possono essere annullati, su istanza del pubblico ministero, del beneficiario, dei suoi eredi o degli aventi causa.

Art. 7.

(Interdizione e inabilitazione nel corso
dell'amministrazione di sostegno).

        1. Se nel corso dell'amministrazione di sostegno sorgono dubbi sulla capacità del beneficiario, il giudice tutelare informa il pubblico ministero affinché promuova il giudizio di interdizione o di inabilitazione.
        2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, terzo comma, del codice civile.


Art. 8.

(Amministrazione di sostegno in caso di revoca
dell'interdizione o dell'inabilitazione).

        1. Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia comunque assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale ne dà comunicazione al pubblico ministero, che provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 1.


Art. 9.

(Assistenza necessaria).

        1. Il giudice tutelare può disporre che determinati atti possano essere compiuti dal beneficiario solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno. Tali atti, se compiuti senza la prescritta assistenza, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario, dei suoi eredi o degli aventi causa.


Art. 10.

(Pubblicità).

        1. I provvedimenti di cui agli articoli 5, 6 e 9 devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nel registro di cui al comma 2 e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.
        2. Il registro delle amministrazioni di sostegno deve riportare:

                a) le generalità e il domicilio della persona beneficiaria;

                b) la data e gli estremi essenziali del provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno;

                c) le generalità e il domicilio dell'amministratore di sostegno;

                d) le modifiche sia nei poteri sia nella persona dell'amministratore di sostegno;

                e) la data di chiusura dell'amministrazione di sostegno.


Art. 11.

(Doveri dell'amministratore di sostegno).

        1. Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tenere sempre presente l'interesse del beneficiario, tenuto conto delle sue condizioni. Egli, comunque, deve amministrare il patrimonio con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo quanto stabilito dall'articolo 382 del codice civile.
        2. All'amministratore di sostegno si applicano le disposizioni di cui agli articoli 378, 380 e 381 del codice civile. Oltre a presentare il rendiconto annuale dell'attività di gestione, l'amministratore di sostegno deve informare il giudice tutelare circa le generali condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
        3. L'ufficio di amministratore di sostegno è gratuito. In caso di notevole entità degli interessi e dell'impegno dell'amministratore di sostegno per l'attività di gestione, il giudice tutelare, nel decreto di nomina, può stabilire la remunerazione in proporzione alla entità degli interessi da curare e all'asse patrimoniale gestito, con oneri a carico del medesimo asse. La scelta dell'amministratore di sostegno avviene, di preferenza, nell'ambito del volontariato. In tale ultima ipotesi il relativo ufficio è sempre gratuito.
        4. Su richiesta del giudice tutelare o del beneficiario, l'amministratore di sostegno è tenuto ad informare tempestivamente il beneficiario circa gli atti da compiere nel corso della gestione. In caso di inosservanza si applica la disposizione di cui al comma 6.
        5. Nel caso di contrasto tra la volontà del beneficiario e quella dell'amministratore di sostegno, ovvero se sia stato o stia per essere compiuto da quest'ultimo un atto dannoso per il beneficiario, ovvero nel caso in cui l'amministratore di sostegno trascuri di perseguire l'interesse o di soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi o i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, possono ricorrere al giudice tutelare affinché siano adottati gli opportuni provvedimenti.
        6. Il giudice tutelare, se ritiene fondata la richiesta di cui al comma 5, indica quali sono gli atti da compiere. Nei casi più gravi si applica nei confronti dell'amministratore di sostegno l'articolo 384 del codice civile.


Art. 12.

(Revoca della nomina).

        1. Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno o i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.
        2. L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.
        3. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni.
        4. Al decreto del giudice tutelare si applica l'articolo 10.

Art. 13.

(Gratuità degli atti e dei provvedimenti).

        1. Gli atti e i provvedimenti del procedimento di nomina e revoca dell'amministratore di sostegno non sono soggetti all'obbligo della registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo.



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