XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2190
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge ha il fine di limitare il ricorso
all'istituto dell'inabilitazione. Al giudice tutelare fanno
carico gli adempimenti espressamente previsti dalla presente
legge.
Art. 2.
(Condizioni per la nomina dell'amministratore di
sostegno).
1. Fuori dei casi di inabilitazione di cui all'articolo
415 del codice civile, quando una persona, per effetto di una
grave malattia o menomazione o a causa dell'età avanzata, si
trova nella impossibilità, anche temporanea, di provvedere
alla cura della propria persona o dei propri interessi o di
amministrare il proprio patrimonio, il giudice tutelare del
luogo in cui la persona ha la residenza provvede alla nomina
dell'amministratore di sostegno.
2. Per tutti gli atti che non formano oggetto
dell'amministrazione di sostegno, la persona beneficiaria
conserva la capacità di agire.
Art. 3.
(Nomina dell'amministratore di sostegno).
1. Il giudice tutelare provvede alla nomina
dell'amministratore di sostegno con decreto motivato
immediatamente efficace su istanza dell'interessato o di uno
dei soggetti indicati nell'articolo 417 del codice civile,
ovvero del responsabile del servizio sanitario o sociale
direttamente impegnato nella cura e nell'assistenza della
persona interessata.
2. La nomina può essere disposta a tempo determinato o a
tempo indeterminato. Nel primo caso, scaduto il termine, il
giudice tutelare, sentita la persona beneficiaria e assunte le
necessarie informazioni, può prorogare la durata
dell'amministrazione di sostegno.
3. Il giudice tutelare, comunque venuto a conoscenza di
persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 2,
comma 1, può procedere d'ufficio alla nomina
dell'amministratore di sostegno.
Art. 4.
(Scelta dell'amministratore di sostegno).
1. La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con
esclusivo riguardo agli interessi e alla cura della persona
del beneficiario e secondo i criteri previsti per il tutore
dall'articolo 348 del codice civile, in quanto compatibili.
2. Sono applicabili all'amministratore di sostegno gli
articoli 349, 350, 351, 352 e 353 del codice civile.
Art. 5.
(Procedimento).
1. L'istanza di nomina dell'amministratore di sostegno
prevista dall'articolo 3, comma 1, deve indicare le generalità
del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui
si richiede la nomina, il nominativo ed il domicilio, se
conosciuti dall'istante, del coniuge, dei discendenti, degli
ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
2. All'istanza deve essere allegata la certificazione
degli accertamenti effettuati ovvero una certificazione medica
rilasciata da un medico dipendente del Servizio sanitario
nazionale o dal medico convenzionato per l'assistenza di base,
attestante la natura della malattia o menomazione e gli
effetti ostativi o limitativi sulle capacità
dell'interessato.
3. Il giudice tutelare deve sentire direttamente la
persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove
occorra, nel luogo ove essa si trova; tiene conto in ogni sua
decisione, compatibilmente con gli interessi della persona,
dei bisogni e delle richieste di questa.
4. Il giudice tutelare può chiedere ulteriori chiarimenti
al medico che ha rilasciato la certificazione di cui al comma
2.
5. Il giudice tutelare assume le necessarie informazioni e
convoca o interpella, ove possibile, il coniuge, i
discendenti, gli ascendenti, i fratelli e i conviventi della
persona cui il procedimento si riferisce.
6. Il giudice tutelare può in ogni tempo modificare o
integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il
decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.
7. In caso di straordinaria necessità ed urgenza, il
giudice tutelare può nominare immediatamente un amministratore
di sostegno provvisorio ed assumere i provvedimenti urgenti
per la cura dell'interessato e per l'amministrazione e la
conservazione del patrimonio di questi.
8. Il pubblico ministero può intervenire nel procedimento
di nomina dell'amministratore di sostegno.
Art. 6.
(Poteri dell'amministratore di sostegno).
1. Il giudice tutelare, nell'emanare il decreto di nomina
dell'amministratore di sostegno, stabilisce quali sono gli
atti, anche di natura processuale, che l'amministratore ha il
potere di compiere nell'interesse del beneficiario.
2. Gli atti di straordinaria amministrazione non possono
essere compiuti dall'amministratore di sostegno senza la
specifica autorizzazione del giudice tutelare. In mancanza,
tali atti possono essere annullati, su istanza del pubblico
ministero, del beneficiario, dei suoi eredi o degli aventi
causa.
Art. 7.
(Interdizione e inabilitazione nel corso
dell'amministrazione di sostegno).
1. Se nel corso dell'amministrazione di sostegno sorgono
dubbi sulla capacità del beneficiario, il giudice tutelare
informa il pubblico ministero affinché promuova il giudizio di
interdizione o di inabilitazione.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'amministrazione di
sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore
provvisorio ai sensi dell'articolo 419, terzo comma, del
codice civile.
Art. 8.
(Amministrazione di sostegno in caso di revoca
dell'interdizione o dell'inabilitazione).
1. Se nel corso del giudizio per la revoca
dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che,
successivamente alla revoca, il soggetto sia comunque
assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale ne dà
comunicazione al pubblico ministero, che provvede ai sensi
dell'articolo 3, comma 1.
Art. 9.
(Assistenza necessaria).
1. Il giudice tutelare può disporre che determinati atti
possano essere compiuti dal beneficiario solo con l'assistenza
dell'amministratore di sostegno. Tali atti, se compiuti senza
la prescritta assistenza, possono essere annullati su istanza
dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del
beneficiario, dei suoi eredi o degli aventi causa.
Art. 10.
(Pubblicità).
1. I provvedimenti di cui agli articoli 5, 6 e 9 devono
essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nel
registro di cui al comma 2 e comunicati entro dieci giorni
all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine
all'atto di nascita.
2. Il registro delle amministrazioni di sostegno deve
riportare:
a) le generalità e il domicilio della persona
beneficiaria;
b) la data e gli estremi essenziali del
provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno;
c) le generalità e il domicilio
dell'amministratore di sostegno;
d) le modifiche sia nei poteri sia nella persona
dell'amministratore di sostegno;
e) la data di chiusura dell'amministrazione di
sostegno.
Art. 11.
(Doveri dell'amministratore di sostegno).
1. Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di
sostegno deve tenere sempre presente l'interesse del
beneficiario, tenuto conto delle sue condizioni. Egli,
comunque, deve amministrare il patrimonio con la diligenza del
buon padre di famiglia, secondo quanto stabilito dall'articolo
382 del codice civile.
2. All'amministratore di sostegno si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 378, 380 e 381 del codice
civile. Oltre a presentare il rendiconto annuale dell'attività
di gestione, l'amministratore di sostegno deve informare il
giudice tutelare circa le generali condizioni di vita
personale e sociale del beneficiario.
3. L'ufficio di amministratore di sostegno è gratuito. In
caso di notevole entità degli interessi e dell'impegno
dell'amministratore di sostegno per l'attività di gestione, il
giudice tutelare, nel decreto di nomina, può stabilire la
remunerazione in proporzione alla entità degli interessi da
curare e all'asse patrimoniale gestito, con oneri a carico del
medesimo asse. La scelta dell'amministratore di sostegno
avviene, di preferenza, nell'ambito del volontariato. In tale
ultima ipotesi il relativo ufficio è sempre gratuito.
4. Su richiesta del giudice tutelare o del beneficiario,
l'amministratore di sostegno è tenuto ad informare
tempestivamente il beneficiario circa gli atti da compiere nel
corso della gestione. In caso di inosservanza si applica la
disposizione di cui al comma 6.
5. Nel caso di contrasto tra la volontà del beneficiario e
quella dell'amministratore di sostegno, ovvero se sia stato o
stia per essere compiuto da quest'ultimo un atto dannoso per
il beneficiario, ovvero nel caso in cui l'amministratore di
sostegno trascuri di perseguire l'interesse o di soddisfare i
bisogni o le richieste del beneficiario, questi o i soggetti
di cui all'articolo 3, comma 1, possono ricorrere al giudice
tutelare affinché siano adottati gli opportuni
provvedimenti.
6. Il giudice tutelare, se ritiene fondata la richiesta di
cui al comma 5, indica quali sono gli atti da compiere. Nei
casi più gravi si applica nei confronti dell'amministratore di
sostegno l'articolo 384 del codice civile.
Art. 12.
(Revoca della nomina).
1. Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno o
i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, ritengono che si
siano determinati i presupposti per la cessazione
dell'amministrazione di sostegno o per la sostituzione
dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice
tutelare.
2. L'istanza è comunicata al beneficiario ed
all'amministratore di sostegno.
3. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato,
acquisite le necessarie informazioni.
4. Al decreto del giudice tutelare si applica
l'articolo 10.
Art. 13.
(Gratuità degli atti e dei provvedimenti).
1. Gli atti e i provvedimenti del procedimento di nomina e
revoca dell'amministratore di sostegno non sono soggetti
all'obbligo della registrazione e sono esenti dall'imposta di
bollo.