XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2185




        Onorevoli Colleghi! - Il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, nell'ambito della normativa generale per la sicurezza nei luoghi di lavoro, ha istituito la figura specifica del "medico competente", definendolo come "un medico, ove possibile dipendente dal Servizio sanitario nazionale, in possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro; libera docenza nelle discipline suddette" (articolo 3), e precisandone gli obblighi.
        Lo stesso decreto legislativo recava all'articolo 55 una disposizione transitoria che prevedeva la possibilità per i laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i requisiti precedentemente enunciati, alla data di entrata in vigore del decreto avessero svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni, di essere autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente. L'autorizzazione veniva rilasciata dall'assessorato regionale alla sanità territorialmente competente dietro presentazione di apposita richiesta corredata della documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività quadriennale svolta come medico del lavoro, da presentare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
        Attualmente, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, emanato in attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi lavoro, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, in merito alla disciplina del "medico competente" riprende, all'articolo 2, i requisiti previsti dal citato decreto legislativo n. 277 del 1991, compresa l'ipotesi dell'autorizzazione rilasciata in seguito alla previsione dell'articolo 55, ed in merito al campo di applicazione precisa che "nei riguardi delle Forze armate e di Polizia (...) le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente e di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica" (articolo 1, comma 2).
        Il Ministro dell'interno ha provveduto a tale individuazione con il regolamento di cui al decreto 14 giugno 1999, n. 450, ma nelle more dell'emanazione di tale regolamento lo stesso Ministro, con il decreto del 29 ottobre 1996, aveva individuato le figure dei "datori di lavoro", e in quel contesto aveva assegnato alla direzione centrale di sanità il compito di nominare i medici competenti per quanto riguardava la sola Polizia di Stato. A ciò si è provveduto con la emanazione della circolare ministeriale n. 850/A. 12-858 del 22 marzo 1997.
        Nel frattempo, con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, all'articolo 112, comma 2, veniva ribadita la competenza esclusiva dello Stato per quello che riguardava "le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali delle forze armate, dei corpi di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, delle Ferrovie dello Stato", riaffermando quanto già previsto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
        Il citato regolamento di cui al decreto 14 giugno 1999, n. 450, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, ha affidato ai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti richiesti dai decreti legislativi 15 agosto 1991, n. 277, e 19 settembre 1994, n. 626, le funzioni di "medico competente", comprese le aree individuate a norma dell'articolo 23, comma 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994, cioè le aree sottoposte a speciale regime di vigilanza, incluse le eventuali strutture penitenziarie e dell'amministrazione della giustizia, individuate con separato decreto ministeriale.
        I medici competenti così individuati potevano avvalersi dei medici della medesima Amministrazione che avessero svolto per almeno quattro anni l'attività di medico nel settore del lavoro nell'ambito del Ministero dell'interno, designati a livello centrale e provinciale.
        E' evidente come il riferimento temporale del requisito dei quattro anni di svolgimento dell'attività di medico nel settore del lavoro richiami lo spirito e la lettera dell'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, allorché ai medici in analoga condizione è stata concessa - su domanda dell'interessato - da parte del competente assessore alla sanità, l'autorizzazione ad esercitare la funzione di "medico competente", consentendo, in tal modo, il pieno dispiegamento professionale di tale attività sia in ambito pubblico sia in ambito privato.
        Il riferimento ai quattro anni di attività trova un ulteriore riferimento concettuale nel decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che all'articolo 44, comma 1, lettera d), così recita: "(...) e, coloro che hanno esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espletano altresì le attività di sorveglianza e vigilanza, nonché quella di medico competente previste dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (...)".
        Il citato decreto legislativo n. 334 del 2000, dunque, opera un pieno riconoscimento della qualità professionale di "medico competente" a quei medici della Polizia di Stato che si trovino nelle condizioni già previste dall'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991. Tuttavia, a differenza di quei medici che sono stati autorizzati a domanda e la cui fattispecie è stata espressamente prevista, i medici della Polizia di Stato, ancorché medici competenti, non possono per questo esercitare pienamente tale attività professionale, restando ad essi inibita l'attività libero professionale di medico competente per difetto di una esplicita previsione integrativa della definizione di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994.
        Al riguardo la direzione centrale di sanità del dipartimento della Polizia di Stato ha nel tempo prodotto una copiosa documentazione posta all'attenzione delle competenti autorità, la quale, da un lato, ha supportato l'evoluzione legislativa attinente al settore del riordino della Polizia di Stato e, dall'altro, ha trovato autorevoli sostenitori nella legittima aspirazione ad una compiuta espressione dell'attività professionale anche nell'ambito libero professionale. Non a caso il Presidente della Commissione Lavoro del Senato della Repubblica durante i lavori della seduta dell'11 febbraio 1998 affermò tra l'altro che se era giusto non estendere eccessivamente verso altre specializzazioni la figura del medico competente, sembrava però poco opportuno negare, a chi lo chiedeva motivatamente, gli opportuni riconoscimenti di professionalità.
        Il riconoscimento del pieno dispiegamento della qualità professionale di medico competente, oltre che per il riconoscimento equo che proviene dalla loro storia, dalla loro attività e dalla loro professionalità, deve essere riconosciuto ai medici della Polizia di Stato anche ed anzitutto per dare coerenza ed efficacia alle norme legislative già emanate che, nel prevedere per i dipendenti della Polizia di Stato la tutela sanitaria per il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro, ne affida il compito a medici ai quali non è consentito lo svolgimento della stessa attività nei confronti di altri cittadini per difetto del possesso dei requisiti indicati dalla legge, producendo così un grave vulnus sia al prestigio dei medici sia a quello di tutti gli altri lavoratori della Polizia di Stato.
        La presente proposta di legge intende dunque porre rimedio a questa lacuna prevedendo la possibilità, per i medici della Polizia di Stato che svolgano l'attività di medico nel settore del lavoro nell'ambito delle strutture della Polizia di Stato e del personale ivi in servizio, e che abbiano svolto tali attribuzioni per almeno quattro anni, di essere autorizzati ad esercitare la funzione di "medico competente", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. I medici che siano in possesso dei requisiti richiesti potranno essere autorizzati, dietro presentazione di apposita domanda, con apposito provvedimento del Ministro dell'interno.




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