XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2185
Onorevoli Colleghi! - Il decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277, nell'ambito della normativa generale per la
sicurezza nei luoghi di lavoro, ha istituito la figura
specifica del "medico competente", definendolo come "un
medico, ove possibile dipendente dal Servizio sanitario
nazionale, in possesso di uno dei seguenti titoli:
specializzazione in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o specializzazione equipollente; docenza in
medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene
industriale o in fisiologia e igiene del lavoro; libera
docenza nelle discipline suddette" (articolo 3), e
precisandone gli obblighi.
Lo stesso decreto legislativo recava all'articolo 55 una
disposizione transitoria che prevedeva la possibilità per i
laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i
requisiti precedentemente enunciati, alla data di entrata in
vigore del decreto avessero svolto l'attività di medico del
lavoro per almeno quattro anni, di essere autorizzati ad
esercitare la funzione di medico competente. L'autorizzazione
veniva rilasciata dall'assessorato regionale alla sanità
territorialmente competente dietro presentazione di apposita
richiesta corredata della documentazione comprovante lo
svolgimento dell'attività quadriennale svolta come medico del
lavoro, da presentare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto.
Attualmente, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, emanato in attuazione di direttive comunitarie
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sui luoghi lavoro, come modificato dal decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242, in merito alla disciplina
del "medico competente" riprende, all'articolo 2, i requisiti
previsti dal citato decreto legislativo n. 277 del 1991,
compresa l'ipotesi dell'autorizzazione rilasciata in seguito
alla previsione dell'articolo 55, ed in merito al campo di
applicazione precisa che "nei riguardi delle Forze armate e di
Polizia (...) le norme del presente decreto sono applicate
tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio
espletato, individuate con decreto del Ministro competente e
di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità e della funzione pubblica" (articolo 1,
comma 2).
Il Ministro dell'interno ha provveduto a tale
individuazione con il regolamento di cui al decreto 14 giugno
1999, n. 450, ma nelle more dell'emanazione di tale
regolamento lo stesso Ministro, con il decreto del 29 ottobre
1996, aveva individuato le figure dei "datori di lavoro", e in
quel contesto aveva assegnato alla direzione centrale di
sanità il compito di nominare i medici competenti per quanto
riguardava la sola Polizia di Stato. A ciò si è provveduto con
la emanazione della circolare ministeriale n. 850/A. 12-858
del 22 marzo 1997.
Nel frattempo, con il decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, all'articolo 112, comma 2, veniva ribadita la
competenza esclusiva dello Stato per quello che riguardava "le
funzioni ed i compiti amministrativi concernenti le competenze
sanitarie e medico-legali delle forze armate, dei corpi di
polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, delle Ferrovie dello
Stato", riaffermando quanto già previsto dall'articolo 6,
lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Il citato regolamento di cui al decreto 14 giugno 1999, n.
450, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al
servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e
periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,
comprese le sedi delle autorità aventi competenza in materia
di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di
incolumità pubblica, ha affidato ai medici del ruolo
professionale dei sanitari della Polizia di Stato e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti
richiesti dai decreti legislativi 15 agosto 1991, n. 277, e 19
settembre 1994, n. 626, le funzioni di "medico competente",
comprese le aree individuate a norma dell'articolo 23, comma 4
del decreto legislativo n. 626 del 1994, cioè le aree
sottoposte a speciale regime di vigilanza, incluse le
eventuali strutture penitenziarie e dell'amministrazione della
giustizia, individuate con separato decreto ministeriale.
I medici competenti così individuati potevano avvalersi
dei medici della medesima Amministrazione che avessero svolto
per almeno quattro anni l'attività di medico nel settore del
lavoro nell'ambito del Ministero dell'interno, designati a
livello centrale e provinciale.
E' evidente come il riferimento temporale del requisito
dei quattro anni di svolgimento dell'attività di medico nel
settore del lavoro richiami lo spirito e la lettera
dell'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277, allorché ai medici in analoga condizione è stata concessa
- su domanda dell'interessato - da parte del competente
assessore alla sanità, l'autorizzazione ad esercitare la
funzione di "medico competente", consentendo, in tal modo, il
pieno dispiegamento professionale di tale attività sia in
ambito pubblico sia in ambito privato.
Il riferimento ai quattro anni di attività trova un
ulteriore riferimento concettuale nel decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, che all'articolo 44, comma 1, lettera
d), così recita: "(...) e, coloro che hanno esercitato
per almeno quattro anni tali attribuzioni, espletano altresì
le attività di sorveglianza e vigilanza, nonché quella di
medico competente previste dalle disposizioni in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro (...)".
Il citato decreto legislativo n. 334 del 2000, dunque,
opera un pieno riconoscimento della qualità professionale di
"medico competente" a quei medici della Polizia di Stato che
si trovino nelle condizioni già previste dall'articolo 55 del
decreto legislativo n. 277 del 1991. Tuttavia, a differenza di
quei medici che sono stati autorizzati a domanda e la cui
fattispecie è stata espressamente prevista, i medici della
Polizia di Stato, ancorché medici competenti, non possono per
questo esercitare pienamente tale attività professionale,
restando ad essi inibita l'attività libero professionale di
medico competente per difetto di una esplicita previsione
integrativa della definizione di cui al decreto legislativo n.
626 del 1994.
Al riguardo la direzione centrale di sanità del
dipartimento della Polizia di Stato ha nel tempo prodotto una
copiosa documentazione posta all'attenzione delle competenti
autorità, la quale, da un lato, ha supportato l'evoluzione
legislativa attinente al settore del riordino della Polizia di
Stato e, dall'altro, ha trovato autorevoli sostenitori nella
legittima aspirazione ad una compiuta espressione
dell'attività professionale anche nell'ambito libero
professionale. Non a caso il Presidente della Commissione
Lavoro del Senato della Repubblica durante i lavori della
seduta dell'11 febbraio 1998 affermò tra l'altro che se era
giusto non estendere eccessivamente verso altre
specializzazioni la figura del medico competente, sembrava
però poco opportuno negare, a chi lo chiedeva motivatamente,
gli opportuni riconoscimenti di professionalità.
Il riconoscimento del pieno dispiegamento della qualità
professionale di medico competente, oltre che per il
riconoscimento equo che proviene dalla loro storia, dalla loro
attività e dalla loro professionalità, deve essere
riconosciuto ai medici della Polizia di Stato anche ed
anzitutto per dare coerenza ed efficacia alle norme
legislative già emanate che, nel prevedere per i dipendenti
della Polizia di Stato la tutela sanitaria per il
miglioramento della sicurezza e della salute durante il
lavoro, ne affida il compito a medici ai quali non è
consentito lo svolgimento della stessa attività nei confronti
di altri cittadini per difetto del possesso dei requisiti
indicati dalla legge, producendo così un grave vulnus
sia al prestigio dei medici sia a quello di tutti gli altri
lavoratori della Polizia di Stato.
La presente proposta di legge intende dunque porre rimedio
a questa lacuna prevedendo la possibilità, per i medici della
Polizia di Stato che svolgano l'attività di medico nel settore
del lavoro nell'ambito delle strutture della Polizia di Stato
e del personale ivi in servizio, e che abbiano svolto tali
attribuzioni per almeno quattro anni, di essere autorizzati ad
esercitare la funzione di "medico competente", ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626. I medici che siano in
possesso dei requisiti richiesti potranno essere autorizzati,
dietro presentazione di apposita domanda, con apposito
provvedimento del Ministro dell'interno.