XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2185
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I medici della Polizia di Stato che svolgono attivitā
di medico nel settore del lavoro nell'ambito delle strutture
della Polizia di Stato e del personale ivi in servizio che
hanno svolto tali attribuzioni per almeno quattro anni, sono
autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni.
2. La qualifica di medico competente č autorizzata a
domanda dell'interessato in deroga alla previsione
dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, ed č connessa all'esercizio della funzione di
medico della Polizia di Stato in servizio.
3. Le domande, corredate dalla documentazione comprovante
lo svolgimento dell'attivitā di medico del lavoro per almeno
quattro anni di cui al comma 1, sono presentate al Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Il
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
provvede all'accoglimento o al respingimento della domanda
entro due mesi dal ricevimento della stessa. Decorso
inutilmente tale termine la domanda si intende accolta.