XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2185




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I medici della Polizia di Stato che svolgono attivitā di medico nel settore del lavoro nell'ambito delle strutture della Polizia di Stato e del personale ivi in servizio che hanno svolto tali attribuzioni per almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
        2. La qualifica di medico competente č autorizzata a domanda dell'interessato in deroga alla previsione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ed č connessa all'esercizio della funzione di medico della Polizia di Stato in servizio.
        3. Le domande, corredate dalla documentazione comprovante lo svolgimento dell'attivitā di medico del lavoro per almeno quattro anni di cui al comma 1, sono presentate al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede all'accoglimento o al respingimento della domanda entro due mesi dal ricevimento della stessa. Decorso inutilmente tale termine la domanda si intende accolta.



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