XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2183




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende adeguare l'accesso alla magistratura e il successivo accesso alle funzioni requirenti alle esigenze di professionalità richieste ai magistrati dalla società moderna. A tale fine essa prevede che il candidato al concorso per l'accesso alla magistratura abbia svolto pratica forense presso un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. E' infatti necessario evitare che un giovane appena laureato e, quindi, privo di ogni esperienza, acceda, sulla base del solo esame teorico, alla magistratura. A tale fine non è sufficiente il tirocinio previsto per gli uditori giudiziari, oggi sostanzialmente ridotto a soli sei mesi. Pare invece necessaria la preventiva conoscenza di fatti giudiziari quale può essere quella acquisibile presso un affermato studio professionale.
        La proposta modifica inoltre l'assegnazione alle funzioni requirenti. La struttura dell'attuale processo penale, la direzione delle indagini attribuita al pubblico ministero, la stessa dialettica processuale, richiedono una spiccata professionalità. A tale fine, oltre ad un più attento vaglio da parte del Consiglio superiore della magistratura, la proposta prevede che il magistrato compia all'inizio della carriera la scelta delle funzioni che intende svolgere e che tale scelta sia non più modificabile. Tale scelta richiede, proprio affinché il futuro pubblico ministero abbia acquisito il massimo dell'esperienza e dell'equilibrio, che il passaggio alle funzioni requirenti avvenga dopo una pluriennale esperienza nell'esercizio della funzione giudicante.
        E' conseguente l'abrogazione della norma (articolo 191 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) che oggi regola la valutazione dell'anzianità nel passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti nonché l'introduzione di una norma transitoria riguardante i magistrati che oggi svolgano funzioni requirenti ai quali non può essere negato radicalmente e di colpo il passaggio alle altre funzioni.




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