XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2183




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 3 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "3. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano e disciplinano l'attività, vigilano sui sostituti addetti all'ufficio ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all'ufficio. Il procuratore generale presso la corte d'appello vigila sull'attività degli uffici del pubblico ministero presso i tribunali del distretto. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale capoluogo del distretto può essere istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della direzione distrettuale antimafia".


Art. 2.

        1. Il primo comma dell'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza in possesso, relativamente agli iscritti al relativo corso di laurea a decorrere dall'anno accademico 1998-1999, del diploma di specializzazione rilasciato da una delle scuole di cui all'articolo 16, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano compiuto pratica forense per almeno tre anni presso un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, risultino di età non inferiore a ventitre anni e non superiore a quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 8 del presente ordinamento e abbiano gli altri requisiti richiesti dalla legge".


Art. 3.

        1. L'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è sostituito dal seguente:

        "Art. 190 (Accesso alle funzioni requirenti e passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti). - 1. La magistratura, unificata nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nel ruolo di anzianità, è distinta relativamente alle funzioni giudicanti e requirenti.
            2. Possono accedere alle funzioni requirenti i magistrati che abbiano esercitato per almeno tre anni, uno dei quali presso il tribunale in composizione collegiale, le funzioni giudicanti. La domanda per il passaggio di funzioni deve essere presentata entro cinque anni dalla nomina ad aggiunto giudiziario.
            3. Non è consentito il passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti.
            4. Il passaggio di un magistrato dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti può essere disposto, a domanda dell'interessato, solo quando il Consiglio superiore della magistratura, sentito il richiedente, previo parere del consiglio giudiziario e dei procuratori generali dei distretti nei quali l'interessato ha esercitato le funzioni, abbia accertato la sussistenza della idoneità e delle attitudini alla nuova funzione".

        2. L'articolo 191 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è abrogato.

Art. 4.

        1. Per i magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono le funzioni requirenti si applicano per sei mesi, decorrenti dalla stessa data, le norme precedentemente in vigore.



Frontespizio Relazione