XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2183
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 3 dell'articolo 70 dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"3. I titolari degli uffici del pubblico ministero
dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano e
disciplinano l'attività, vigilano sui sostituti addetti
all'ufficio ed esercitano personalmente le funzioni attribuite
al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle
altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti
all'ufficio. Il procuratore generale presso la corte d'appello
vigila sull'attività degli uffici del pubblico ministero
presso i tribunali del distretto. Negli uffici delle procure
della Repubblica presso il tribunale capoluogo del distretto
può essere istituito un posto di procuratore aggiunto per
specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti
della direzione distrettuale antimafia".
Art. 2.
1. Il primo comma dell'articolo 124 dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza in
possesso, relativamente agli iscritti al relativo corso di
laurea a decorrere dall'anno accademico 1998-1999, del diploma
di specializzazione rilasciato da una delle scuole di cui
all'articolo 16, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
398, e successive modificazioni, che, alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda, abbiano
compiuto pratica forense per almeno tre anni presso un
avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni
superiori, risultino di età non inferiore a ventitre anni e
non superiore a quaranta, soddisfino alle condizioni previste
dall'articolo 8 del presente ordinamento e abbiano gli altri
requisiti richiesti dalla legge".
Art. 3.
1. L'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario, approvato
con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito
dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica
22 settembre 1988, n. 449, è sostituito dal seguente:
"Art. 190 (Accesso alle funzioni requirenti e passaggio
dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti). - 1.
La magistratura, unificata nel concorso di ammissione, nel
tirocinio e nel ruolo di anzianità, è distinta relativamente
alle funzioni giudicanti e requirenti.
2. Possono accedere alle funzioni requirenti i
magistrati che abbiano esercitato per almeno tre anni, uno dei
quali presso il tribunale in composizione collegiale, le
funzioni giudicanti. La domanda per il passaggio di funzioni
deve essere presentata entro cinque anni dalla nomina ad
aggiunto giudiziario.
3. Non è consentito il passaggio dalle funzioni
requirenti alle funzioni giudicanti.
4. Il passaggio di un magistrato dalle funzioni
giudicanti alle funzioni requirenti può essere disposto, a
domanda dell'interessato, solo quando il Consiglio superiore
della magistratura, sentito il richiedente, previo parere del
consiglio giudiziario e dei procuratori generali dei distretti
nei quali l'interessato ha esercitato le funzioni, abbia
accertato la sussistenza della idoneità e delle attitudini
alla nuova funzione".
2. L'articolo 191 dell'ordinamento giudiziario, approvato
con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è abrogato.
Art. 4.
1. Per i magistrati che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, svolgono le funzioni requirenti si
applicano per sei mesi, decorrenti dalla stessa data, le norme
precedentemente in vigore.