XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2180
Onorevoli Colleghi! - La normativa in vigore in materia
di omogeneizzazione stipendiale prevede trattamenti diversi
tra il personale delle Forze armate e quello delle Forze di
polizia. In particolare, gli ufficiali delle Forze armate
conseguono, dopo 15 e 25 anni dalla nomina ad ufficiale,
rispettivamente "lo stipendio" del colonnello e del brigadier
generale, con esclusione dell'indennità operativa, mentre agli
ufficiali ed ai funzionari delle Forze di polizia è attribuita
con identiche modalità l'intera retribuzione dirigenziale,
comprensiva dell'indennità pensionabile, corrispondente
all'indennità d'impiego operativo delle Forze armate.
Prendendo spunto dall'equiparazione tra i gradi degli
ufficiali delle Forze armate e le qualifiche dei funzionari
delle Forze di polizia prevista dall'articolo 32 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, nonché dell'ordine del
giorno presentato e accolto come raccomandazione dal Governo,
è stata predisposta la presente proposta di legge, volta a
riconoscere agli ufficiali delle Forze armate l'intera
retribuzione dirigenziale, già prevista per i pari grado o
qualifica delle Forze di polizia.
Peraltro, si osserva che la copertura finanziaria del
progetto di legge, pari a 9.832.306 euro per il 2002 e
11.620.280 euro per il 2003-2004, è reperibile negli
stanziamenti previsti per il Ministero della difesa dalla
legge finanziaria 2002, nella parte della tabella A relativa a
tale dicastero. Pertanto si è provveduto ad individuare la
copertura degli oneri conseguenti alla proposta di legge
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.