XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2180




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di allineamento giuridico ed economico tra gli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri con i funzionari delle Forze di polizia, alla legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) all'articolo 5, comma 3, lettera a), le parole: "lo stipendio" sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento economico";

                b) all'articolo 5, comma 3, lettera b), le parole: "lo stipendio" sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento economico".

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono, quanto agli effetti giuridici dal 1^ gennaio 2002 e, ai fini economici, dal 1^ marzo 2002.
        3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 9.832.306 euro per l'anno 2002 e 11.620.280 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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