XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2180
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto
dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
298, in materia di allineamento giuridico ed economico tra gli
ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri con i
funzionari delle Forze di polizia, alla legge 8 agosto 1990,
n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 3, lettera a), le
parole: "lo stipendio" sono sostituite dalle seguenti: "il
trattamento economico";
b) all'articolo 5, comma 3, lettera b), le
parole: "lo stipendio" sono sostituite dalle seguenti: "il
trattamento economico".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono, quanto
agli effetti giuridici dal 1^ gennaio 2002 e, ai fini
economici, dal 1^ marzo 2002.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 9.832.306 euro per l'anno 2002 e 11.620.280 euro
per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.