XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2175




        Onorevoli Colleghi! - E' veramente strano e singolare che manchi del tutto nel nostro ordinamento giuridico una norma che permetta di porre rimedio ad una situazione gravemente pregiudizievole per gli interessi economici e sociali della collettività, situazione largamente e notoriamente diffusa in molte parti del territorio nazionale, ed in particolare nell'Italia meridionale e insulare, ma con esempi non infrequenti in altre zone, come in prossimità dei confini orientali.
        Si tratta dello stato di illegalità in fatto di proprietà immobiliare, sia di terreni che di stabili, in prevalenza, ma non esclusivamente, agricoli.
        Mancano ovviamente indicazioni statistiche precise ma qualsiasi operatore nel campo immobiliare, soprattutto agricolo, sa perfettamente che una quota assai rilevante di beni immobili è intestata catastalmente a persone certamente defunte o delle quali si è da gran tempo persa notizia, mentre nei pubblici registri immobiliari mancano del tutto trascrizioni di atti tra vivi o mortis causa che consentano di collegare la titolarità di diritti reali di quei lontani intestatari a persone attuali.
        Alla radice del fenomeno c'è la dolorosa piaga dell'emigrazione particolarmente intensa nel primo e nel secondo dopoguerra. Trasferendosi all'estero centinaia di migliaia di nostri connazionali hanno lasciato a qualche parente o venduto a qualche conoscente, sulla base di uno sgrammaticato foglietto di carta, la propria casetta o il proprio pezzo di terra, senza preoccuparsi di redigere il necessario atto pubblico o almeno una scrittura privata autenticata suscettibile di trascrizione. In seguito alla loro morte hanno lasciato sconosciuti eredi ai "quattro angoli della terra", a loro volta deceduti e con una pluralità di altri eredi. Si può dire che il mondo, dal Canada all'Australia, è pieno di persone che non parlano nemmeno più l'italiano e che nondimeno, ai sensi delle nostre leggi successorie, potrebbero essere proprietarie, senza neanche sospettarlo, di quattro trentesimi di un oliveto in Calabria o di undici novantunesimi di un boschetto ceduo in Sardegna.
        Di fatto, questi innumerevoli immobili sono in possesso di altre persone che li usano e li gestiscono come cose proprie in virtù di pezzi di carta ingialliti dal tempo o addirittura per trasmissione verbale da padre a figlio. Tutti, nelle rispettive zone, li considerano proprietari, ma in realtà, davanti alla legge, essi sarebbero soltanto occupanti abusivi, anche se non esiste alcun proprietario legittimato a fare loro rilasciare quella porzione immobiliare.
        La difficoltà, com'è noto, sorge allorché si tratta di vendere, di permutare o di donare l'immobile, di darlo in garanzia per un finanziamento (ipoteca) o, in genere, di disporre dei diritti reali sullo stesso.
        Questa situazione è produttiva di danni rilevanti quali - solo per fare un paio di esempi - l'impossibilità assoluta di effettuare valide permute ai fini del prezioso riordino fondiario o l'impossibilità di un regolare conferimento di quegli immobili ad associazioni tra agricoltori che, invece, andrebbero urgentemente incoraggiate e facilitate per la ricostruzione di minime unità colturali, al fine di svolgere attività agricole competitive rispetto a quelle della Comunità europea.
        La legge appronta un antichissimo istituto per poter legalmente trasformare il possesso ultraventennale e incontestato in vero e proprio dominium, l'usucapione (articoli 1158 e seguenti del codice civile). Ma l'usucapione può essere giudizialmente dichiarata nei confronti di chi risulti proprietario e in contraddittorio con il proprietario medesimo, anche quando sia sopravvenuta una causa proveniente da un terzo (articolo 1164 del codice civile). Nei casi come quelli di cui ci si sta occupando, il proprietario (o i proprietari) non è assolutamente individuabile con i mezzi normali d'indagine.
        Il disagio continua così ad estendersi e gli inconvenienti ad aggravarsi. Emblematica è diventata l'isola di Ventotene, nella quale tutti i beni immobili privati appartengono a proprietari "fantasma".
        La presente proposta di legge, che si sottopone all'attenzione degli onorevoli colleghi, tende a rendere possibile la regolarizzazione di decine di migliaia di situazioni illegali, primo passo necessario verso una situazione fondiaria accettabile.
        Il mezzo per raggiungere questo scopo ci è suggerito dal nostro stesso ordinamento positivo, che vi ricorre in numerose ipotesi che presentano qualche analogia con quelle descritte, quando, per un qualsiasi motivo giuridico o pratico, non si possa ottenere per vie normali la presenza in giudizio di una parte necessaria. In questi casi - tassativamente determinati - si ricorre alla figura del curatore. Oltre a quelle note del curatore fallimentare e del curatore dell'eredità giacente, si ricordano le ipotesi previste dagli articoli 486, 507, 509, 629 e 779 del codice civile, in materia ereditaria; dall'articolo 48 del codice civile per la persona scomparsa; e ancora dagli articoli 392, 419, 424 per gli incapaci e, in altre ipotesi, dagli articoli 90, 264, 273, 320, 321, 334, 347, 356, 360, 394, 395, 427, 2845 del codice civile.




Frontespizio Testo articoli