XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2175
Onorevoli Colleghi! - E' veramente strano e singolare
che manchi del tutto nel nostro ordinamento giuridico una
norma che permetta di porre rimedio ad una situazione
gravemente pregiudizievole per gli interessi economici e
sociali della collettività, situazione largamente e
notoriamente diffusa in molte parti del territorio nazionale,
ed in particolare nell'Italia meridionale e insulare, ma con
esempi non infrequenti in altre zone, come in prossimità dei
confini orientali.
Si tratta dello stato di illegalità in fatto di proprietà
immobiliare, sia di terreni che di stabili, in prevalenza, ma
non esclusivamente, agricoli.
Mancano ovviamente indicazioni statistiche precise ma
qualsiasi operatore nel campo immobiliare, soprattutto
agricolo, sa perfettamente che una quota assai rilevante di
beni immobili è intestata catastalmente a persone certamente
defunte o delle quali si è da gran tempo persa notizia, mentre
nei pubblici registri immobiliari mancano del tutto
trascrizioni di atti tra vivi o mortis causa che
consentano di collegare la titolarità di diritti reali di quei
lontani intestatari a persone attuali.
Alla radice del fenomeno c'è la dolorosa piaga
dell'emigrazione particolarmente intensa nel primo e nel
secondo dopoguerra. Trasferendosi all'estero centinaia di
migliaia di nostri connazionali hanno lasciato a qualche
parente o venduto a qualche conoscente, sulla base di uno
sgrammaticato foglietto di carta, la propria casetta o il
proprio pezzo di terra, senza preoccuparsi di redigere il
necessario atto pubblico o almeno una scrittura privata
autenticata suscettibile di trascrizione. In seguito alla loro
morte hanno lasciato sconosciuti eredi ai "quattro angoli
della terra", a loro volta deceduti e con una pluralità di
altri eredi. Si può dire che il mondo, dal Canada
all'Australia, è pieno di persone che non parlano nemmeno più
l'italiano e che nondimeno, ai sensi delle nostre leggi
successorie, potrebbero essere proprietarie, senza neanche
sospettarlo, di quattro trentesimi di un oliveto in Calabria o
di undici novantunesimi di un boschetto ceduo in Sardegna.
Di fatto, questi innumerevoli immobili sono in possesso di
altre persone che li usano e li gestiscono come cose proprie
in virtù di pezzi di carta ingialliti dal tempo o addirittura
per trasmissione verbale da padre a figlio. Tutti, nelle
rispettive zone, li considerano proprietari, ma in realtà,
davanti alla legge, essi sarebbero soltanto occupanti abusivi,
anche se non esiste alcun proprietario legittimato a fare loro
rilasciare quella porzione immobiliare.
La difficoltà, com'è noto, sorge allorché si tratta di
vendere, di permutare o di donare l'immobile, di darlo in
garanzia per un finanziamento (ipoteca) o, in genere, di
disporre dei diritti reali sullo stesso.
Questa situazione è produttiva di danni rilevanti quali -
solo per fare un paio di esempi - l'impossibilità assoluta di
effettuare valide permute ai fini del prezioso riordino
fondiario o l'impossibilità di un regolare conferimento di
quegli immobili ad associazioni tra agricoltori che, invece,
andrebbero urgentemente incoraggiate e facilitate per la
ricostruzione di minime unità colturali, al fine di svolgere
attività agricole competitive rispetto a quelle della Comunità
europea.
La legge appronta un antichissimo istituto per poter
legalmente trasformare il possesso ultraventennale e
incontestato in vero e proprio dominium, l'usucapione
(articoli 1158 e seguenti del codice civile). Ma l'usucapione
può essere giudizialmente dichiarata nei confronti di chi
risulti proprietario e in contraddittorio con il proprietario
medesimo, anche quando sia sopravvenuta una causa proveniente
da un terzo (articolo 1164 del codice civile). Nei casi come
quelli di cui ci si sta occupando, il proprietario (o i
proprietari) non è assolutamente individuabile con i mezzi
normali d'indagine.
Il disagio continua così ad estendersi e gli inconvenienti
ad aggravarsi. Emblematica è diventata l'isola di Ventotene,
nella quale tutti i beni immobili privati appartengono a
proprietari "fantasma".
La presente proposta di legge, che si sottopone
all'attenzione degli onorevoli colleghi, tende a rendere
possibile la regolarizzazione di decine di migliaia di
situazioni illegali, primo passo necessario verso una
situazione fondiaria accettabile.
Il mezzo per raggiungere questo scopo ci è suggerito dal
nostro stesso ordinamento positivo, che vi ricorre in numerose
ipotesi che presentano qualche analogia con quelle descritte,
quando, per un qualsiasi motivo giuridico o pratico, non si
possa ottenere per vie normali la presenza in giudizio di una
parte necessaria. In questi casi - tassativamente determinati
- si ricorre alla figura del curatore. Oltre a quelle note del
curatore fallimentare e del curatore dell'eredità giacente, si
ricordano le ipotesi previste dagli articoli 486, 507, 509,
629 e 779 del codice civile, in materia ereditaria;
dall'articolo 48 del codice civile per la persona scomparsa; e
ancora dagli articoli 392, 419, 424 per gli incapaci e, in
altre ipotesi, dagli articoli 90, 264, 273, 320, 321, 334,
347, 356, 360, 394, 395, 427, 2845 del codice civile.