XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2175
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge si applica a coloro che intendano far
dichiarare in giudizio l'acquisto per usucapione a proprio
favore della proprietà di beni immobili, quando sia
impossibile individuare il proprietario di tali beni.
Art. 2.
1. Agli effetti della presente legge l'individuazione dei
proprietari di beni immobili è ritenuta impossibile quando non
si può risalire ad essi in base ai dati contenuti nei catasti,
nei pubblici registri immobiliari o nelle anagrafi
comunali.
Art. 3.
1. Presso ogni tribunale delle regioni Abruzzo, Molise,
Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna e
Friuli-Venezia Giulia è istituita una commissione permanente
presieduta da un magistrato e composta da un agronomo o perito
agrario e da un ingegnere o geometra, con i rispettivi
supplenti, che ha il compito di vagliare gli elementi alla
base della dichiarazione di impossibilità di individuare i
proprietari, ai sensi dell'articolo 2.
Art. 4.
1. Nelle regioni diverse da quelle di cui all'articolo 3
le funzioni ivi descritte sono svolte dagli organi di
volontaria giurisdizione dei tribunali territorialmente
competenti.
Art. 5.
1. Chi intenda promuovere un'azione per la dichiarazione
di intervenuta usucapione, a proprio favore, di un immobile,
di cui all'articolo 1, deve chiedere la nomina di un curatore
speciale dei proprietari ignoti con ricorso al presidente del
tribunale nella cui circoscrizione è collocato l'immobile o la
parte maggiore dello stesso.
2. Il presidente del tribunale trasmette prontamente il
ricorso e la relativa documentazione alla commissione di cui
all'articolo 3 qualora ravvisi la sussistenza di concreti
elementi per la dichiarazione di esistenza delle condizioni di
ammissione alla procedura speciale di cui alla presente
legge.
3. Il presidente del tribunale, sulla base delle
indicazioni dell'organo di cui all'articolo 4, decide
direttamente sull'ammissione con decreto.
Art. 6.
1. Quando il ricorso di cui all'articolo 5 sia ritenuto
accoglibile, il presidente del tribunale nomina con decreto il
curatore speciale dei proprietari ignoti, che deve essere
scelto tra persone di comprovata competenza in campo
immobiliare. Nelle regioni indicate all'articolo 3 presso
ciascun tribunale è tenuto un apposito albo di tali curatori,
al quale si può essere iscritti a domanda.
2. Il curatore speciale di cui al comma 1 ha diritto ad un
compenso a carico dell'attore, variante tra un minimo di 50
euro ad un massimo di 500 euro, a seconda dell'entità del bene
e delle difficoltà della difesa, da liquidare con decreto del
giudice istruttore.
Art. 7.
1. Il ricorrente ammesso alla procedura speciale di cui
alla presente legge cita in giudizio impersonalmente i
proprietari ignoti nella persona di colui che è stato nominato
curatore speciale dei proprietari ignoti.
2. Il curatore speciale dei proprietari ignoti può stare
in giudizio senza l'assistenza di un difensore. Quando per
particolari situazioni il curatore speciale dei proprietari
ignoti ritiene necessario un difensore deve farsi autorizzare
alla nomina dal giudice istruttore. Il compenso del difensore
è determinato ai sensi delle norme in vigore in materia di
gratuito patrocinio.
3. Il curatore speciale dei proprietari ignoti ha tutte le
facoltà processuali che spetterebbero al proprietario, eccetto
quella di restare contumace e di deferire giuramento
decisiorio. Quando le conclusioni del curatore speciale dei
proprietari ignoti sono conformi a quelle del ricorrente il
giudice istruttore rimette direttamente la causa al collegio
per la decisione, ai sensi dell'articolo 276 del codice di
procedura civile.
Art. 8.
1. Entro dieci giorni dall'emanazione del decreto di
nomina del curatore speciale dei proprietari ignoti, a cura
della cancelleria del tribunale, è affisso in un apposito albo
presso la casa del comune nel cui territorio l'immobile si
trova un avviso dell'inizio della procedura speciale di cui
alla presente legge.
2. Chiunque può comunicare al tribunale di essere a
conoscenza dell'esistenza e dell'indirizzo di un probabile
proprietario dell'immobile per cui si procede. Il giudice
istruttore, in tale caso, può ordinare che a tale soggetto
l'attore dia notizia con lettera raccomandata dell'inizio del
procedimento.
3. Il destinatario della notizia di cui al comma 2 o
chiunque intenda opporsi al procedimento può intervenire prima
che la causa sia decisa.
4. Quando il giudice istruttore ordina l'invio della
comunicazione di cui al comma 2 non può rimettere la causa al
collegio ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 ma deve rinviare
le parti ad una seduta da tenere non prima di quattro mesi
dalla data di invio della lettera raccomandata di cui al comma
2.
Art. 9.
1. La sentenza che dichiara l'usucapione è
provvisoriamente esecutiva e non è appellabile. Sono fatti
salvi i casi di revocazione previsti dall'articolo 395 del
codice di procedura civile.
Art. 10.
1. La sentenza che dichiara l'usucapione autorizza i
conservatori dei pubblici registri immobiliari ad effettuare
la relativa trascrizione a favore dell'attore e a carico
dell'ultimo proprietario risultante dal catasto o dal pubblico
registro immobiliare.
Art. 11.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro delle
politiche agricole e forestali, sono emanate le norme per
l'attuazione della presente legge.
2. La presente legge entra in vigore decorsi tre mesi
dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.