XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2175




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La presente legge si applica a coloro che intendano far dichiarare in giudizio l'acquisto per usucapione a proprio favore della proprietà di beni immobili, quando sia impossibile individuare il proprietario di tali beni.


Art. 2.

        1. Agli effetti della presente legge l'individuazione dei proprietari di beni immobili è ritenuta impossibile quando non si può risalire ad essi in base ai dati contenuti nei catasti, nei pubblici registri immobiliari o nelle anagrafi comunali.


Art. 3.

        1. Presso ogni tribunale delle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia è istituita una commissione permanente presieduta da un magistrato e composta da un agronomo o perito agrario e da un ingegnere o geometra, con i rispettivi supplenti, che ha il compito di vagliare gli elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di individuare i proprietari, ai sensi dell'articolo 2.


Art. 4.

        1. Nelle regioni diverse da quelle di cui all'articolo 3 le funzioni ivi descritte sono svolte dagli organi di volontaria giurisdizione dei tribunali territorialmente competenti.

Art. 5.

        1. Chi intenda promuovere un'azione per la dichiarazione di intervenuta usucapione, a proprio favore, di un immobile, di cui all'articolo 1, deve chiedere la nomina di un curatore speciale dei proprietari ignoti con ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione è collocato l'immobile o la parte maggiore dello stesso.
        2. Il presidente del tribunale trasmette prontamente il ricorso e la relativa documentazione alla commissione di cui all'articolo 3 qualora ravvisi la sussistenza di concreti elementi per la dichiarazione di esistenza delle condizioni di ammissione alla procedura speciale di cui alla presente legge.
        3. Il presidente del tribunale, sulla base delle indicazioni dell'organo di cui all'articolo 4, decide direttamente sull'ammissione con decreto.


Art. 6.

        1. Quando il ricorso di cui all'articolo 5 sia ritenuto accoglibile, il presidente del tribunale nomina con decreto il curatore speciale dei proprietari ignoti, che deve essere scelto tra persone di comprovata competenza in campo immobiliare. Nelle regioni indicate all'articolo 3 presso ciascun tribunale è tenuto un apposito albo di tali curatori, al quale si può essere iscritti a domanda.
        2. Il curatore speciale di cui al comma 1 ha diritto ad un compenso a carico dell'attore, variante tra un minimo di 50 euro ad un massimo di 500 euro, a seconda dell'entità del bene e delle difficoltà della difesa, da liquidare con decreto del giudice istruttore.


Art. 7.

        1. Il ricorrente ammesso alla procedura speciale di cui alla presente legge cita in giudizio impersonalmente i proprietari ignoti nella persona di colui che è stato nominato curatore speciale dei proprietari ignoti.
        2. Il curatore speciale dei proprietari ignoti può stare in giudizio senza l'assistenza di un difensore. Quando per particolari situazioni il curatore speciale dei proprietari ignoti ritiene necessario un difensore deve farsi autorizzare alla nomina dal giudice istruttore. Il compenso del difensore è determinato ai sensi delle norme in vigore in materia di gratuito patrocinio.
        3. Il curatore speciale dei proprietari ignoti ha tutte le facoltà processuali che spetterebbero al proprietario, eccetto quella di restare contumace e di deferire giuramento decisiorio. Quando le conclusioni del curatore speciale dei proprietari ignoti sono conformi a quelle del ricorrente il giudice istruttore rimette direttamente la causa al collegio per la decisione, ai sensi dell'articolo 276 del codice di procedura civile.


Art. 8.

        1. Entro dieci giorni dall'emanazione del decreto di nomina del curatore speciale dei proprietari ignoti, a cura della cancelleria del tribunale, è affisso in un apposito albo presso la casa del comune nel cui territorio l'immobile si trova un avviso dell'inizio della procedura speciale di cui alla presente legge.
        2. Chiunque può comunicare al tribunale di essere a conoscenza dell'esistenza e dell'indirizzo di un probabile proprietario dell'immobile per cui si procede. Il giudice istruttore, in tale caso, può ordinare che a tale soggetto l'attore dia notizia con lettera raccomandata dell'inizio del procedimento.
        3. Il destinatario della notizia di cui al comma 2 o chiunque intenda opporsi al procedimento può intervenire prima che la causa sia decisa.
        4. Quando il giudice istruttore ordina l'invio della comunicazione di cui al comma 2 non può rimettere la causa al collegio ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 ma deve rinviare le parti ad una seduta da tenere non prima di quattro mesi dalla data di invio della lettera raccomandata di cui al comma 2.


Art. 9.

        1. La sentenza che dichiara l'usucapione è provvisoriamente esecutiva e non è appellabile. Sono fatti salvi i casi di revocazione previsti dall'articolo 395 del codice di procedura civile.


Art. 10.

        1. La sentenza che dichiara l'usucapione autorizza i conservatori dei pubblici registri immobiliari ad effettuare la relativa trascrizione a favore dell'attore e a carico dell'ultimo proprietario risultante dal catasto o dal pubblico registro immobiliare.


Art. 11.

        1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono emanate le norme per l'attuazione della presente legge.

        2. La presente legge entra in vigore decorsi tre mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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