XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2172
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si intendono sottoporre alla vostra attenzione le disposizioni
legislative vigenti in materia di elezione dei consigli
circoscrizionali, sia obbligatoriamente sia discrezionalmente
istituiti dai comuni (articolo 17 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000).
Le circoscrizioni, come sappiamo, hanno lo scopo di
decentrare parte delle funzioni dell'amministrazione comunale,
nei casi in cui l'estensione territoriale o il numero degli
abitanti dei centri urbani renda malagevole l'opportuno
contatto degli amministratori con la cittadinanza. Oggi la
natura della circoscrizione è ontologicamente diversa e con
competenze ben più estese di quelle delle vecchie delegazioni,
che erano semplici organi burocratici periferici.
Le circoscrizioni, attualmente, hanno vita propria e,
nell'ambito delle funzioni loro attribuite dalla legge e dal
regolamento comunale, godono localmente di una vera e propria
autonomia, nell'accezione ampiamente elaborata della dottrina
amministrativa, ed esercitano il potere, di cui sono investite
direttamente dal popolo che ne elegge i consigli, anche se
spetta al consiglio comunale regolamentare l'estensione e le
modalità del suo esercizio. Nello stesso modo, è la legge
dello Stato che regola le attribuzioni dei comuni, ma sono gli
elettori a conferire loro il potere locale, senza che ciò dia
luogo ad attribuzioni delegate.
Ciò induce a ribadire in questa sede quanto già il primo
firmatario della presente proposta di legge ebbe a rilevare
nella sede del consiglio comunale di Roma in merito alla
improprietà del termine "deleghe", usato nei confronti delle
circoscrizioni. Non è questa una mera sottigliezza lessicale e
giuridica, onorevoli colleghi, ma porta precise e pratiche
conseguenze.
Tenendo presente la peculiare fisionomia teorica e pratica
dell'istituto delle circoscrizioni, non si comprende, infatti,
in base a quale logica quelle stesse motivazioni e quelle
stesse finalità che hanno indotto gli elettori prima, ed il
legislatore subito dopo, ad optare per il sistema
dell'elezione diretta del sindaco, debbano essere pretermesse
in sede di elezione dei consigli circoscrizionali.
Nessuno di noi certamente ignora che le circoscrizioni -
almeno quelle obbligatorie delle grandi città -
costituirebbero, se isolate, altrettanti comuni di
considerevole consistenza, superando largamente, come
popolazione e strutture pubbliche, addirittura molti
capoluoghi di provincia. Quindi l'esigenza di governabilità
ispiratrice della nuova disciplina delle elezioni nazionali,
provinciali e comunali, con le dovute garanzie per le
minoranze e per il pubblico, si riproduce esattamente anche
per le circoscrizioni.
Ci onoriamo, quindi, di prendere l'iniziativa della
presente proposta di legge per la modifica della normativa
vigente, secondo le linee opportunamente indicate dalla legge
sull'elezione del sindaco e del consiglio comunale (legge n.
81 del 1993, confluita nel citato testo unico sull'ordinamento
degli enti locali).
D'altro canto, essendo le circoscrizioni unità
amministrative che, pur potendo contare centinaia di migliaia
di amministrati, sono pur sempre di secondo grado in quanto
sottoposte al controllo del consiglio comunale, sembra
opportuno non ricorrere ai meccanismi elettorali più complessi
e dispendiosi previsti dalla nuova legge per i grandi comuni,
ed attenersi a quelli più semplici previsti per i comuni
minori.