XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2172




        Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intendono sottoporre alla vostra attenzione le disposizioni legislative vigenti in materia di elezione dei consigli circoscrizionali, sia obbligatoriamente sia discrezionalmente istituiti dai comuni (articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000).
        Le circoscrizioni, come sappiamo, hanno lo scopo di decentrare parte delle funzioni dell'amministrazione comunale, nei casi in cui l'estensione territoriale o il numero degli abitanti dei centri urbani renda malagevole l'opportuno contatto degli amministratori con la cittadinanza. Oggi la natura della circoscrizione è ontologicamente diversa e con competenze ben più estese di quelle delle vecchie delegazioni, che erano semplici organi burocratici periferici.
        Le circoscrizioni, attualmente, hanno vita propria e, nell'ambito delle funzioni loro attribuite dalla legge e dal regolamento comunale, godono localmente di una vera e propria autonomia, nell'accezione ampiamente elaborata della dottrina amministrativa, ed esercitano il potere, di cui sono investite direttamente dal popolo che ne elegge i consigli, anche se spetta al consiglio comunale regolamentare l'estensione e le modalità del suo esercizio. Nello stesso modo, è la legge dello Stato che regola le attribuzioni dei comuni, ma sono gli elettori a conferire loro il potere locale, senza che ciò dia luogo ad attribuzioni delegate.
        Ciò induce a ribadire in questa sede quanto già il primo firmatario della presente proposta di legge ebbe a rilevare nella sede del consiglio comunale di Roma in merito alla improprietà del termine "deleghe", usato nei confronti delle circoscrizioni. Non è questa una mera sottigliezza lessicale e giuridica, onorevoli colleghi, ma porta precise e pratiche conseguenze.
        Tenendo presente la peculiare fisionomia teorica e pratica dell'istituto delle circoscrizioni, non si comprende, infatti, in base a quale logica quelle stesse motivazioni e quelle stesse finalità che hanno indotto gli elettori prima, ed il legislatore subito dopo, ad optare per il sistema dell'elezione diretta del sindaco, debbano essere pretermesse in sede di elezione dei consigli circoscrizionali.
        Nessuno di noi certamente ignora che le circoscrizioni - almeno quelle obbligatorie delle grandi città - costituirebbero, se isolate, altrettanti comuni di considerevole consistenza, superando largamente, come popolazione e strutture pubbliche, addirittura molti capoluoghi di provincia. Quindi l'esigenza di governabilità ispiratrice della nuova disciplina delle elezioni nazionali, provinciali e comunali, con le dovute garanzie per le minoranze e per il pubblico, si riproduce esattamente anche per le circoscrizioni.
        Ci onoriamo, quindi, di prendere l'iniziativa della presente proposta di legge per la modifica della normativa vigente, secondo le linee opportunamente indicate dalla legge sull'elezione del sindaco e del consiglio comunale (legge n. 81 del 1993, confluita nel citato testo unico sull'ordinamento degli enti locali).
        D'altro canto, essendo le circoscrizioni unità amministrative che, pur potendo contare centinaia di migliaia di amministrati, sono pur sempre di secondo grado in quanto sottoposte al controllo del consiglio comunale, sembra opportuno non ricorrere ai meccanismi elettorali più complessi e dispendiosi previsti dalla nuova legge per i grandi comuni, ed attenersi a quelli più semplici previsti per i comuni minori.




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