XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2172




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il comma 5 dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti i seguenti:

        "5-bis. Il presidente del consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.
        5-ter. Alla elezione del presidente del consiglio circoscrizionale si applicano le disposizioni per l'elezione del sindaco di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 71.
        5-quater. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di presidente del consiglio circoscrizionale della lista medesima.
        5-quinquies. Ulteriori modalità e criteri per l'elezione del presidente del consiglio circoscrizionale, purché non in contrasto con quelli previsti dal presente testo unico, possono essere stabiliti con apposito regolamento dal consiglio comunale, uniformemente per tutte le circoscrizioni territorialmente dipendenti".



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