XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2172
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 17 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti i
seguenti:
"5-bis. Il presidente del consiglio circoscrizionale
è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente
all'elezione del consiglio comunale.
5-ter. Alla elezione del presidente del consiglio
circoscrizionale si applicano le disposizioni per l'elezione
del sindaco di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 71.
5-quater. Il primo seggio spettante a ciascuna lista
di minoranza è attribuito al candidato alla carica di
presidente del consiglio circoscrizionale della lista
medesima.
5-quinquies. Ulteriori modalità e criteri per
l'elezione del presidente del consiglio circoscrizionale,
purché non in contrasto con quelli previsti dal presente testo
unico, possono essere stabiliti con apposito regolamento dal
consiglio comunale, uniformemente per tutte le circoscrizioni
territorialmente dipendenti".