XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2170
Onorevoli Colleghi! - Il problema - annoso - della casa
per gli ufficiali, per i sottufficiali, ed in genere per il
personale militare di carriera, è stato posto all'attenzione
dei due rami del Parlamento da almeno sei, se non anche sette,
legislature, ma sinora - salvo conclamate e, possiamo dire,
scontate dichiarazioni di solidarietà e di comprensione - non
ha trovato soluzione.
Tuttavia la discussione e gli esami, nel tempo, delle
varie proposte di legge su questo argomento, hanno portato
alla identificazione di alcune linee di tendenza nel più
generale ambito della questione "casa".
Queste linee possono sintetizzarsi nel tentativo di porre
il personale militare in grado di acquistare un immobile di
abitazione attraverso la cessione in proprietà degli alloggi
ex-INCIS qualora già assegnati in locazione, oppure costruire,
attraverso piani poliennali ed a carico dello Stato, gli
indispensabili "alloggi di servizio".
A noi interessa studiare un modo che consenta agli
ufficiali, ai sottufficiali, al personale di carriera di
entrare durevolmente in possesso di una abitazione.
Constatando, ancor oggi, che le case ex-INCIS
costituiscono una questione con troppe incognite, anche per il
tempo indispensabile alla loro soluzione pratica, e per la
circoscritta quantità degli eventuali beneficiari, abbiamo
ritenuto di seguire un'altra via, forse anche meno ardua
perché non ha bisogno di finanziamenti da parte dello
Stato.
Noi prendiamo le mosse dalla legge 29 maggio 1982, n. 297,
che ha modificato alcune norme del codice civile, ed in
particolare l'articolo 2120.
Si tratta, è vero, di una disposizione a valere
nell'ambito della disciplina del trattamento di fine rapporto
fra prestatore d'opera subordinato e datore di lavoro. Però
siamo convinti che i criteri che hanno ispirato la norma nel
campo civile possano essere estesi ed applicati anche al
rapporto di servizio militare.
L'articolo 2120 del codice civile, così come modificato
dall'articolo 1 della citata legge n. 297 del 1982, al sesto
comma dispone che: "Il prestatore di lavoro, con almeno otto
anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può
chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione
non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe
diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della
richiesta", per l'acquisto della casa.
Questo principio, altamente sociale, e sancito - come
abbiamo detto - per il settore privato, a nostro giudizio e
con piena convinzione, può essere esteso ai militari in
servizio permanente.
In altre parole - e naturalmente a determinate condizioni
- chiediamo che al personale militare sia riconosciuto il
diritto di domandare, ed ottenere, l'anticipata utilizzazione
di una quota parte della indennità che gli spetterebbe al
momento della pensione.
Proponiamo, cioè, che vengano utilizzati gli
accantonamenti dei versamenti mensili che ciascun ufficiale o
sottufficiale effettua ogni mese in un ammontare pari all'8,25
per cento della propria retribuzione, ed al quale fa riscontro
la quota afferente allo Stato che ammonta, se non andiamo
errati, ad oltre il 17 per cento.
Se la liquidazione di fine servizio, se il trattamento
pensionistico, altro non sono che il godimento rinviato di una
parte della corrente retribuzione, non vediamo motivi validi
per cui lo Stato debba o voglia impedire al personale militare
di utilizzare importi di sua proprietà e per un fine sociale
quale è quello della acquisizione di un bene assolutamente
primario: la casa di abitazione, tenendo anche conto che, per
l'articolo 47 della Costituzione, la Repubblica "favorisce
l'accesso (...) alla proprietà dell'abitazione...".
Ovviamente, nell'articolato di questa proposta di legge si
prevedono alcuni limiti e, in primo luogo, che l'anticipazione
debba servire unicamente per l'acquisto o per la costruzione
della prima casa.
La richiesta, comprovata da una dichiarazione notarile,
può essere fatta una sola volta nel corso di tutta la
carriera.
Se la norma civile prevede un'ammontare massimo
dell'anticipazione del 70 per cento, tenendo conto che la
domanda va rivolta ad un imprenditore privato che ovviamente
ha dei limiti economici, nel caso dei militari - essendo
controparte lo Stato - proponiamo che il limite massimo
dell'anticipazione sia rapportato all'80 per cento.
Con gli articoli 3 e 4 dettiamo altre norme sui tempi
della concessione e prevediamo una serie di sanzioni nel caso
in cui la somma ottenuta non sia finalizzata allo scopo della
richiesta.
Siamo certi che gli onorevoli deputati vorranno dare, con
i loro suggerimenti, l'appoggio a questa nostra iniziativa.