XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2170




        Onorevoli Colleghi! - Il problema - annoso - della casa per gli ufficiali, per i sottufficiali, ed in genere per il personale militare di carriera, è stato posto all'attenzione dei due rami del Parlamento da almeno sei, se non anche sette, legislature, ma sinora - salvo conclamate e, possiamo dire, scontate dichiarazioni di solidarietà e di comprensione - non ha trovato soluzione.
        Tuttavia la discussione e gli esami, nel tempo, delle varie proposte di legge su questo argomento, hanno portato alla identificazione di alcune linee di tendenza nel più generale ambito della questione "casa".
        Queste linee possono sintetizzarsi nel tentativo di porre il personale militare in grado di acquistare un immobile di abitazione attraverso la cessione in proprietà degli alloggi ex-INCIS qualora già assegnati in locazione, oppure costruire, attraverso piani poliennali ed a carico dello Stato, gli indispensabili "alloggi di servizio".
        A noi interessa studiare un modo che consenta agli ufficiali, ai sottufficiali, al personale di carriera di entrare durevolmente in possesso di una abitazione.
        Constatando, ancor oggi, che le case ex-INCIS costituiscono una questione con troppe incognite, anche per il tempo indispensabile alla loro soluzione pratica, e per la circoscritta quantità degli eventuali beneficiari, abbiamo ritenuto di seguire un'altra via, forse anche meno ardua perché non ha bisogno di finanziamenti da parte dello Stato.
        Noi prendiamo le mosse dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, che ha modificato alcune norme del codice civile, ed in particolare l'articolo 2120.
        Si tratta, è vero, di una disposizione a valere nell'ambito della disciplina del trattamento di fine rapporto fra prestatore d'opera subordinato e datore di lavoro. Però siamo convinti che i criteri che hanno ispirato la norma nel campo civile possano essere estesi ed applicati anche al rapporto di servizio militare.
        L'articolo 2120 del codice civile, così come modificato dall'articolo 1 della citata legge n. 297 del 1982, al sesto comma dispone che: "Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta", per l'acquisto della casa.
        Questo principio, altamente sociale, e sancito - come abbiamo detto - per il settore privato, a nostro giudizio e con piena convinzione, può essere esteso ai militari in servizio permanente.
        In altre parole - e naturalmente a determinate condizioni - chiediamo che al personale militare sia riconosciuto il diritto di domandare, ed ottenere, l'anticipata utilizzazione di una quota parte della indennità che gli spetterebbe al momento della pensione.
        Proponiamo, cioè, che vengano utilizzati gli accantonamenti dei versamenti mensili che ciascun ufficiale o sottufficiale effettua ogni mese in un ammontare pari all'8,25 per cento della propria retribuzione, ed al quale fa riscontro la quota afferente allo Stato che ammonta, se non andiamo errati, ad oltre il 17 per cento.
        Se la liquidazione di fine servizio, se il trattamento pensionistico, altro non sono che il godimento rinviato di una parte della corrente retribuzione, non vediamo motivi validi per cui lo Stato debba o voglia impedire al personale militare di utilizzare importi di sua proprietà e per un fine sociale quale è quello della acquisizione di un bene assolutamente primario: la casa di abitazione, tenendo anche conto che, per l'articolo 47 della Costituzione, la Repubblica "favorisce l'accesso (...) alla proprietà dell'abitazione...".
        Ovviamente, nell'articolato di questa proposta di legge si prevedono alcuni limiti e, in primo luogo, che l'anticipazione debba servire unicamente per l'acquisto o per la costruzione della prima casa.
        La richiesta, comprovata da una dichiarazione notarile, può essere fatta una sola volta nel corso di tutta la carriera.
        Se la norma civile prevede un'ammontare massimo dell'anticipazione del 70 per cento, tenendo conto che la domanda va rivolta ad un imprenditore privato che ovviamente ha dei limiti economici, nel caso dei militari - essendo controparte lo Stato - proponiamo che il limite massimo dell'anticipazione sia rapportato all'80 per cento.
        Con gli articoli 3 e 4 dettiamo altre norme sui tempi della concessione e prevediamo una serie di sanzioni nel caso in cui la somma ottenuta non sia finalizzata allo scopo della richiesta.
        Siamo certi che gli onorevoli deputati vorranno dare, con i loro suggerimenti, l'appoggio a questa nostra iniziativa.




Frontespizio Testo articoli