XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2170
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli ufficiali, i sottufficiali ed il personale militare
di carriera delle Forze armate dello Stato, in servizio
permanente effettivo, a decorrere dal compimento dell'ottavo
anno di servizio valido ai fini della continuità della
carriera, possono chiedere, tramite l'amministrazione del
Corpo di appartenenza, una anticipazione sull'indennità di
liquidazione di fine servizio per l'acquisto o la costruzione
della prima casa.
2. L'anticipazione può essere chiesta soltanto una volta
durante la carriera e la sua utilizzazione deve essere
comprovata da una dichiarazione notarile che deve essere
allegata alla domanda.
Art. 2.
1. L'ammontare dell'anticipazione non può essere superiore
all'80 per cento del trattamento cui l'interessato avrebbe
diritto nel caso di cessazione dal servizio alla data della
richiesta.
2. L'ammontare dell'anticipazione è detratto dalla
liquidazione spettante a fine servizio o dall'indennità
spettante agli aventi diritto in caso di decesso del
richiedente.
Art. 3.
1. L'amministrazione competente, entro e non oltre tre
mesi dalla data della domanda, deve corrispondere
all'interessato l'importo richiesto, nei limiti di cui
all'articolo 2, comma 1.
2. Nel caso di ritardata corresponsione, il richiedente ha
diritto di adire la magistratura ordinaria per danni diretti o
indiretti, con ogni onere e spesa a carico
dell'amministrazione.
Art. 4.
1. L'interessato, entro un anno dalla data del ricevimento
dell'anticipazione, deve presentare all'amministrazione copia
autentica del contratto di acquisto registrato e entro due
anni, in caso di nuova costruzione, la dichiarazione di fine
lavori, oppure comprovare la forza maggiore o l'impossibilità
sopravvenuta.
2. Quando il richiedente, per colpa o dolo, non è in grado
di adempiere a quanto stabilito al comma 1, è sottoposto a
provvedimento disciplinare, e l'amministrazione determina i
criteri per la rateizzazione del recupero della somma ai fini
della ricostruzione della liquidazione di fine servizio.
3. La restituzione volontaria dell'anticipazione da parte
dell'interessato, anche se in più rate ma entro il periodo
massimo di 18 mesi dal momento dell'instaurazione del
procedimento a suo carico, preclude il proseguimento
dell'azione.