XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2170




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Gli ufficiali, i sottufficiali ed il personale militare di carriera delle Forze armate dello Stato, in servizio permanente effettivo, a decorrere dal compimento dell'ottavo anno di servizio valido ai fini della continuità della carriera, possono chiedere, tramite l'amministrazione del Corpo di appartenenza, una anticipazione sull'indennità di liquidazione di fine servizio per l'acquisto o la costruzione della prima casa.
        2. L'anticipazione può essere chiesta soltanto una volta durante la carriera e la sua utilizzazione deve essere comprovata da una dichiarazione notarile che deve essere allegata alla domanda.


Art. 2.

        1. L'ammontare dell'anticipazione non può essere superiore all'80 per cento del trattamento cui l'interessato avrebbe diritto nel caso di cessazione dal servizio alla data della richiesta.
        2. L'ammontare dell'anticipazione è detratto dalla liquidazione spettante a fine servizio o dall'indennità spettante agli aventi diritto in caso di decesso del richiedente.


Art. 3.

        1. L'amministrazione competente, entro e non oltre tre mesi dalla data della domanda, deve corrispondere all'interessato l'importo richiesto, nei limiti di cui all'articolo 2, comma 1.
        2. Nel caso di ritardata corresponsione, il richiedente ha diritto di adire la magistratura ordinaria per danni diretti o indiretti, con ogni onere e spesa a carico dell'amministrazione.

Art. 4.

        1. L'interessato, entro un anno dalla data del ricevimento dell'anticipazione, deve presentare all'amministrazione copia autentica del contratto di acquisto registrato e entro due anni, in caso di nuova costruzione, la dichiarazione di fine lavori, oppure comprovare la forza maggiore o l'impossibilità sopravvenuta.
        2. Quando il richiedente, per colpa o dolo, non è in grado di adempiere a quanto stabilito al comma 1, è sottoposto a provvedimento disciplinare, e l'amministrazione determina i criteri per la rateizzazione del recupero della somma ai fini della ricostruzione della liquidazione di fine servizio.
        3. La restituzione volontaria dell'anticipazione da parte dell'interessato, anche se in più rate ma entro il periodo massimo di 18 mesi dal momento dell'instaurazione del procedimento a suo carico, preclude il proseguimento dell'azione.



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