XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2168
Onorevoli Colleghi! - La Costituzione, all'articolo 87,
enuncia che "Il Presidente della Repubblica è il Capo dello
Stato e rappresenta l'unità nazionale".
La stessa Costituzione ha previsto però un sistema per
l'elezione alla massima magistratura dello Stato che, con il
tempo, ha rivelato gravi carenze e persino possibilità di
condizionamento delle prerogative del Capo dello Stato.
La persona che assume la Presidenza della Repubblica e che
deve rappresentare la "unità nazionale", la volontà e
l'orientamento del popolo italiano, può derivare queste sue
qualità più sicuramente dalla elezione diretta. Essa si
contrappone cioè alle manovre dei vertici dei partiti che
hanno espropriato financo i poteri dei grandi elettori. In tal
modo nel momento più solenne della vita istituzionale dello
Stato si eviterà quel pericoloso distacco, fra il Paese reale
e le sue rappresentanze, che di momento in momento aumenta
progressivamente alimentando preoccupanti prospettive.
In una prospettiva più nettamente maggioritaria, occorre a
nostro avviso potenziare gli strumenti della democrazia
diretta, e in particolare garantire la partecipazione popolare
nel procedimento di elezione del Presidente della Repubblica,
a partire dalla fase della presentazione delle candidature.
Pertanto, con la presente proposta di legge, diretta a
modificare gli articoli 83, 85 e 86 della Costituzione, si
intende innanzitutto affidare alla volontà di tutto
l'elettorato italiano la scelta del proprio Presidente.
Nell'ambito di tale orientamento di fondo, si garantisce ai
cittadini la possibilità di intervenire attivamente fin
dall'inizio del procedimento, tramite la legittimazione a
presentare candidature autonome rispetto a quelle di partiti e
gruppi parlamentari, con adeguate garanzie di
rappresentatività minima. Peraltro, tali garanzie sono
richieste anche per le candidature presentate da partiti e
gruppi parlamentari, condizionate anch'esse dal previo
consenso di un certo numero di elettori.
A nostro giudizio l'elezione del Presidente della
Repubblica dovrebbe aver luogo secondo il seguente sistema:
trenta giorni prima della scadenza della carica del
Presidente della Repubblica, i presidenti dei gruppi
parlamentari, i presidenti o i segretari di partiti politici
ed i comitati promotori per l'elezione di un loro candidato
(con l'appoggio delle firme di 50 mila elettori per i
rappresentanti dei partiti e dei gruppi parlamentari e di 100
mila elettori per i comitati promotori) depositano presso la
Presidenza delle Camere il nominativo di un candidato
prescelto;
i Presidenti delle due Camere indicono entro quindici
giorni da tale data i comizi elettorali;
al primo scrutinio, per essere eletto, è richiesto il
conseguimento della maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi;
nel caso di mancata elezione si procede al ballottaggio
fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei
voti ed è eletto colui che avrà prevalso come numero di
consensi riportati;
alla elezione del Presidente della Repubblica
partecipano tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali
per l'elezione della Camera dei deputati;
quando le Camere siano sciolte o manchino meno di tre
mesi al loro scioglimento l'elezione del Presidente della
Repubblica ha luogo entro trenta giorni dalla riunione delle
nuove Camere e nel frattempo sono prorogati i poteri del
Presidente della Repubblica in carica.
La legge determinerà le specifiche modalità per il
regolare svolgimento della consultazione popolare.
Onorevoli colleghi, si ritiene che in questo modo si
possano rispettare maggiormente le aspettative del popolo, si
possa dare maggiore autorità e prestigio alla magistratura del
Presidente della Repubblica, si possa togliere la persona
eletta dall'imbarazzante sintesi di espressione di un gioco di
equilibri posti in essere tra le segreterie dei vari partiti
con la conseguenza che il voto espresso dai parlamentari in
seduta comune altro non rappresenta se non la cassa di
risonanza di decisioni assunte altrove da delegazioni di
partiti, da segreterie, ma sempre con la esclusione della
volontà del popolo italiano.