XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2168
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a
suffragio universale diretto a maggioranza assoluta dei voti
validi.
Quando non è raggiunta la maggioranza assoluta si procede
al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il
maggior numero di voti. E' eletto colui che ottiene il maggior
numero di voti.
Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali
per l'elezione della Camera dei deputati.
Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque
anni".
Art. 2.
1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 85. Trenta giorni prima della scadenza del termine
di cinque anni, i presidenti dei gruppi parlamentari e i
presidenti o segretari dei partiti politici, con la
sottoscrizione di cinquantamila elettori, e i comitati
promotori, con la sottoscrizione di centomila elettori,
presentano alle Presidenze delle Camere le candidature alla
carica di Presidente della Repubblica con dichiarazione
autografa di accettazione del candidato.
I Presidenti delle due Camere indicono i comizi elettorali
fra il trentesimo ed il quindicesimo giorno antecedente la
scadenza del termine di cinque anni.
Quando le Camere sono sciolte o mancano meno di tre mesi
alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro trenta giorni
dalla riunione delle nuove Camere. Nel frattempo sono
prorogati i poteri del Presidente della Repubblica in
carica.
Le modalità della elezione sono regolate con legge dello
Stato".
Art. 3.
1. Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Dal giorno della constatazione di impedimento permanente,
della morte, ovvero delle dimissioni del Presidente della
Repubblica, i Presidenti delle due Camere assegnano un termine
di otto giorni per la presentazione delle candidature ed
indicono i comizi elettorali per il ventiduesimo giorno
successivo, salvo i maggiori termini quando le Camere sono
sciolte o mancano meno di tre mesi alla loro cessazione".