XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2167
Onorevoli Colleghi! - Con questa proposta di legge si
intende evitare il definitivo allontanamento di centinaia di
studenti di tutta l'Italia dai corsi universitari a "numero
chiuso".
Si tratta di giovani che nell'autunno dell'anno 2000, non
avendo superato il concorso d'ammissione ai corsi prescelti,
si sono rivolti ai tribunali amministrativi regionali per
ottenere la sospensione e l'annullamento degli atti preclusivi
all'iscrizione desiderata. In sede cautelare, alcuni TAR hanno
accolto le istanze degli studenti, contestando alle università
che, negli atti relativi al procedimento di determinazione dei
posti disponibili per le immatricolazioni al primo anno dei
corsi a "numero chiuso", non vi sarebbero tracce di alcuna
seria e documentata indagine istruttoria atta a comprovare -
sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 3, comma 2,
della legge 2 agosto 1999, n. 264 - una reale impossibilità da
parte degli atenei di soddisfare l'intera domanda
formativa.
Di fronte a queste ordinanze, le università interessate si
sono però appellate al Consiglio di Stato, il quale ha
disposto l'annullamento dei provvedimenti cautelari per
mancanza di interesse ad agire in capo agli studenti. Secondo
i giudici di secondo grado, considerati i termini - imposti
dall'inizio di ciascun anno accademico - in cui sono costrette
ad operare le università e il Ministero competente,
un'eventuale rideterminazione dei posti disponibili non
comporterebbe l'invalidazione della selezione pubblica già
espletata, ma provocherebbe soltanto una rideterminazione
della graduatoria finale degli ammessi all'iscrizione ai
corsi. Conseguentemente, gli studenti ricorrenti, per ottenere
ragione, avrebbero dovuto provare - ma non si vede come
avrebbero potuto farlo - che, in caso di rideterminazione del
numero dei posti disponibili, senz'altro sarebbero risultati
collocati in una posizione utile in graduatoria.
E' chiaro, ovviamente, che il Parlamento non sia la sede
più opportuna per una disputa giurisprudenziale. Ai giudici, e
solo a loro, spetta il compito di far applicare le leggi.
Tuttavia, non si può non sottolineare che le pronunce dei
giudici amministrativi in alcuni casi hanno affermato, e negli
altri non hanno comunque negato, che le università non hanno
dimostrato di aver sfruttato appieno le risorse umane e
materiali disponibili. Ciò solleva un grande interrogativo:
non è che tali carenze di istruttoria e di motivazione celino
una scelta di limitare artificiosamente l'offerta formativa?
Se così fosse, ci si troverebbe di fronte ad una grave
violazione della legge n. 264 del 1999. Con essa, infatti, il
Parlamento, rispondendo al monito rivoltogli dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 383 del 1998, ha sì
autorizzato la limitazione degli accessi ad alcuni corsi
universitari, ma ha anche imposto di utilizzare nel migliore
dei modi le risorse esistenti, giungendo persino a prevedere
la possibilità di organizzare, in più turni, le attività
didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché
l'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a
distanza.
Al di là di queste considerazioni, rimane il fatto che, a
seguito delle pronunce del Consiglio di Stato, le università
hanno disposto l'annullamento delle iscrizioni e delle
carriere degli studenti ricorrenti e che, quindi, le sorti di
questi giovani sono legate esclusivamente ad una possibile
legge che, per motivi equitativi, attribuisca loro il diritto
di proseguire gli studi intrapresi.
Le ragioni che depongono a favore di un siffatto
provvedimento di legge sono diverse e, di queste, vanno
ricordate almeno le seguenti:
le famiglie dei ricorrenti, confidando sulla correttezza
delle valutazioni dei TAR, hanno già sopportato le
considerevoli spese conseguenti all'iscrizione all'università
(acquisto di libri, pagamento delle tasse universitarie,
affitto dell'alloggio per i fuori sede);
i ragazzi, avendo subito l'annullamento degli esami
sostenuti nei corsi frequentati, non avrebbero più diritto di
ottenere il ritardo della leva per motivi di studio;
sempre a causa dell'annullamento degli esami, gli
studenti meno abbienti non potrebbero più concorrere, per
almeno due anni, all'assegnazione delle provvidenze pubbliche
e dovrebbero restituire agli enti competenti le borse di
studio conferite loro nell'anno accademico 2000-2001;
considerato che anche il TAR della Liguria,
pronunciandosi sui ricorsi relativi alle iscrizioni all'anno
accademico 2001-2002, si è adeguato all'orientamento del
Consiglio di Stato, con questo provvedimento di legge di
sanatoria si dovrebbe chiudere finalmente l'annoso contenzioso
giurisdizionale sul numero chiuso.
Sulla base di queste brevi considerazioni, non si può che
auspicare che il Parlamento provveda celermente a risolvere in
modo positivo e definitivo la tormentata vicenda degli
studenti ricorrenti e che il Governo si impegni ad ampliare
l'offerta formativa in modo che il diritto all'istruzione
universitaria, inteso anche come diritto di ciascuno
all'autodeterminazione del proprio percorso formativo, sia
effettivamente garantito a tutti i giovani capaci e meritevoli
del Paese.