XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2167




        Onorevoli Colleghi! - Con questa proposta di legge si intende evitare il definitivo allontanamento di centinaia di studenti di tutta l'Italia dai corsi universitari a "numero chiuso".
        Si tratta di giovani che nell'autunno dell'anno 2000, non avendo superato il concorso d'ammissione ai corsi prescelti, si sono rivolti ai tribunali amministrativi regionali per ottenere la sospensione e l'annullamento degli atti preclusivi all'iscrizione desiderata. In sede cautelare, alcuni TAR hanno accolto le istanze degli studenti, contestando alle università che, negli atti relativi al procedimento di determinazione dei posti disponibili per le immatricolazioni al primo anno dei corsi a "numero chiuso", non vi sarebbero tracce di alcuna seria e documentata indagine istruttoria atta a comprovare - sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 3, comma 2, della legge 2 agosto 1999, n. 264 - una reale impossibilità da parte degli atenei di soddisfare l'intera domanda formativa.
        Di fronte a queste ordinanze, le università interessate si sono però appellate al Consiglio di Stato, il quale ha disposto l'annullamento dei provvedimenti cautelari per mancanza di interesse ad agire in capo agli studenti. Secondo i giudici di secondo grado, considerati i termini - imposti dall'inizio di ciascun anno accademico - in cui sono costrette ad operare le università e il Ministero competente, un'eventuale rideterminazione dei posti disponibili non comporterebbe l'invalidazione della selezione pubblica già espletata, ma provocherebbe soltanto una rideterminazione della graduatoria finale degli ammessi all'iscrizione ai corsi. Conseguentemente, gli studenti ricorrenti, per ottenere ragione, avrebbero dovuto provare - ma non si vede come avrebbero potuto farlo - che, in caso di rideterminazione del numero dei posti disponibili, senz'altro sarebbero risultati collocati in una posizione utile in graduatoria.
        E' chiaro, ovviamente, che il Parlamento non sia la sede più opportuna per una disputa giurisprudenziale. Ai giudici, e solo a loro, spetta il compito di far applicare le leggi. Tuttavia, non si può non sottolineare che le pronunce dei giudici amministrativi in alcuni casi hanno affermato, e negli altri non hanno comunque negato, che le università non hanno dimostrato di aver sfruttato appieno le risorse umane e materiali disponibili. Ciò solleva un grande interrogativo: non è che tali carenze di istruttoria e di motivazione celino una scelta di limitare artificiosamente l'offerta formativa? Se così fosse, ci si troverebbe di fronte ad una grave violazione della legge n. 264 del 1999. Con essa, infatti, il Parlamento, rispondendo al monito rivoltogli dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 383 del 1998, ha sì autorizzato la limitazione degli accessi ad alcuni corsi universitari, ma ha anche imposto di utilizzare nel migliore dei modi le risorse esistenti, giungendo persino a prevedere la possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché l'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza.
        Al di là di queste considerazioni, rimane il fatto che, a seguito delle pronunce del Consiglio di Stato, le università hanno disposto l'annullamento delle iscrizioni e delle carriere degli studenti ricorrenti e che, quindi, le sorti di questi giovani sono legate esclusivamente ad una possibile legge che, per motivi equitativi, attribuisca loro il diritto di proseguire gli studi intrapresi.
        Le ragioni che depongono a favore di un siffatto provvedimento di legge sono diverse e, di queste, vanno ricordate almeno le seguenti:

            le famiglie dei ricorrenti, confidando sulla correttezza delle valutazioni dei TAR, hanno già sopportato le considerevoli spese conseguenti all'iscrizione all'università (acquisto di libri, pagamento delle tasse universitarie, affitto dell'alloggio per i fuori sede);

            i ragazzi, avendo subito l'annullamento degli esami sostenuti nei corsi frequentati, non avrebbero più diritto di ottenere il ritardo della leva per motivi di studio;

            sempre a causa dell'annullamento degli esami, gli studenti meno abbienti non potrebbero più concorrere, per almeno due anni, all'assegnazione delle provvidenze pubbliche e dovrebbero restituire agli enti competenti le borse di studio conferite loro nell'anno accademico 2000-2001;

            considerato che anche il TAR della Liguria, pronunciandosi sui ricorsi relativi alle iscrizioni all'anno accademico 2001-2002, si è adeguato all'orientamento del Consiglio di Stato, con questo provvedimento di legge di sanatoria si dovrebbe chiudere finalmente l'annoso contenzioso giurisdizionale sul numero chiuso.

        Sulla base di queste brevi considerazioni, non si può che auspicare che il Parlamento provveda celermente a risolvere in modo positivo e definitivo la tormentata vicenda degli studenti ricorrenti e che il Governo si impegni ad ampliare l'offerta formativa in modo che il diritto all'istruzione universitaria, inteso anche come diritto di ciascuno all'autodeterminazione del proprio percorso formativo, sia effettivamente garantito a tutti i giovani capaci e meritevoli del Paese.




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