XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2167




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Validità dell'iscrizione ai corsi universitari).

        1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei quali gli organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi.
        2. Sono validi, ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria vigente, gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo.


Art. 2.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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