XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2167
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Validità dell'iscrizione ai corsi universitari).
1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il
rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere
a) e b), della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli
studenti nei confronti dei quali gli organi di giurisdizione
amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione
dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti
corsi.
2. Sono validi, ai sensi e per gli effetti della
legislazione universitaria vigente, gli esami sostenuti dagli
studenti di cui al presente articolo.
Art. 2.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.