XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2164




        Onorevoli Colleghi! - La normativa in vigore in materia di omogeneizzazione stipendiale prevede trattamenti diversi tra il personale delle Forze armate e quello delle Forze di polizia. In particolare, gli ufficiali delle Forze armate conseguono, dopo 15 e 25 anni dalla nomina ad ufficiale, rispettivamente "lo stipendio" del colonnello e del brigadier generale, con esclusione dell'indennità operativa, mentre agli ufficiali ed ai funzionari delle Forze di polizia è attribuita con identiche modalità l'intera retribuzione dirigenziale, comprensiva dell'indennità pensionabile, corrispondente all'indennità d'impiego operativo delle Forze armate.
        Prendendo spunto dall'equiparazione tra i gradi degli ufficiali delle Forze armate e le qualifiche dei funzionari delle Forze di polizia prevista dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, nonché dall'ordine del giorno presentato dal primo firmatario della presente proposta di legge e accolto come raccomandazione dal Governo, è stata predisposta questa proposta di legge, volta a riconoscere agli ufficiali "omogeneizzati" delle Forze armate l'intera retribuzione dirigenziale, già prevista per i pari grado/qualifica delle Forze di polizia.
        Peraltro, si osserva che la copertura finanziaria della presente proposta di legge, pari a 10,108 milioni di euro annui per gli anni 2002, 2003, 2004, è reperibile negli stanziamenti previsti per il Ministero della difesa con la legge finanziaria 2002, nella parte della tabella A relativa allo stesso dicastero. Pertanto si è provveduto ad individuare la copertura degli oneri conseguenti alla presente proposta di legge nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle difesa.




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