XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2164
Onorevoli Colleghi! - La normativa in vigore in materia
di omogeneizzazione stipendiale prevede trattamenti diversi
tra il personale delle Forze armate e quello delle Forze di
polizia. In particolare, gli ufficiali delle Forze armate
conseguono, dopo 15 e 25 anni dalla nomina ad ufficiale,
rispettivamente "lo stipendio" del colonnello e del brigadier
generale, con esclusione dell'indennità operativa, mentre agli
ufficiali ed ai funzionari delle Forze di polizia è attribuita
con identiche modalità l'intera retribuzione dirigenziale,
comprensiva dell'indennità pensionabile, corrispondente
all'indennità d'impiego operativo delle Forze armate.
Prendendo spunto dall'equiparazione tra i gradi degli
ufficiali delle Forze armate e le qualifiche dei funzionari
delle Forze di polizia prevista dall'articolo 32 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, nonché dall'ordine del
giorno presentato dal primo firmatario della presente proposta
di legge e accolto come raccomandazione dal Governo, è stata
predisposta questa proposta di legge, volta a riconoscere agli
ufficiali "omogeneizzati" delle Forze armate l'intera
retribuzione dirigenziale, già prevista per i pari
grado/qualifica delle Forze di polizia.
Peraltro, si osserva che la copertura finanziaria della
presente proposta di legge, pari a 10,108 milioni di euro
annui per gli anni 2002, 2003, 2004, è reperibile negli
stanziamenti previsti per il Ministero della difesa con la
legge finanziaria 2002, nella parte della tabella A relativa
allo stesso dicastero. Pertanto si è provveduto ad individuare
la copertura degli oneri conseguenti alla presente proposta di
legge nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
difesa.