XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2164
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di dare concreta attuazione e quanto previsto
dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
298, in materia di completo allineamento giuridico ed
economico tra gli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei
carabinieri con i funzionari delle Forze di polizia, alla
legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 3, lettera a), le
parole: "lo stipendio" sono sostituite dalle seguenti: "il
trattamento economico";
b) all'articolo 5, comma 3, lettera b), le
parole: "lo stipendio" sono sostituite dalle seguenti: "il
trattamento economico".
Art 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 10,108 milioni di euro annui per gli anni 2002,
2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della difesa.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.