XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2162
Onorevoli Colleghi! - L'Italia è notoriamente l'unico
Paese in cui si attuano da almeno vent'anni le tecniche di
procreazione medicalmente assistita, praticamente senza alcuna
regolazione dei centri che realizzano tali tecniche. Gli unici
testi di riferimento per i centri pubblici e privati che
operano in questo campo sono due circolari emanate dall'allora
Ministero della sanità:
1) la circolare Degan, del 1985, che vieta la
fecondazione impropriamente definita "eterologa" nei centri
pubblici, senza nulla dire nel merito dei centri privati, dove
niente è vietato e quindi, nella pratica, tutto è consentito.
Occorre però precisare che da tempo molti di questi centri
raggruppati in organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, si sono dati codici di autoregolamentazione
improntati ad un apprezzabile rigore sotto il profilo
tecnico-scientifico;
2) la circolare Donat-Cattin, di pochi anni successiva,
che auspica la rapida definizione di una disciplina organica
in materia e regolamenta la raccolta e la conservazione dei
gameti ai fini della fecondazione attuata con l'intervento di
un donatore o una donatrice esterni alla coppia. La
definizione dei requisiti dei centri è ancora una volta
rinviata a tempi successivi. La fecondazione tramite donazione
di gameti - o eterologa - oggetto di accanite controversie
parlamentari e non, è dunque allo stato dell'arte ampiamente
praticata e socialmente acquisita.
Le regioni del grande ritardo nella regolazione di questa
materia sono da ricercare, a nostro avviso, in due ordini di
problemi:
1) da un lato gli interessi dei centri privati che
costituiscono una potente lobby di opinione e che certo
non vedono di buon occhio un intervento legislativo
restrittivo rispetto a tecniche ormai invalse;
2) dall'altro le continue ingerenze vaticane che
impongono forti condizionamenti etici su qualsiasi progetto
legislativo riguardante la procreazione artificiale.
Posizioni, queste, contrastate da un fronte laico ampio, anche
se non omogeneo, costituito da una notevole parte della
comunità scientifica, da personalità di spicco in campo
medico, giuridico e filosofico, nonché da esponenti del mondo
femminista, singole o associate, tra cui molte si sono date un
luogo di elaborazione e confronto su questi temi nel "Tavolo
di donne sulla bioetica".
Infine il 27 gennaio 1998, dopo un lungo periodo di
sofferta gestazione, la Commissione affari sociali della
Camera dei deputati ha varato un testo unificato poi approvato
in Aula, con sostanziali modifiche, il 26 maggio 1999 e
trasmesso al Senato della Repubblica con il titolo:
"Disciplina della procreazione medicalmente assistita" (Atto
Senato n. 4048).
Nel corso dell'infuocata discussione sul testo si è aperto
nel Paese un ampio dibattito che ha coinvolto media,
comunità scientifica, operatori di centri pubblici e privati,
giuristi, gerarchie ecclesiastiche, associazioni di segno
cattolico e laico, nonché scienziate, filosofe e giuriste di
grande prestigio intervenute sia a titolo personale, sia come
esponenti di gruppi e associazioni che si richiamano a vari
percorsi di pensiero del femminismo.
L'intervento di queste donne ha consentito di focalizzare
l'attenzione su aspetti fino a quel momento ignorati, come il
grave rischio di trasformare il soggetto e il corpo femminile
da protagonisti dell'evento procreativo a strumenti passivi di
sperimentazione scientifica e a meri incubatori di embrioni.
Ma ha anche aperto lo scontro sul tema delle libertà
individuali che il progetto di legge, con i suoi sconfinamenti
indebiti nella delicata sfera dei rapporti tra i sessi e delle
scelte di maternità e di paternità, chiaramente minaccia,
ignorando del tutto che tali scelte e tali rapporti hanno
trovato una definizione più rispettosa delle opzioni personali
nella legislazione più recente, dalla legge sul divorzio al
nuovo diritto di famiglia, alla legge n. 194 del 1978.
Queste complesse tematiche, che investono problemi di
ordine giuridico, etico e sociale, non hanno tuttavia
pienamente coinvolto la società civile dove, invece,
attraverso gli strumenti di informazione di massa, è filtrato
un messaggio di tipo prevalentemente scandalistico:
madri-nonne, fecondazione post-mortem, embrioni orfani,
bambini venuti dal gelo e quant'altro.
Si rende quindi indispensabile ricostituire un contesto
della ragione, fornire all'opinione pubblica informazioni
scientificamente corrette, senza eludere i problemi che le
possibilità aperte dalle nuove tecnologie pongono ai singoli e
alle singole e alla società nel suo complesso. Possibilità che
interrogano il senso del limite, ma al tempo stesso chiamano
in causa la responsabilità soggettiva, soprattutto femminile,
rispetto alle scelte riproduttive e inducono a porre legittime
domande su ciò che è normabile per legge e ciò che non lo è,
perché riguarda, appunto, l'ambito strettamente privato delle
opzioni individuali.
Tutto questo richiede adeguati tempi di riflessione e di
rielaborazione da parte del corpo sociale, mentre è urgente
definire gli aspetti tecnico-normativi del funzionamento dei
centri, che possono essere tranquillamente stabiliti per
regolamento.
Proponiamo quindi di separare i due ordini di problemi
tramite:
1) l'emanazione da parte del Ministro della salute, di
un regolamento che, superando di fatto, le citate circolari
Degan e Donat-Cattin, formuli regole certe e comuni per il
funzionamento dei centri pubblici e privati, sulla base del
regolamento Guzzanti, debitamente aggiornato, come d'altronde
auspicato da autorevoli esponenti del mondo
medico-scientifico;
2) la istituzione di una commissione, presso il
Ministero della salute, che operi con la finalità di
approfondire ed estendere in tutto il Paese il dibattito sulle
nuove domande sociali poste dalla ricerca scientifica e
clinica nel campo delle biotecnologie riproduttive, con le
modalità esplicitate dalla legge.
Restano comunque di attualità i punti più "caldi" dello
scontro politico-ideologico che ha accompagnato l'iter
parlamentare del progetto di legge nella scorsa legislatura,
quali il riconoscimento degli embrioni come soggetti portatori
di diritti (fino alla proposta estrema della loro
adottabilità), l'accesso alle tecniche da riservare alle
coppie eterosessuali unite da vincolo matrimoniale, la
condanna della fecondazione eterologa legata ad una concezione
tutta biologica della paternità e della maternità.
Da queste premesse discendono norme inquietanti e
contraddittorie nella parte dedicata all'applicazione delle
tecniche. Norme tutte ispirate dal concetto principe
dell'intangibilità dell'embrione, a discapito della salute,
non solo della madre, ma dello stesso "nascituro". Ad esempio,
l'obbligo di non produrre più di tre embrioni per tentativo di
fecondazione (processo peraltro non governabile allo stato
attuale delle ricerche), da impiantare tutti
contemporaneamente - ma anche immediatamente nell'utero
materno - visto il divieto sia di sopprimere, sia di
crioconservare i medesimi. Questa norma pregiudica seriamente
la salute della madre perché, se il primo tentativo fallisce,
si dovranno ogni volta ripetere le stimolazioni ovariche, che
a lungo andare rischiano di provocare l'insorgenza di
formazioni tumorali. Costringe inoltre ad effettuare il
trasferimento dell'embrione in tempi brevi rispetto alla
stimolazione ovarica, mentre la prudenza suggerisce un
adeguato tempo di intervallo per consentire un pieno
ristabilimento delle condizioni di salute della donna. E'
oltretutto incongrua e contraddittoria perché non si può
prevedere quanti ovuli si produrranno ad ogni stimolazione, né
quanti embrioni si formeranno da questi ovuli, e se si
producessero quattro o cinque embrioni, cosa si dovrebbe fare
con gli eccedenti?
Altrettanto incongrua risulta la norma che consente di
effettuare la ricerca clinica e diagnostica su ogni embrione,
purché abbia fini esclusivamente terapeutici e diagnostici
diretti "alla tutela della salute e allo sviluppo
dell'embrione stesso". In parole povere, è consentito l'esame
pre-impianto che permette di stabilire se l'embrione è
portatore di gravi patologie genetiche o infettive. Ma per
altro verso si vieta l'aborto selettivo in gravidanze
plurigemellari. In conseguenza di ciò, se l'esame pre-impianto
stabilisce che un embrione è affetto da sindrome di Down
o da talassemia, o da fibrosi cistica, il medico sarà
costretto a trasferirlo comunque nell'utero della madre.
In breve, il testo licenziato dalla Camera dei deputati è
naufragato al Senato della Repubblica in virtù delle sue
stesse contraddizioni, come evidenziato dal fatto che in tale
sede sono stati approvati emendamenti talmente contraddittori
da indurre l'onorevole Mancino, all'epoca Presidente di
quell'Assemblea, a sospendere la discussione.
Oggi quello stesso testo viene ripresentato in
quest'Assemblea in diverse proposte di legge che ne
riproducono integralmente l'impianto.
Siamo profondamente convinti che non compete al Parlamento
la facoltà di regolare per legge i comportamenti e le scelte
di vita delle donne e degli uomini di questo Paese, almeno
finché vige uno stato laico e di diritto; né pensiamo che si
possano stravolgere a colpi di maggioranza princìpi fondativi
dell'ordinamento giuridico (a partire dall'articolo 1 del
codice civile che già si intende modificare) o emanare norme
contraddittorie e approssimative sul piano scientifico e
tecnico, perché viziate all'origine da pregiudizi ideologici
ed etici.
Da qui il significato della nostra proposta di legge che
riteniamo debba essere valutata con senso di responsabilità da
questa Assemblea.