XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2162




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituita presso il Ministero della salute la commissione di studio sulle biotecnologie delle riproduzione, di seguito denominata "commissione", formata da venti membri nominati dal Ministro della salute entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione dura in carica due anni a decorrere dalla data del suo insediamento. Nella Commissione è assicurata la presenza paritaria dei due sessi. Sono chiamate a farne parte personalità di alto profilo culturale, donne e uomini forniti di qualificati titoli in ambito medico-scientifico, filosofico, giuridico e di competenze specifiche nella materia, nonché esponenti di associazioni legate all'esperienza femminile e all'elaborazione culturale del movimento delle donne, garantendo in misura bilanciata l'apporto delle diverse culture e dei diversi orientamenti in materia.
        2. La commissione ha la finalità di approfondire ed estendere la ricerca teorica e il dibattito culturale sulle nuove domande sociali poste dalla ricerca scientifica e clinica sulle biotecnologie riproduttive. In relazione a tali problematiche, la commissione:

                a) acquisisce, elabora e diffonde studi, rapporti, atti e documenti, anche inerenti la produzione normativa straniera, in modo da evidenziare la diversità degli approcci e delle soluzioni adottati nei vari Paesi in cui le biotecnologie riproduttive sono praticate e da favorire una conoscenza corretta della materia e una valutazione scevra da giudizi precostituiti dei problemi in questione;

                b) promuove e diffonde un'informazione completa, qualificata e rigorosa, nonché accessibile a un vasto pubblico, sulla materia, attraverso la più ampia e oculata utilizzazione dei mass media e dei canali istituzionali;

                c) promuove e stimola la discussione pubblica e partecipata nelle istituzioni e nella società.

        3. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 2 è compito della commissione individuare possibili elementi di convergenza, nel rispetto dei seguenti princìpi:

                a) la pluralità delle scelte sulla sessualità, sulla procreazione e sulla vita di relazione come fondamento della convivenza civile in uno Stato laico e di diritto;

                b) l'autodeterminazione femminile e la responsabilità dei soggetti come fondamento di un'etica laica e secolarizzata delle relazioni tra donne e uomini e tra Stato e individui;

                c) la non commerciabilità e non brevettabilità a fini di lucro del corpo e del patrimonio genetico umano come fondamento del diritto inviolabile alla disposizione del corpo.

        4. Nell'esercizio delle proprie attività la commissione, dotata di autonomia regolamentare, si avvale degli istituti e degli strumenti di supporto necessari.
        5. A conclusione del suo mandato, la commissione presenta al Ministro della salute una relazione sulle attività svolte, sugli elementi di convergenza registrati e sulle posizioni condivise raggiunte, formulando le proprie motivate proposte per la regolazione delle biotecnologie riproduttive. Il Ministro trasmette al Parlamento i risultati dei lavori della commissione.


Art. 2.

        1. Il Ministro della salute adotta, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante norme sulle modalità di funzionamento dei centri pubblici e privati che realizzano tecniche di produzione medicalmente assistita e altri interventi rientranti nell'ambito delle biotecnologie della riproduzione.


Art. 3.

        1. L'onere derivante dall'istituzione e dall'attività della commissione è posto a carico dello stato di previsione del Ministero della salute.



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