XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2162
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita presso il Ministero della salute la
commissione di studio sulle biotecnologie delle riproduzione,
di seguito denominata "commissione", formata da venti membri
nominati dal Ministro della salute entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. La Commissione dura
in carica due anni a decorrere dalla data del suo
insediamento. Nella Commissione è assicurata la presenza
paritaria dei due sessi. Sono chiamate a farne parte
personalità di alto profilo culturale, donne e uomini forniti
di qualificati titoli in ambito medico-scientifico,
filosofico, giuridico e di competenze specifiche nella
materia, nonché esponenti di associazioni legate
all'esperienza femminile e all'elaborazione culturale del
movimento delle donne, garantendo in misura bilanciata
l'apporto delle diverse culture e dei diversi orientamenti in
materia.
2. La commissione ha la finalità di approfondire ed
estendere la ricerca teorica e il dibattito culturale sulle
nuove domande sociali poste dalla ricerca scientifica e
clinica sulle biotecnologie riproduttive. In relazione a tali
problematiche, la commissione:
a) acquisisce, elabora e diffonde studi, rapporti,
atti e documenti, anche inerenti la produzione normativa
straniera, in modo da evidenziare la diversità degli approcci
e delle soluzioni adottati nei vari Paesi in cui le
biotecnologie riproduttive sono praticate e da favorire una
conoscenza corretta della materia e una valutazione scevra da
giudizi precostituiti dei problemi in questione;
b) promuove e diffonde un'informazione completa,
qualificata e rigorosa, nonché accessibile a un vasto
pubblico, sulla materia, attraverso la più ampia e oculata
utilizzazione dei mass media e dei canali
istituzionali;
c) promuove e stimola la discussione pubblica e
partecipata nelle istituzioni e nella società.
3. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 2 è
compito della commissione individuare possibili elementi di
convergenza, nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) la pluralità delle scelte sulla sessualità,
sulla procreazione e sulla vita di relazione come fondamento
della convivenza civile in uno Stato laico e di diritto;
b) l'autodeterminazione femminile e la
responsabilità dei soggetti come fondamento di un'etica laica
e secolarizzata delle relazioni tra donne e uomini e tra Stato
e individui;
c) la non commerciabilità e non brevettabilità a
fini di lucro del corpo e del patrimonio genetico umano come
fondamento del diritto inviolabile alla disposizione del
corpo.
4. Nell'esercizio delle proprie attività la commissione,
dotata di autonomia regolamentare, si avvale degli istituti e
degli strumenti di supporto necessari.
5. A conclusione del suo mandato, la commissione presenta
al Ministro della salute una relazione sulle attività svolte,
sugli elementi di convergenza registrati e sulle posizioni
condivise raggiunte, formulando le proprie motivate proposte
per la regolazione delle biotecnologie riproduttive. Il
Ministro trasmette al Parlamento i risultati dei lavori della
commissione.
Art. 2.
1. Il Ministro della salute adotta, con proprio decreto,
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un regolamento recante norme sulle modalità di
funzionamento dei centri pubblici e privati che realizzano
tecniche di produzione medicalmente assistita e altri
interventi rientranti nell'ambito delle biotecnologie della
riproduzione.
Art. 3.
1. L'onere derivante dall'istituzione e dall'attività
della commissione è posto a carico dello stato di previsione
del Ministero della salute.