XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2161
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 2 dello statuto
dell'Ente per la tutela del lupo italiano (ETLI) approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988,
recita: "(...) esclusa ogni e qualsiasi finalità di lucro, si
propone con studi, ricerche, allevamento pratico, di
conservare perpetuare e proteggere la razza del Lupo Italiano
(Canis Lupus Italicus Familiaris) (...)". E' noto che il
lupo selvaggio è classificato come Canis lupus e il cane
domestico come Canis familiaris; la terminologia
Canis lupus italicus familiaris indica dunque un
animale: a) domestico; b) di appartenenza italica;
c) strettamente apparentato al lupo selvaggio.
Una razza canina molto speciale, costruita sul ceppo del
lupo dell'Appennino, per una particolare combinazione genetica
e poi con criteri selettivi naturali ed estremamente rigorosi
che hanno portato a risultati favorevoli sotto il profilo
morfologico, fisico e psichico, con notevole stabilità di
carattere e una totale affidabilità nei rapporti con
l'ambiente umano che la rende particolarmente idonea
all'addestramento e al lavoro in tutti i compiti di utilità,
anche e specialmente al soccorso.
"Uniformità e costanza nel tempo delle caratteristiche
morfologiche e comportamentali, rispondenza di tali
caratteristiche a canoni non soltanto estetici, ma funzionali,
notevoli attitudini a compiti di utilità": così concludeva
sinteticamente la relazione del Comitato scientifico
presentata molti anni fa al Consiglio superiore
dell'agricoltura, quando si pose il problema di dotare questa
razza di strumenti di protezione validi che la estraniassero
dai circuiti commerciali comportanti pericolosi rischi di
inquinamento genetico.
La riuscita del lupo italiano rappresenta un fatto unico e
di difficilissima ripetibilità; tutti gli altri tentativi
analoghi, compreso quello di Konrad Lorenz, il padre della
moderna etologia, che dovette rinunciare al suo sogno, hanno
sempre evidenziato aspetti negativi, sia dal punto di vista
fisico che comportamentale, tra i quali ultimi, in special
modo, la scarsa adattabilità al lavoro. Un esempio fra tutti
il cane lupo di Saarloos, bell'animale, ma in pratica
inutilizzabile come ausiliare.
Non a caso i cittadini francesi, fin dal 1979, nello
statuto dell'Association francaise des Amis du Loup
d'Italie, definirono il successo del lupo italiano "una
pietra negli studi di genetica canina".
Un primato italiano che venne poi clamorosamente all'onore
del mondo quando i mass media, scritti e
radiotelevisivi, raccontarono la storia di Lougy, il lupo
italiano che, affidato ad una volontaria francese, salvò una
persona sepolta da oltre ottanta ore nel terremoto de Il Cairo
del 1992.
Il lupo italiano è dunque unico, perché:
a) il solo esempio al mondo di un animale che
unisce armoniosamente le qualità del cane e del lupo, pur
essendo, a tutti gli effetti, un animale domestico e da
lavoro; è da ricordare, sotto questo profilo, che il decreto
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 marzo 1988 ha
istituito il registro anagrafico ufficiale del lupo italiano
in applicazione dell'articolo 71, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1977, che
demanda alla competenza statale l'ordinamento e la tenuta dei
libri genealogici e dei relativi controlli funzionali,
affidandolo all'ETLI; che la nota n. 22705 del 20 luglio 1989
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce
l'opera dell'ETLI di "particolare interesse di natura
pubblica" e che l'ETLI stesso è stato ammesso a convenzioni in
base alla delibera del Comitato internazionale per la
programmazione economica del 2 maggio 1989 relativa alla
salvaguardia economica e biogenetica delle razze e popolazioni
a limitata diffusione ed all'articolo 4, comma 2, lettera
b), della legge 8 novembre 1986, n. 752, il che
comporta, sia detto con chiarezza, una evidente totale
collocazione in area zootecnica;
b) è il solo animale allevato senza scopo di
lucro, ma secondo una concezione innovativa del rapporto fra
l'uomo, l'animale e la natura.
Esso è pertanto protetto da una normativa di Stato che,
per motivi di conservazione genetica, ne vieta la
commercializzazione e la riproduzione al di fuori dell'ETLI;
in presenza di serie motivazioni, esso può essere "affidato"
in base al protocollo ufficiale e sotto il controllo
dell'ETLI.
L'ETLI opera quindi in forza del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1988 e del disciplinare, emanato
con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, 20 aprile 1994 che riassume tutti i decreti,
stabilisce definitivamente le sue competenze e sancisce il
valore ufficiale dei suoi atti; inoltre l'ETLI è stato
iscritto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile, tra le organizzazioni di
volontariato a livello nazionale (lettera 29 marzo 1994,
protocollo n. 81246, naz. 2,3).
In particolare l'ETLI, a norma del suddetto
disciplinare:
a) gestisce il registro anagrafico ufficiale del
lupo italiano, istituito con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste 30 marzo 1988, con i relativi
controlli funzionali; in tale registro sono iscritti
unicamente i cuccioli nati da genitori iscritti, in seguito ad
accoppiamenti programmati dell'ETLI;
b) nel proprio centro di selezione amministra il
pool genetico della razza, realizzando linee di sangue
idonee a tutti i compiti di soccorso, ricerca (in superficie,
sotto macerie e sotto valanga), oltre che di persone, anche di
animali feriti, ad azione antibracconaggio (con duplice
finalizzazione, dunque, alla protezione civile ed a quella
ecologica) e ad altri impieghi di interesse pubblico;
c) con la propria divisione SCAUP per gli
addestramenti di utilità pubblica e con le proprie delegazioni
volontarie locali, svolge attività di protezione civile a
livello nazionale e locale;
d) sempre per esplicita prescrizione del
disciplinare, istituisce e gestisce corsi di addestramento
alle varie specialità operative, anche in sedi staccate e
itineranti, effettua prove attitudinali e di profitto, esami
intermedi e finali, rilascia brevetti e convalida i brevetti
rilasciati da altre scuole da esso riconosciute;
e) intrattiene un rapporto operativo organico con
il Corpo forestale dello Stato, che partecipa in misura
paritetica alla Commissione esami e brevetti dell'ETLI, la
quale opera nei due campi abilitati a livello nazionale,
quello dell'ETLI di Cumiana (TO) e quello del Corpo forestale
dello Stato di Volpago del Montello (TV) con la sua propaggine
alpina di Auronzo di Cadore (BL);
f) è assistito da una Commissione
scientifico-tecnica, ai sensi del decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, composta oltre che da
scienziati, cattedratici ed esperti, da rappresentanti dei
Ministeri e delle amministrazioni regionali, la quale ha
funzioni di indirizzo e di controllo; è da considerare che, in
campo scientifico, l'ETLI si trova in posizione di avanguardia
anche nell'identificazione genetica per eventuali
disconoscimenti delle parentele, raggiunta con la
collaborazione del laboratorio di genetica molecolare
dell'Istituto per la difesa e la valorizzazione del
germoplasma animale (Consiglio nazionale delle ricerche).
E' da notare che l'impiego di questa razza da parte del
Corpo forestale dello Stato è avvenuto dopo concreta verifica
delle sue qualità psico-fisiche: adattabilità, facilità di
apprendimento, dedizione e totale affidabilità, acutezza di
tutti i sensi ed eccezionale resistenza sia alle fatiche che
agli agenti atmosferici, che lo rendono l'ausiliare ideale
delle unità di soccorso e per tutti i compiti di istituto.
E' particolarmente significativo che questo patrimonio, di
grande valore biologico, scientifico, culturale e di utilità
sociale, primato italiano ammirato nel mondo, sia stato creato
e tenuto in vita per trent'anni da uno sforzo e dal sacrificio
privato, che ha visto mobilitate, in modo volontario, molte
persone di tutte le categorie sociali e professionali, dovendo
spesso fare i conti con incomprensioni, disinformazione,
gelosie e meschini interessi.
La scelta di optare, per la tutela della conservazione
genetica, per la non commerciabilità dell'animale, chiedendo
ed ottenendo dallo Stato una normativa specifica autonoma,
indispensabile per evitare la degradazione genetica di un
risultato eccezionale e praticamente irripetibile, al di fuori
quindi della cinofilia commerciale rappresentata dall'Ente
nazionale della cinofilia italiana, è stata duramente
scontata.
Esauriti i mezzi privati, miliardi di lire in trent'anni,
solo un intervento finanziario pubblico può ormai evitare
l'irreparabile perdita di questa straordinaria realtà.
Tre progetti di legge presentati a decorrere dalla X
legislatura, nel 1991, dell'onorevole Zaniboni, nel 1992
dall'onorevole Torchio, e nel 1994 dai senatori Tapparo,
Londei, Signorelli e dall'onorevole Zacchera sono decaduti per
scioglimento anticipato del Parlamento.
La rapida approvazione della presente proposta di legge
rappresenta un atto di saggezza, di responsabilità e di
giustizia.