XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2161
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'Ente per la tutela del lupo italiano (ETLI),
istituito con decreti del Presidente della Repubblica 25
giugno 1987 e 21 dicembre 1988, definito dal decreto del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 marzo 1988 e
definitivamente inquadrato con disciplinare del registro
agrafico ufficiale del lupo italiano, ai sensi del decreto del
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 20
aprile 1994, ha per finalità la conservazione genetica del
cane denominato lupo italiano (Canis lupus italicus
familiaris), nonché la promozione di studi, ricerche,
tecniche di addestramento, in particolare ai fini di pubblica
utilità, di soccorso e di protezione civile, nonché la
selezione della specie, secondo le direttive impartite dal
Ministero delle politiche agricole e forestali, che concernono
specificatamente la conservazione dell'integrità e della
complessità genetica.
2. Al funzionamento dell'ETLI si provvede mediante
conferimento di fondi da parte del Ministero delle politiche
agricole e forestali e del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri della
entità di 1.500.000 euro l'anno.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri
decreti, provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.