XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2161




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'Ente per la tutela del lupo italiano (ETLI), istituito con decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987 e 21 dicembre 1988, definito dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 marzo 1988 e definitivamente inquadrato con disciplinare del registro agrafico ufficiale del lupo italiano, ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 20 aprile 1994, ha per finalità la conservazione genetica del cane denominato lupo italiano (Canis lupus italicus familiaris), nonché la promozione di studi, ricerche, tecniche di addestramento, in particolare ai fini di pubblica utilità, di soccorso e di protezione civile, nonché la selezione della specie, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, che concernono specificatamente la conservazione dell'integrità e della complessità genetica.
        2. Al funzionamento dell'ETLI si provvede mediante conferimento di fondi da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri della entità di 1.500.000 euro l'anno.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.



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