XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2158
Onorevoli Colleghi! - L'Italia è l'unico tra i Paesi
europei che ancora non si è dotato di un organismo di
rappresentanza delle giovani generazioni che possa interagire
a livello nazionale e comunitario con le istituzioni nazionali
ed internazionali.
L'esigenza di uniformarsi al resto dei Paesi membri della
Unione europea appare un problema particolarmente sentito fin
dai primi anni novanta. Una Commissione parlamentare di
inchiesta sulla condizione giovanile in Italia e sulle
possibilità per i giovani di relazionarsi con le istituzioni
produsse un documento noto come il testo Barra-Gubbini, dai
nomi dei due relatori, che divenne subito il primo strumento
per i lavori del Comitato promotore del Consiglio nazionale
dei giovani (CNG) che ha sostituito il vecchio Comitato
italiano giovanile per le relazioni internazionali a partire
dal 1994.
La proposta di legge è il frutto del lavoro compiuto da
una serie di associazioni giovanili nel corso degli anni
assieme agli organi preposti a livello istituzionale e
risponde principalmente alla considerazione che i giovani non
devono essere clienti passivi delle politiche che li
riguardano ma devono essere messi in condizione di esserne gli
attori principali, di darvi impulso ed esercitare una
partecipazione attiva.
Si noti infatti che l'impianto di questa proposta di legge
risponde a dei canoni precisi:
1) il CNG ha ragione di essere in quanto assemblea delle
realtà associative composte esclusivamente da giovani, gestite
da giovani e democraticamente guidate da giovani, assemblea
che si esprime in piena autonomia da qualsiasi influenza
esterna;
2) in tale veste esso deve poter rappresentare
l'associazionismo giovanile di fronte alle istituzioni
nazionali: lasciare aperta la possibilità di moltiplicazione
di esperienze simili parallele, seppur più settoriali,
indebolirebbe la portata innovativa di questa istituzione;
3) l'istituzione del CNG persegue anche l'ulteriore
intento di incoraggiare la crescita dell'associazionismo
giovanile quale motore attivo di una nuova partecipazione dei
giovani alla vita pubblica.
La scelta di adottare una legge quadro nazionale per i
giovani, nasce dalla volontà di rispondere ad alcune
esigenze:
a) la necessità di adeguare la normativa italiana
in materia alla legislazione degli altri Paesi membri
dell'Unione europea;
b) la mancanza di una politica unitaria degli
interventi in favore delle giovani generazioni a livello
nazionale;
c) la mancanza di una normativa nazionale di
indirizzo per la promozione e la realizzazione di strategie e
di progettualità comuni, integrate e coordinate, in grado di
rispondere alle varie realtà del mondo giovanile;
d) la carenza di forme di indirizzo e di una
programmazione dei finanziamenti che garantiscano raccordi ed
integrazioni tra le varie iniziative giovani;
e) la mancanza di un CNG che permetta la
rappresentanza del mondo giovanile italiano nel Forum
europeo della gioventù, organismo consultivo dell'Unione
europea, e che consenta alle nuove generazioni del nostro
Paese di avere un luogo di rappresentanza e di proposta a
livello nazionale;
f) l'assenza di una normativa che preveda la
realizzazione di un sistema informativo nazionale in materia
di politiche ed iniziative giovanili;
g) l'esigenza dello sviluppo di nuove forme di
associazionismo;
h) la necessità di uno strumento legislativo a
carattere nazionale per consentire l'avvio di interventi
concreti e strutturali capaci di far emergere l'espressività,
la creatività e la proposta giovanili.
Una legge per le politiche giovanili si rivela pertanto lo
strumento essenziale per la programmazione e l'attuazione di
interventi volti alla lotta contro l'esclusione sociale delle
giovani generazioni, comprendendo in esse politiche formative,
informative, di identità e valorizzazione delle diversità
culturali nonché di rappresentanza e partecipazione
sociale.
La copertura finanziaria di questa iniziativa è
rintracciata negli stanziamenti in favore delle politiche
giovanili previste dal Governo nel Fondo nazionale per le
politiche sociali, per una somma pari a 6.500.000 euro
nell'anno 2002 e a 41.500.000 euro a decorrere dal 2003, in
modo da destinare una parte per garantire il buon
funzionamento dell'istituendo CNG, uno stanziamento a favore
delle regioni che consenta loro di istituire un organismo
consultivo a livello locale e a finanziare i progetti ad esse
presentati, ed un'altra erogazione a favore dell'Agenzia
nazionale per finanziare progetti e programmi pilota di
interesse nazionale.