XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2158




        Onorevoli Colleghi! - L'Italia è l'unico tra i Paesi europei che ancora non si è dotato di un organismo di rappresentanza delle giovani generazioni che possa interagire a livello nazionale e comunitario con le istituzioni nazionali ed internazionali.
        L'esigenza di uniformarsi al resto dei Paesi membri della Unione europea appare un problema particolarmente sentito fin dai primi anni novanta. Una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione giovanile in Italia e sulle possibilità per i giovani di relazionarsi con le istituzioni produsse un documento noto come il testo Barra-Gubbini, dai nomi dei due relatori, che divenne subito il primo strumento per i lavori del Comitato promotore del Consiglio nazionale dei giovani (CNG) che ha sostituito il vecchio Comitato italiano giovanile per le relazioni internazionali a partire dal 1994.
        La proposta di legge è il frutto del lavoro compiuto da una serie di associazioni giovanili nel corso degli anni assieme agli organi preposti a livello istituzionale e risponde principalmente alla considerazione che i giovani non devono essere clienti passivi delle politiche che li riguardano ma devono essere messi in condizione di esserne gli attori principali, di darvi impulso ed esercitare una partecipazione attiva.
        Si noti infatti che l'impianto di questa proposta di legge risponde a dei canoni precisi:

            1) il CNG ha ragione di essere in quanto assemblea delle realtà associative composte esclusivamente da giovani, gestite da giovani e democraticamente guidate da giovani, assemblea che si esprime in piena autonomia da qualsiasi influenza esterna;
            2) in tale veste esso deve poter rappresentare l'associazionismo giovanile di fronte alle istituzioni nazionali: lasciare aperta la possibilità di moltiplicazione di esperienze simili parallele, seppur più settoriali, indebolirebbe la portata innovativa di questa istituzione;

            3) l'istituzione del CNG persegue anche l'ulteriore intento di incoraggiare la crescita dell'associazionismo giovanile quale motore attivo di una nuova partecipazione dei giovani alla vita pubblica.

        La scelta di adottare una legge quadro nazionale per i giovani, nasce dalla volontà di rispondere ad alcune esigenze:

            a) la necessità di adeguare la normativa italiana in materia alla legislazione degli altri Paesi membri dell'Unione europea;

            b) la mancanza di una politica unitaria degli interventi in favore delle giovani generazioni a livello nazionale;

            c) la mancanza di una normativa nazionale di indirizzo per la promozione e la realizzazione di strategie e di progettualità comuni, integrate e coordinate, in grado di rispondere alle varie realtà del mondo giovanile;

            d) la carenza di forme di indirizzo e di una programmazione dei finanziamenti che garantiscano raccordi ed integrazioni tra le varie iniziative giovani;

            e) la mancanza di un CNG che permetta la rappresentanza del mondo giovanile italiano nel Forum europeo della gioventù, organismo consultivo dell'Unione europea, e che consenta alle nuove generazioni del nostro Paese di avere un luogo di rappresentanza e di proposta a livello nazionale;

            f) l'assenza di una normativa che preveda la realizzazione di un sistema informativo nazionale in materia di politiche ed iniziative giovanili;

            g) l'esigenza dello sviluppo di nuove forme di associazionismo;

            h) la necessità di uno strumento legislativo a carattere nazionale per consentire l'avvio di interventi concreti e strutturali capaci di far emergere l'espressività, la creatività e la proposta giovanili.

        Una legge per le politiche giovanili si rivela pertanto lo strumento essenziale per la programmazione e l'attuazione di interventi volti alla lotta contro l'esclusione sociale delle giovani generazioni, comprendendo in esse politiche formative, informative, di identità e valorizzazione delle diversità culturali nonché di rappresentanza e partecipazione sociale.
        La copertura finanziaria di questa iniziativa è rintracciata negli stanziamenti in favore delle politiche giovanili previste dal Governo nel Fondo nazionale per le politiche sociali, per una somma pari a 6.500.000 euro nell'anno 2002 e a 41.500.000 euro a decorrere dal 2003, in modo da destinare una parte per garantire il buon funzionamento dell'istituendo CNG, uno stanziamento a favore delle regioni che consenta loro di istituire un organismo consultivo a livello locale e a finanziare i progetti ad esse presentati, ed un'altra erogazione a favore dell'Agenzia nazionale per finanziare progetti e programmi pilota di interesse nazionale.




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