XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2158




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Princìpi generali).

        1. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3 e 18 della Costituzione, riconosce e garantisce il diritto all'autonoma partecipazione dei giovani alla vita della società e delle istituzioni democratiche, sia come singoli che nelle diverse forme associative.
        2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive funzioni e competenze, promuovono politiche volte a favorire il pieno e libero sviluppo della personalità dei giovani sul piano culturale, sociale ed economico, nonché l'associazionismo giovanile in tutte le sue forme.
        3. Le disposizioni della presente legge si applicano, salvo quanto diversamente disposto in relazione ai singoli interventi, a tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, anche stranieri, residenti sul territorio nazionale.


Art. 2.

(Piano per le politiche giovanili).

        1. Ogni tre anni il Governo adotta il Piano per le politiche giovanili nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3. Il piano è adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti: il Consiglio nazionale dei giovani di cui all'articolo 5 della presente legge, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), il Consiglio nazionale degli studenti universitari. Alla elaborazione del Piano collaborano, altresì, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, e l'Osservatorio nazionale sul volontariato secondo le disposizioni organizzative stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Governo può altresì avvalersi, nell'elaborazione del citato Piano, del supporto delle Amministrazioni dello Stato aventi specifiche competenze in materia.
        2. Il Piano di cui al comma 1 è trasmesso ai competenti organi parlamentari, che esprimono il loro parere entro un mese. Decorso tale termine il Piano di cui al comma 1 è adottato anche in mancanza di tale parere.
        3. Il Piano di cui al comma 1 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. Il Piano di cui al comma 1 individua i princìpi e i criteri generali per la programmazione degli interventi a favore delle giovani generazioni e per l'attuazione delle finalità della presente legge. In particolare il Piano individua le linee guida in materia di:

            a) programmi e servizi per l'autonomia, il tempo libero, la socializzazione e la creatività giovanile, tenuto anche conto delle attività integrative svolte nell'ambito scolastico;

            b) sviluppo di reti e di strutture informative per i giovani;

            c) interventi finalizzati alla produzione culturale e alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, dei beni ambientali e delle aree naturali protette;

            d) interventi finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale, delle tradizioni e della storia nazionale;

            e) attività sportive e turistico-ricreative;

            f) attività di volontariato e di sviluppo delle pari opportunità per le giovani donne e i giovani uomini;

            g) attività e servizi formativi per lo sviluppo sostenibile finalizzati alla valorizzazione del territorio, nonché dello spazio rurale e forestale al fine di favorire l'associazionismo e la cooperazione giovanili;

            h) azioni di educazione alla salute e all'ambiente;

            i) programmi di scambio internazionale;

            l) programmi di educazione al rispetto della vita, alla solidarietà ed alla tolleranza;

            m) partecipazione dei giovani alla vita istituzionale e politica.


Art. 3.

(Finanziamento del Fondo nazionale
per le politiche sociali).

        1. Per il finanziamento dei programmi e dei progetti finalizzati al perseguimento degli obiettivi della presente legge, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 22 dicembre 1997, n. 449, è destinata una quota di 6.500.000 euro per l'anno 2002 e di 41.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003.
        2. Le quote del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenendo conto della presenza dei giovani sul territorio. Una percentuale pari al 67 per cento della quota annuale predetta è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per le finalità di cui agli articoli 6 e 7; una percentuale pari al 3 per cento è riservata per il funzionamento del Consiglio nazionale dei giovani di cui all'articolo 5. La restante percentuale, pari al 30 per cento, è riservata alle attività del Centro nazionale per lo sviluppo delle politiche giovanili di cui all'articolo 4.

Art. 4.

(Centro nazionale per lo sviluppo
delle politiche giovanili)

        1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Centro nazionale per lo sviluppo delle politiche giovanili, di seguito denominato "Centro nazionale", con compiti di coordinamento, promozione, consulenza e supporto tecnico per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1.
        2. In particolare il Centro nazionale, di concerto con il Consiglio nazionale dei giovani di cui all'articolo 5, promuove:

            a) la realizzazione del sistema informativo nazionale relativo alle politiche giovanili, in collaborazione con i coordinamenti regionali Informagiovani;

            b) la diffusione dei dati al fine di favorire la qualità degli interventi e dei servizi per le giovani generazioni;

            c) ricerche e indagini sulla condizione giovanile in collaborazione con istituti, enti di ricerca e università, finalizzati alla programmazione di interventi innovativi di politica giovanile;

            d) le relazioni con le strutture dell'Unione europea competenti per lo sviluppo di iniziative per i giovani e con gli altri organismi internazionali giovanili;

            e) iniziative e programmi di scambio e di educazione informale promossi dall'Unione europea;

            f) lo sviluppo di reti tra le associazioni giovanili a carattere nazionale e locale;

            g) interventi per la diffusione di informazioni a favore delle amministrazioni locali ai fini dell'attuazione della presente legge;

            h) progetti sperimentali ed innovativi a valenza nazionale presentati da associazioni di giovani, anche di carattere locale, volti alla realizzazione di iniziative secondo gli obiettivi stabiliti nel Piano per le politiche giovanili di cui all'articolo 2;

            i) progetti sperimentali innovativi a valenza nazionale presentati da regioni, comuni, comuni associati, province, comunità montane, nonché iniziative pilota per lo sviluppo di forme di rappresentanza giovanile.

        3. Il Centro nazionale, per le funzioni di sostegno tecnico, di accompagnamento, di tutoraggio e di monitoraggio alle associazioni giovanili per la progettazione e la realizzazione delle rispettive iniziative può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti e di strutture da individuare nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie sugli appalti pubblici di servizi.
        4. Al Centro nazionale è preposto un direttore e sono addetti dieci esperti. Il direttore del Centro è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di politiche giovanili anche non appartenenti a pubbliche amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 19, commi 4 e 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
        5. I dieci esperti di cui al comma 4 sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati. Due dei dieci componenti sono designati dal Consiglio nazionale dei giovani di cui all'articolo 5.
        6. Ai fini della realizzazione di politiche in favore dei giovani, l'ISTAT provvede annualmente alla elaborazione di specifici dati informativi sulla condizione giovanile in Italia sulla base di un'apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri.
        7. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento del Centro nazionale.
        8. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Centro nazionale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri un rapporto sulle attività svolte.
        9. Ai componenti del Centro nazionale, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, ove sostenute, è attribuito un gettone di presenza per ciascuna seduta nella misura e nelle forme stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Art. 5.

(Consiglio nazionale dei giovani).

        1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Consiglio nazionale dei giovani, di seguito denominato "CNG". Il CNG è organo consultivo di rappresentanza dei giovani, e svolge i seguenti compiti:

            a) esprime pareri, obbligatori e non vincolanti, e proposte sui contenuti del Piano di cui all'articolo 2, nonché sui disegni di legge d'iniziativa del Governo che interessano i giovani;

            b) partecipa a fori associativi internazionali;

            c) favorisce la formazione e lo sviluppo di Consigli dei giovani a livello locale;

            d) promuove indagini e ricerche sulla partecipazione dei giovani nelle istituzioni nazionali e locali, negli organismi rappresentativi scolastici ed universitari e sulle realtà associative a livello nazionale e locale;

            e) designa propri rappresentanti negli organismi comunitari e internazionali con competenza nella materia delle politiche giovanili;

            f) designa i propri membri per la collaborazione all'elaborazione del Piano di cui all'articolo 2;

            g) nomina propri rappresentanti all'interno di organismi nazionali competenti per l'attuazione dei programmi europei per i giovani;

            h) prevede forme di autofinanziamento.

        2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'albo delle associazioni giovanili in cui possono chiedere di essere registrate le associazioni giovanili, operanti in ambito nazionale, che intendono essere rappresentate nel CNG. I requisiti per l'iscrizione all'albo e la partecipazione al CNG sono stabiliti come segue:

            a) presenza operativa dell'associazione in almeno la metà più una delle regioni;

            b) costituzione dell'associazione da almeno un anno;

            c) statuto ispirato ai princìpi del metodo democratico e carattere elettivo degli organi dirigenti;

            d) finalità politica, culturale, educativa, sindacale, imprenditoriale, sportiva, religiosa ed etnica chiaramente indicata nella denominazione, nello statuto, ovvero nelle attività, con il limite di età degli aderenti non superiore al ventinovesimo anno di età;

            e) assenza di fini di lucro.

        3. In deroga alle lettere a) e d) del comma 2 può comunque essere consentito l'ingresso nel CNG alle associazioni giovanili che rappresentano minoranze etniche e religiose che ne facciano richiesta e alle associazioni, a carattere nazionale, espressione di interessi giovanili, non rientranti nelle suddette categorie che, pur non avendo un limite di età fissato nello statuto, abbiano almeno tre quarti degli iscritti di età inferiore ai ventinove anni.
        4. Il CNG è composto da:

            a) rappresentanti delle associazioni nazionali iscritte all'albo di cui al comma 2, rispondenti ai requisiti richiesti;

            b) uno o più rappresentanti, fino ad un massimo di tre, a seconda della popolazione giovanile del territorio interessato, eletti in seno ai consigli regionali dei giovani;

            c) rappresentanti degli organismi istituzionali nazionali di rappresentanza del mondo giovanile, ossia il Consiglio nazionale degli studenti medi, il Consiglio nazionale degli studenti universitari e organismi similari che si costituiscano successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

        5. Le spese per il funzionamento del CNG sono a carico della quota del Fondo di cui all'articolo 3, nei limiti della percentuale del 3 per cento riservata al medesimo Consiglio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3. Ai componenti del CNG, oltre al rimborso delle spese di viaggio, ove sostenute, è attribuito un gettone di presenza per ciascuna seduta, nella misura e nelle forme stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Art. 6.

(Programmazione regionale).

        1. Al fine di incentivare forme di rappresentanza giovanile, le regioni possono istituire Consigli regionali dei giovani, definendo le modalità per la loro composizione e per le loro attività.
        2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle competenze in materia di politiche giovanili, ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e in conformità ai princìpi di cui all'articolo 1 della presente legge, provvedono alla programmazione degli interventi finanziati con la quota del Fondo di cui all'articolo 3 della presene legge. A tal fine le regioni attivano forme di concertazione con gli enti locali ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e di consultazione con le rappresentanze regionali dei giovani ove istituite.
        3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono impiegare una quota del Fondo di cui all'articolo 3 ad esse riservata per il funzionamento dell'organismo di rappresentanza regionale dei giovani e delle eventuali strutture costituite a livello locale per le finalità di cui alla presente legge.
        4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono entro il 30 aprile di ciascun anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare in materia di politiche giovanili nel rispettivo territorio.


Art. 7.

(Funzioni dei comuni).

        1. I comuni singoli o associati, ai sensi dell'articolo 131 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvedono, in conformità agli obiettivi della programmazione regionale, all'attuazione, anche in forma associata ed eventualmente con il concorso delle comunità montane, dei progetti finanziati con la quota del Fondo di cui all'articolo 3 della presente legge. I comuni stessi possono altresì promuovere interventi e progetti per i giovani, al fine di favorirne la capacità progettuale e gestionale.
        2. Al fine di incentivare forme di rappresentanza giovanile, i comuni singoli o associati possono istituire forme di rappresentanza o Forum di associazioni di giovani definendone le modalità per la composizione e per le loro attività.


Art. 8.

(Relazione al Parlamento).

        1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi del Piano per le politiche giovanili di cui all'articolo 2, tenuto conto anche delle relazioni presentate dal Centro nazionale ai sensi dell'articolo 4, e dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6.

Art. 9.

(Copertura finanziaria).

        1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali è integrato di 18.600.000 euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Le somme stanziate per le finalità di cui alla presente legge possono essere utilizzate anche per programmi cofinanziati dall'Unione europea.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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