XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2158
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3 e
18 della Costituzione, riconosce e garantisce il diritto
all'autonoma partecipazione dei giovani alla vita della
società e delle istituzioni democratiche, sia come singoli che
nelle diverse forme associative.
2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito
delle rispettive funzioni e competenze, promuovono politiche
volte a favorire il pieno e libero sviluppo della personalità
dei giovani sul piano culturale, sociale ed economico, nonché
l'associazionismo giovanile in tutte le sue forme.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano,
salvo quanto diversamente disposto in relazione ai singoli
interventi, a tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 29
anni, anche stranieri, residenti sul territorio nazionale.
Art. 2.
(Piano per le politiche giovanili).
1. Ogni tre anni il Governo adotta il Piano per le
politiche giovanili nei limiti delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 3. Il piano è adottato con deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sentiti: il Consiglio nazionale dei giovani di cui
all'articolo 5 della presente legge, il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL), il Consiglio nazionale
degli studenti universitari. Alla elaborazione del Piano
collaborano, altresì, l'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale, e l'Osservatorio
nazionale sul volontariato secondo le disposizioni
organizzative stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Il Governo può altresì avvalersi,
nell'elaborazione del citato Piano, del supporto delle
Amministrazioni dello Stato aventi specifiche competenze in
materia.
2. Il Piano di cui al comma 1 è trasmesso ai competenti
organi parlamentari, che esprimono il loro parere entro un
mese. Decorso tale termine il Piano di cui al comma 1 è
adottato anche in mancanza di tale parere.
3. Il Piano di cui al comma 1 è adottato entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il Piano di cui al comma 1 individua i princìpi e i
criteri generali per la programmazione degli interventi a
favore delle giovani generazioni e per l'attuazione delle
finalità della presente legge. In particolare il Piano
individua le linee guida in materia di:
a) programmi e servizi per l'autonomia, il tempo
libero, la socializzazione e la creatività giovanile, tenuto
anche conto delle attività integrative svolte nell'ambito
scolastico;
b) sviluppo di reti e di strutture informative per
i giovani;
c) interventi finalizzati alla produzione
culturale e alla tutela e valorizzazione del patrimonio
artistico, dei beni ambientali e delle aree naturali
protette;
d) interventi finalizzati alla conoscenza e alla
valorizzazione del patrimonio culturale, delle tradizioni e
della storia nazionale;
e) attività sportive e turistico-ricreative;
f) attività di volontariato e di sviluppo delle
pari opportunità per le giovani donne e i giovani uomini;
g) attività e servizi formativi per lo sviluppo
sostenibile finalizzati alla valorizzazione del territorio,
nonché dello spazio rurale e forestale al fine di favorire
l'associazionismo e la cooperazione giovanili;
h) azioni di educazione alla salute e
all'ambiente;
i) programmi di scambio internazionale;
l) programmi di educazione al rispetto della vita,
alla solidarietà ed alla tolleranza;
m) partecipazione dei giovani alla vita
istituzionale e politica.
Art. 3.
(Finanziamento del Fondo nazionale
per le politiche sociali).
1. Per il finanziamento dei programmi e dei progetti
finalizzati al perseguimento degli obiettivi della presente
legge, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche
sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 22
dicembre 1997, n. 449, è destinata una quota di 6.500.000 euro
per l'anno 2002 e di 41.500.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2003.
2. Le quote del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato di intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, tenendo conto della presenza dei giovani sul territorio.
Una percentuale pari al 67 per cento della quota annuale
predetta è ripartita tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano per le finalità di cui agli articoli 6 e
7; una percentuale pari al 3 per cento è riservata per il
funzionamento del Consiglio nazionale dei giovani di cui
all'articolo 5. La restante percentuale, pari al 30 per cento,
è riservata alle attività del Centro nazionale per lo sviluppo
delle politiche giovanili di cui all'articolo 4.
Art. 4.
(Centro nazionale per lo sviluppo
delle politiche giovanili)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è
istituito il Centro nazionale per lo sviluppo delle politiche
giovanili, di seguito denominato "Centro nazionale", con
compiti di coordinamento, promozione, consulenza e supporto
tecnico per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo
1.
2. In particolare il Centro nazionale, di concerto con il
Consiglio nazionale dei giovani di cui all'articolo 5,
promuove:
a) la realizzazione del sistema informativo
nazionale relativo alle politiche giovanili, in collaborazione
con i coordinamenti regionali Informagiovani;
b) la diffusione dei dati al fine di favorire la
qualità degli interventi e dei servizi per le giovani
generazioni;
c) ricerche e indagini sulla condizione giovanile
in collaborazione con istituti, enti di ricerca e università,
finalizzati alla programmazione di interventi innovativi di
politica giovanile;
d) le relazioni con le strutture dell'Unione
europea competenti per lo sviluppo di iniziative per i giovani
e con gli altri organismi internazionali giovanili;
e) iniziative e programmi di scambio e di
educazione informale promossi dall'Unione europea;
f) lo sviluppo di reti tra le associazioni
giovanili a carattere nazionale e locale;
g) interventi per la diffusione di informazioni a
favore delle amministrazioni locali ai fini dell'attuazione
della presente legge;
h) progetti sperimentali ed innovativi a valenza
nazionale presentati da associazioni di giovani, anche di
carattere locale, volti alla realizzazione di iniziative
secondo gli obiettivi stabiliti nel Piano per le politiche
giovanili di cui all'articolo 2;
i) progetti sperimentali innovativi a valenza
nazionale presentati da regioni, comuni, comuni associati,
province, comunità montane, nonché iniziative pilota per lo
sviluppo di forme di rappresentanza giovanile.
3. Il Centro nazionale, per le funzioni di sostegno
tecnico, di accompagnamento, di tutoraggio e di monitoraggio
alle associazioni giovanili per la progettazione e la
realizzazione delle rispettive iniziative può avvalersi, sulla
base di apposite convenzioni, di enti e di strutture da
individuare nel rispetto delle normative nazionali e
comunitarie sugli appalti pubblici di servizi.
4. Al Centro nazionale è preposto un direttore e sono
addetti dieci esperti. Il direttore del Centro è nominato dal
Presidente del Consiglio dei ministri tra persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale in
materia di politiche giovanili anche non appartenenti a
pubbliche amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo
19, commi 4 e 6, del testo unico di cui al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
5. I dieci esperti di cui al comma 4 sono nominati dal
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
interessati. Due dei dieci componenti sono designati dal
Consiglio nazionale dei giovani di cui all'articolo 5.
6. Ai fini della realizzazione di politiche in favore dei
giovani, l'ISTAT provvede annualmente alla elaborazione di
specifici dati informativi sulla condizione giovanile in
Italia sulla base di un'apposita convenzione con la Presidenza
del Consiglio dei ministri.
7. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono definiti l'organizzazione e il
funzionamento del Centro nazionale.
8. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Centro nazionale
trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri un rapporto
sulle attività svolte.
9. Ai componenti del Centro nazionale, oltre al rimborso
delle spese di viaggio e di soggiorno, ove sostenute, è
attribuito un gettone di presenza per ciascuna seduta nella
misura e nelle forme stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Art. 5.
(Consiglio nazionale dei giovani).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è
istituito il Consiglio nazionale dei giovani, di seguito
denominato "CNG". Il CNG è organo consultivo di rappresentanza
dei giovani, e svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri, obbligatori e non vincolanti, e
proposte sui contenuti del Piano di cui all'articolo 2, nonché
sui disegni di legge d'iniziativa del Governo che interessano
i giovani;
b) partecipa a fori associativi internazionali;
c) favorisce la formazione e lo sviluppo di
Consigli dei giovani a livello locale;
d) promuove indagini e ricerche sulla
partecipazione dei giovani nelle istituzioni nazionali e
locali, negli organismi rappresentativi scolastici ed
universitari e sulle realtà associative a livello nazionale e
locale;
e) designa propri rappresentanti negli organismi
comunitari e internazionali con competenza nella materia delle
politiche giovanili;
f) designa i propri membri per la collaborazione
all'elaborazione del Piano di cui all'articolo 2;
g) nomina propri rappresentanti all'interno di
organismi nazionali competenti per l'attuazione dei programmi
europei per i giovani;
h) prevede forme di autofinanziamento.
2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri l'albo delle associazioni giovanili in cui possono
chiedere di essere registrate le associazioni giovanili,
operanti in ambito nazionale, che intendono essere
rappresentate nel CNG. I requisiti per l'iscrizione all'albo e
la partecipazione al CNG sono stabiliti come segue:
a) presenza operativa dell'associazione in almeno
la metà più una delle regioni;
b) costituzione dell'associazione da almeno un
anno;
c) statuto ispirato ai princìpi del metodo
democratico e carattere elettivo degli organi dirigenti;
d) finalità politica, culturale, educativa,
sindacale, imprenditoriale, sportiva, religiosa ed etnica
chiaramente indicata nella denominazione, nello statuto,
ovvero nelle attività, con il limite di età degli aderenti non
superiore al ventinovesimo anno di età;
e) assenza di fini di lucro.
3. In deroga alle lettere a) e d) del comma 2
può comunque essere consentito l'ingresso nel CNG alle
associazioni giovanili che rappresentano minoranze etniche e
religiose che ne facciano richiesta e alle associazioni, a
carattere nazionale, espressione di interessi giovanili, non
rientranti nelle suddette categorie che, pur non avendo un
limite di età fissato nello statuto, abbiano almeno tre quarti
degli iscritti di età inferiore ai ventinove anni.
4. Il CNG è composto da:
a) rappresentanti delle associazioni nazionali
iscritte all'albo di cui al comma 2, rispondenti ai requisiti
richiesti;
b) uno o più rappresentanti, fino ad un massimo di
tre, a seconda della popolazione giovanile del territorio
interessato, eletti in seno ai consigli regionali dei
giovani;
c) rappresentanti degli organismi istituzionali
nazionali di rappresentanza del mondo giovanile, ossia il
Consiglio nazionale degli studenti medi, il Consiglio
nazionale degli studenti universitari e organismi similari che
si costituiscano successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
5. Le spese per il funzionamento del CNG sono a carico
della quota del Fondo di cui all'articolo 3, nei limiti della
percentuale del 3 per cento riservata al medesimo Consiglio ai
sensi del comma 2 del medesimo articolo 3. Ai componenti del
CNG, oltre al rimborso delle spese di viaggio, ove sostenute,
è attribuito un gettone di presenza per ciascuna seduta, nella
misura e nelle forme stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Art. 6.
(Programmazione regionale).
1. Al fine di incentivare forme di rappresentanza
giovanile, le regioni possono istituire Consigli regionali dei
giovani, definendo le modalità per la loro composizione e per
le loro attività.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito delle competenze in materia di politiche
giovanili, ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e in conformità ai princìpi di cui
all'articolo 1 della presente legge, provvedono alla
programmazione degli interventi finanziati con la quota del
Fondo di cui all'articolo 3 della presene legge. A tal fine le
regioni attivano forme di concertazione con gli enti locali ai
sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e di consultazione con le rappresentanze
regionali dei giovani ove istituite.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono impiegare una quota del Fondo di cui
all'articolo 3 ad esse riservata per il funzionamento
dell'organismo di rappresentanza regionale dei giovani e delle
eventuali strutture costituite a livello locale per le
finalità di cui alla presente legge.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono entro il 30 aprile di ciascun anno al
Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo
stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente
legge, sulla loro efficacia, sugli obiettivi conseguiti e
sulle misure da adottare in materia di politiche giovanili nel
rispettivo territorio.
Art. 7.
(Funzioni dei comuni).
1. I comuni singoli o associati, ai sensi dell'articolo
131 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvedono,
in conformità agli obiettivi della programmazione regionale,
all'attuazione, anche in forma associata ed eventualmente con
il concorso delle comunità montane, dei progetti finanziati
con la quota del Fondo di cui all'articolo 3 della presente
legge. I comuni stessi possono altresì promuovere interventi e
progetti per i giovani, al fine di favorirne la capacità
progettuale e gestionale.
2. Al fine di incentivare forme di rappresentanza
giovanile, i comuni singoli o associati possono istituire
forme di rappresentanza o Forum di associazioni di
giovani definendone le modalità per la composizione e per le
loro attività.
Art. 8.
(Relazione al Parlamento).
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del
Consiglio dei ministri trasmette una relazione al Parlamento
sullo stato di attuazione della presente legge, sui risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi del Piano
per le politiche giovanili di cui all'articolo 2, tenuto conto
anche delle relazioni presentate dal Centro nazionale ai sensi
dell'articolo 4, e dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6.
Art. 9.
(Copertura finanziaria).
1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali è integrato
di 18.600.000 euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Le somme stanziate per le finalità di cui alla presente
legge possono essere utilizzate anche per programmi
cofinanziati dall'Unione europea.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.