XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2157
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
propone di adeguare la denominazione dei gradi degli ufficiali
generali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza a quelli stabiliti con il decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, per i pari grado ufficiali generali del
ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio e trasmissioni dell'Esercito.
Come è noto, per questi ufficiali generali la originaria
denominazione di generale di corpo d'armata, generale di
divisione e generale di brigata è stata sostituita con quella
di: tenente generale, maggior generale e brigadier generale
per uniformarla alla terminologia in uso negli altri Paesi
della NATO.
In stridente difformità a ciò, nei recenti provvedimenti
legislativi che hanno riordinato l'Arma dei Carabinieri e il
Corpo della guardia di finanza, sono state mantenute per i
pari grado ufficiali generali le originarie denominazioni.
Con la presente proposta di legge si vuole quindi
estendere anche agli ufficiali generali dell'Arma e del Corpo
citati la nuova denominazione dei gradi degli ufficiali
generali dell'Esercito. E ciò anche per motivi di realismo
organico in quanto, mentre nell'Esercito esistono brigate e
divisioni e possono esistere corpi d'armata nel senso organico
del termine, brigate e divisioni sono enti aventi tutt'altra
dimensione e funzione nell'Arma dei Carabinieri e addirittura
non esistono nel Corpo della guardia di finanza; per non dire
che non sembra pensabile che nell'Arma dei Carabinieri e nel
Corpo della guardia di finanza possono venire costituiti,
neanche in futuro, corpi d'armata.
Si propone pertanto che per gli ufficiali generali
dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza
la denominazione di "generale di corpo d'armata", "generale di
divisione" e "generale di brigata" siano sostituite con quelle
corrispondenti già in uso per gli ufficiali generali
dell'esercito: "tenente generale", "maggior generale" e
"brigadier generale".
Per i comandanti generali dell'Arma dei Carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, che in base alla legislazione
vigente sono entrambi tratti dagli ufficiali generali
dell'Esercito si propone la denominazione di "generale
comandante".