XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2157




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si propone di adeguare la denominazione dei gradi degli ufficiali generali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza a quelli stabiliti con il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per i pari grado ufficiali generali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito.
        Come è noto, per questi ufficiali generali la originaria denominazione di generale di corpo d'armata, generale di divisione e generale di brigata è stata sostituita con quella di: tenente generale, maggior generale e brigadier generale per uniformarla alla terminologia in uso negli altri Paesi della NATO.
        In stridente difformità a ciò, nei recenti provvedimenti legislativi che hanno riordinato l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, sono state mantenute per i pari grado ufficiali generali le originarie denominazioni.
        Con la presente proposta di legge si vuole quindi estendere anche agli ufficiali generali dell'Arma e del Corpo citati la nuova denominazione dei gradi degli ufficiali generali dell'Esercito. E ciò anche per motivi di realismo organico in quanto, mentre nell'Esercito esistono brigate e divisioni e possono esistere corpi d'armata nel senso organico del termine, brigate e divisioni sono enti aventi tutt'altra dimensione e funzione nell'Arma dei Carabinieri e addirittura non esistono nel Corpo della guardia di finanza; per non dire che non sembra pensabile che nell'Arma dei Carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza possono venire costituiti, neanche in futuro, corpi d'armata.
        Si propone pertanto che per gli ufficiali generali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza la denominazione di "generale di corpo d'armata", "generale di divisione" e "generale di brigata" siano sostituite con quelle corrispondenti già in uso per gli ufficiali generali dell'esercito: "tenente generale", "maggior generale" e "brigadier generale".
        Per i comandanti generali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che in base alla legislazione vigente sono entrambi tratti dagli ufficiali generali dell'Esercito si propone la denominazione di "generale comandante".




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